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Indennità di accompagnamento, INPS non provvede

Indennità di accompagnamento, INPS non provvede al pagamento della relativa prestazione entro il termine di 120 giorni.

Pubblicato il 29 April 2023 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II^ lavoro

Il Giudice del lavoro, dr., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione all’udienza in data 7/04/23 la seguente

SENTENZA n. 3666/2023 pubblicata il 07/04/2023

nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 34895 del R.G. dell’anno 2022 promossa da:

XXX

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

RICORRENTE

Contro

I N P S

in persona del legale rappresentante pro tempore

CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8/22/22 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo, previa declaratoria del diritto, condannare in forma generica l’INPS al pagamento dei ratei arretrati dell’indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 maturati dalla domanda amministrativa dell’ 1/03/21 sulla scorta del decreto di omologa del

Tribunale di Roma-GL del 21/06/22, notificato all’INPS in data 4/07/22 e 7/07/22, oltre interessi legali, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi.

Non si è costituito in giudizio l’INPS sebbene ritualmente citato e del quale deve essere dichiarata la contumacia.

Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all’udienza del 7/04/23.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.

Infatti risulta documentalmente provato che la ricorrente in data 1/03/21 ha presentato domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 L.n. 18/80 e che, all’esito del procedimento per ATP promosso a seguito del diniego della prestazione da parte di INPS, il Tribunale di Roma – GL in data 21/06/22 ha emesso il decreto di omologa delle risultanze della CTU espletata che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini della prestazione richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa; la parte ricorrente risulta aver notificato il decreto di omologa all’INPS in data 4/07/22 e 7/07/22 e risulta aver trasmesso in data 4/07/22 anche il modello AP70 con l’indicazione dei dati necessari per l’erogazione dei ratei relativi all’indennità di accompagnamento ma l’INPS non ha provveduto alla liquidazione e al pagamento della relativa prestazione entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 445 bis c.5 c.p.c.. Il ricorso deve, quindi, essere accolto: consegue la condanna di INPS a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati dell’indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa dell’1/03/21 e sino alla data di deposito del ricorso, nella misura di legge.

Quanto agli accessori, l’art. 5 comma secondo DPR n.698/94 stabilisce l’obbligo di corresponsione degli interessi legali, secondo le norme del codice civile, sulle prestazioni dovute. Mancando indicazione sul termine della decorrenza di tali interessi, occorre articolare un’argomentazione che parte dall’art. 11 l. n.537/93, il quale ha espressamente abrogato tutte le disposizioni di legge incompatibili con il DPR n.698/94; ne consegue che tale decreto, in vigore dal 7.1.95, costituisce normativa successiva e speciale rispetto all’art. 22 comma trentotto della l. n.724/94, vigente dall’1.1.95 ed estensivo della disciplina introdotta con l’art. 26 comma sesto l. n.412/91 anche “agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.91, spettando ai dipendenti pubblici e privati in attività in servizio o in quiescenza”.

Il citato art. 5 comma secondo DPR n.698/94 si pone peraltro in contrasto – e deve quindi disapplicarsi – rispetto ai principi posti dalle sentenze n.156/91 e n.196/93 della Corte Costituzionale, declaratorie dell’illegittimità in parte qua dell’art. 442 c.p.c., con riferimento alle sentenze di condanna a pagare somme di denaro per crediti derivanti, rispettivamente, da prestazioni previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria. Trova, pertanto, applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall’art. 16 sesto comma l. n.412/91 e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. A norma dell’art. 45 c.6 della L.n. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato.

Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali.

Tali accessori devono riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali; è un momento che va individuato, argomentando dall’art. 7 della l. n.533 dell’11.8.73 in correlazione con l’art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. (Cass. S.U., 30.10.92, n. 11843, e, per il trattamento spettante all’invalido civile ai sensi della l. 118/71, cfr. Cass., 17.3.94 n. 2555), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l’ente si sia pronunciato.

E’, poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall’imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell’adempimento.

Va, infine, precisato che “il precetto dell’art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione – tenuto presente che esso è espressione d’un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza – anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell’art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l’applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all’art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale” (Cass. n. 11534/95).

In applicazione dei suesposti principi il convenuto INPS va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente, sugli arretrati del riconosciuto beneficio, degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione dell’indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa dell’ 1/03/21 e, per l’effetto, condanna l’INPS al pagamento dei ratei maturati sino alla data di deposito del ricorso nella misura di legge, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo alle condizioni di legge.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.

Roma, 7/04/23

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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