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Codice Civile
Codice Penale

Obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta

Obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta, responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita.

Pubblicato il 29 April 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

n. r.g. 9341/2019

Il Giudice, dott.ssa, viste le note depositate dalle parti al fine della trattazione scritta della causa e previa decisione in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice dott.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA n. 1079/2023 pubblicata il 07/04/2023

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9341/2019 promossa da:

XXX s.r.l. (p. iva)

ATTRICE OPPONENTE contro

YYY S.P.A., (part. i.v.a.)

CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate per la trattazione cartolare della causa in sostituzione dell’udienza in presenza.

Parte opponente ha concluso per l’ammissione delle istanze istruttorie ad oggi rigettate e, nel merito, come da atto introduttivo. Pertanto: “in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato ex adverso non è né certo né liquido e la presente opposizione si presenta fondata su prova scritta, per tutti i motivi di cui in narrativa; nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l’infondatezza in fatto e diritto del diritto credito ex adverso vantato, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti ex art. 1497 c.c., per tutto quanto esposto in narrativa; in denegata ipotesi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l’infondatezza in fatto e diritto del diritto credito ex adverso vantato, ridurre il prezzo della fornitura per la quale è causa, in ragione dei vizi riscontrati nei materiali forniti, per tutto quanto esposto in narrativa, nella misura che risulterà di giustizia accertanda, anche all’esito della espletanda istruzione probatoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria, si chiede fin d’ora disporsi CTU tecnica, volta al fine di accertare l’idoneità dei materiali forniti ad essere utilizzati per la fabbricazione di scarpe e, in ogni caso, volta ad accertare il difetto denunciato dalla società opponente, e conseguentemente valutare l’eventuale incidenza del difetto riscontrato sul prezzo applicato alla fornitura.”.

Parte opposta ha concluso per il rigetto delle istanze istruttorie e, nel merito, come in atti. Pertanto: “Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, confermare integralmente lo stesso e rigettare la opposizione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi suesposti, con conseguente condanna al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

XXX s.r.l. ha proposto opposizione al DI del Tribunale di Firenze n. 2281/19, con cui le è stato intimato il pagamento a favore di YYY S.P.A dell’importo di € 117.734,08, a titolo di corrispettivo per forniture di pellame, oltre interessi moratori e spese di lite, deducendo:

– di aver ordinato alla YYY S.P.A la fornitura di pellame, previa consegna di un campione della merce, destinata ad un cliente finale per la fabbricazione di calzature;

– di aver appreso dal proprio cliente dell’esistenza di gravi difetti del pellame e di aver accertato, a seguito di esami chimici, la presenza nelle merci fornite dall’opposta di un agente inquinante denominato “cromo VI”, che si trasferisce a tutti i materiali con cui viene in contatto e ne rende impossibile la lavorazione;

– di aver contestato verbalmente, tramite il proprio legale rappresentante, i difetti della merce alla fornitrice YYY S.P.A, sospendendo il pagamento.

Tanto premesso, l’opponente ha chiesto: risolversi il contratto e, in subordine, disporsi la riduzione del prezzo della fornitura; in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite.

YYY S.P.A si è regolarmente costituita in giudizio, contestando le deduzioni ed eccezioni attoree e allegando:

– che il materiale oggetto di contestazione era analogo, per qualità, a quello oggetto di consegne effettuate precedentemente, per il quale l’opponente aveva regolarmente eseguito i pagamenti; – che le pelli fornite erano conformi alla normativa di settore e non contenevano sostanze tossiche e di cui era vietato l’utilizzo;

-che l’opponente non aveva mosso alcuna contestazione in merito ai vizi della merce, avendo al contrario dichiarato di voler adempiere con la mail del 2/8/2018, facendo presente nel prosieguo di non aver eseguito il pagamento a causa della temporanea difficoltà economica derivante dal mancato incasso del corrispettivo per vendite, da parte sua, a clienti finali e, solo dopo la notifica del DI, di aver rinvenuto la presenza di vizi nel pellame consegnatole.

In ragione di quanto esposto, l’opposta ha concluso per il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite.

Con l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 21/1/2020, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del DI disponendo l’esperimento della mediazione di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 e, stante l’esito negativo, ha concesso i termini di cui all’art. 183 comma VI c.p.c., rigettando all’esito del loro deposito l’istanza di CTU formulata dall’opponente e fissando l’udienza del 6.4.2023 per la discussione della causa e la pronuncia di sentenza contestale, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell’art. 127 ter cpc.

* * *

L’opposizione è infondata e dilatoria e, in quanto tale, e non può essere accolta per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.

Preliminarmente, occorre richiamare il principio di portata fondamentale secondo cui la proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall’esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l’accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell’ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove invece il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l’onere di provare l’esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione”: Cass. n. 24815/05).

Di detta inversione deve tenersi conto al fine del riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente gravanti sulle parti nei giudizi in materia contrattuale, rispetto ai quali è consolidato nella giurisprudenza della SC l’orientamento per cui “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).

Orbene, nel caso di specie, l’opposta ha indubbiamente assolto all’onere di allegazione e prova a proprio carico, dal momento che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all’art. 115 cpc, e comunque provate dai documenti agli atti, la conclusione, tra le parti, del contratto di compravendita di pellame in forza del quale sono state emesse le fatture azionate in monitorio (doc. 7 allegato al ricorso per DI) e la consegna all’opponente, nel periodo compreso tra giugno e luglio 2018, delle merci acquistate, dimostrata dai documenti di trasporto sottoscritti dal ricevente o dal vettore incaricato del trasporto.

Per contro, l’opponente, costituitasi in giudizio, non ha fornito prova del proprio adempimento né dell’impossibilità di adempiere all’obbligo di pagamento da cui era gravata, bensì ha eccepito in maniera del tutto generica l’esistenza di difetti delle merci consegnatele dall’opposta, consistenti nella presenza di un agente inquinante che avrebbe reso il pellame acquistato del tutto inidoneo all’uso a cui era destinato.

Invero, sul piano assertivo, l’eccezione è sprovvista della benchè minima specificità, non essendo neppure indicati partite, quantitativi di merce affetti dai gravi vizi riscontrati, data del rilievo, metodo di accertamento, riconducibilità a difetti di produzione e non di conservazione, necessità di smaltimento, entità della perdita di valore.

Quanto al profilo probatorio, richiamato il principio consolidato secondo cui “in tema di compravendita, l’obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redhibitoria”. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all’inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno” (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; conformi ex multis: Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 1269 del 18/01/2013; Cass. SU n. 11748 del 26/03/2019), si osserva che nessuna prova dell’esistenza dei difetti è stata fornita dall’opponente.

Invero, a fronte delle contestazioni dell’opposta alle deduzioni ed eccezioni di cui all’atto di citazione in opposizione, l’opponente non ha prodotto documentazione né ha dedotto prove orali tese a dimostrare l’esistenza dei difetti e la loro riconducibilità alla produzione da parte dell’opposta, omettendo persino il deposito dei risultati di analisi di laboratorio che ha asserito di aver svolto e da cui avrebbe appreso la presenza di materiale inquinante nel pellame acquistato.

L’esistenza dei difetti, peraltro, è sconfessata dalla condotta dell’opponente antecedente al presente giudizio di opposizione a DI e, segnatamente, dall’invio (incontestato) da parte sua della missiva allegata al ricorso monitorio, recante promessa di pagamento (si legge nell’e mail del 2.8.2018, prodotta dall’ingiungente sub doc. 3: “scusate per il disguido bancario e grazie per avermi già inviato iban per il bonifico che provvederò a fare quanto prima”) e dall’invio (anche questo pacifico), solo dopo la notifica del DI, di comunicazione del 18.6.2019 (doc. 5), contenente la generica contestazione sviluppata nel presente giudizio, secondo cui un numero imprecisato di merci sarebbe risultata viziata dalla presenza di “cromo esavalente”, tale da renderle inutilizzabili.

L’assoluto difetto di allegazione e prova adeguate dei difetti eccepiti con l’atto di citazione in opposizione esclude l’ammissibilità e rilevanza della CTU, di cui l’opponente ha chiesto l’espletamento al fine dell’accertamento dei vizi e della loro entità e che si palesa del tutto esplorativa.

Alla luce di tutto quanto esposto, respinta l’istanza di CTU reiterata con note scritte depositate ai fini della discussione della causa, sussistono i presupposti per il rigetto dell’opposizione e la conferma del DI opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.

Le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico dell’opponente in applicazione del principio generale della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in forza del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l’attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo allo scaglione determinato dall’ammontare del credito, ai valori minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisoria, medi per le rimanenti, in considerazione dell’attività difensiva in concreto svolta e, segnatamente, della natura solo documentale dell’istruttoria e della decisione in forma semplificata della controversia.

P. Q. M.

il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione respinte così provvede:

A) RIGETTA l’opposizione e, per l’effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2281/2019 emesso dal Tribunale di Firenze;

B) CONDANNA XXX S.r.l., alla rifusione, a favore di YYY S.p.a., delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 9.142,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Firenze, 7.4.2023.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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