Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20022 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Oggetto
Affitto di azienda -Obblighi dell’affittuario Inadempimento – Innovazioni non consentite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1308/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
Mossucca;
NOME COGNOME;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, n. 1032/2020, depositata il 29 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME quale nudo proprietario e NOME quale usufruttuario di un immobile sito in Castellabate, concesso in locazione a NOME COGNOME affinché vi svolgesse in regime di affitto l’attività di ristorazione ivi esercitata, adirono nel 2005 il Tribunale di Vallo della Lucania chiedendo dichiararsi risolto per grave inadempimento della predetta sia il contratto di locazione che l’affitto di azienda, con la condanna della stessa al rilascio del bene, al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti per effetto della diminuzione del valore dell’avviamento commerciale e per il pregiudizio all’immagine aziendale dei beni locati. Dedussero a fondamento che nel corso del rapporto la conduttrice, senza l’autorizzazione scritta del locatore prevista in contratto, aveva eseguito numerose modifiche ai locali ed alle attrezzature aziendali, prontamente contestate per iscritto.
Con sentenza n. 533 del 2011 il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dei locali e dell’azienda, per avervi la RAGIONE_SOCIALE spontaneamente provveduto in corso di causa; rigettò la domanda di risoluzione del contratto non ravvisando la gravità dell’inadempimento della conduttrice; la
e nei confronti di
condannò, però, al risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di opere non autorizzate, liquidati nella somma di € 8.200,88 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale somma necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi. Rigettò la domanda di risarcimento dei danni per diminuzione dell’avviamento e condannò la resistente al pagamento delle spese processuali compensate per la metà.
Con sentenza n. 651 del 2014 la Corte di Appello di Salerno, ritenuto che le opere realizzate dalla conduttrice non avessero comportato mutamento della destinazione dei locali, già costituenti esercizio di ristorazione e come tali ceduti in affitto, accolse il gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, rigettò la domanda di risarcimento avanzata dagli appellati, condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
In accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME la SRAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 19492 depositata il 4 agosto 2017, cassò tale sentenza e rinviò la causa alla Corte d’appello di Salerno , in diversa composizione, sulla base delle seguenti considerazioni:
─ sono incontroverse le addizioni e le modifiche apportate dalla conduttrice senza il consenso scritto del proprietario/locatore (clausola n. 6 del contratto, invocata in appello da parte appellata ai sensi dell’art. 346 c.p.c.);
─ la Corte d’ appello al riguardo afferma apoditticamente che « tale clausola presuppone una situazione diversa da quella delineata »;
─ è questa una motivazione del tutto incomprensibile e meramente apparente e perciò inesistente;
─ sussiste , inoltre, la violazione dell’art. 1590, primo comma, cod. civ.;
─ anche nell’ipotesi in cui si volesse escludere, per la modesta entità delle opere, la risoluzione per grave inadempimento, al
proprietario spetterebbe in ogni caso il diritto risarcitorio in forma specifica o per equivalente, come riconosciuto in primo grado in accoglimento della relativa domanda del locatore; infatti, l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l’inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra, mentre l’azione risarcitoria presuppone che l’inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno: come appunto nel caso di specie;
─ tutte le altre questioni risultano assorbite.
Pronunciando quindi in sede di rinvio, nel giudizio riassunto da NOME COGNOME, nella contumacia di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1032/2020, resa pubblica il 29 settembre 2020, ha confermato la decisione di primo grado condannando NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, a titolo di risarcimento danni, della somma già allora liquidata di € 8.200,88 , oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri di calcolo ivi specificati, e regolando le spese processuali secondo soccombenza.
Queste in sintesi le motivazioni:
─ trattandosi di fatto pacifico e accertato, presupposto come tale anche dalla sentenza di cassazione, non è più consentito in sede di rinvio mettere in discussione che la conduttrice non abbia chiesto il consenso al locatore per realizzare le opere e addizioni accertate anche a mezzo di c.t.u., ma va soltanto verificato in concreto se esse rientravano nella previsione della clausola n. 6 del contratto;
─ le opere accertate (in particolare il prolungamento e la modifica strutturale della tettoia preesistente, la pavimentazione della parte sottostante, la realizzazione di un forno ad uso pizzeria con struttura lignea coperta in coppi ed installazione di un infisso in pvc e vetro, il
convogliamento della canna fumaria del forno nel tubo di aspirazione dei fumi della cappa della cucina, la realizzazione di un balcone in muratura nei pressi del forno munito di impianti idrico ed elettrico con sovrastante impianto per la mescita della birra, la modifica della parte antistante l’accesso al ristorante, la ristrutturazione ed ampliamento del forno) sono senz’altro riconducibili alla previsione negoziale consistendo esse nel mutamento della destinazione degli ambienti e nella realizzazione di chiusure che ne hanno alterato lo stato originale;
─ tale condotta comporta violazione dell’obbligo imposto al conduttore dall’art. 1590, primo comma, cod. civ. di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui essa si trovava quando era stata data in locazione;
─ il locatore può pretendere il risarcimento dei danni anche laddove non si ravvisino i presupposti della risoluzione;
─ l’accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente non integra una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti COGNOME avevano chiesto il risarcimento dei danni per il ripristino dello stato dei luoghi da quantificarsi in corso di causa, domanda poi iterata nei successivi atti; peraltro, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall’attore, costituendo il risarcimento per equivalente un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione articolando sei motivi, cui resiste NOME COGNOME depositando controricorso.
7 . È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata
data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; motivazione apparente », lamentando che la sentenza si risolva « in apodittiche affermazioni di principio e di stile avulse dalle evidenze istruttorie e riconducibili ad affermazioni puramente soggettive ».
Con il secondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della cognizione del giudice del rinvio ex artt. 384 cpv. e 394 cod. proc. civ. », lamentando che la Corte d’appello abbia erroneamente postulato una efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio. Osserva che, non avendo la RAGIONE_SOCIALE. enunciato alcun principio di diritto, il potere del giudice di rinvio non poteva considerarsi limitato a specifici punti, potendo egli esercitare tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento e l’individuazione della normativa da applicare.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce « violazione degli artt. 115 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 2931 c.c. ».
Il motivo investe dichiaratamente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che: a) le opere accertate integrassero le innovazioni vietate dall’art. 6 del contratto se non assentite dai locatori; b) la condotta costituisse violazione dell’art. 1590, primo comma, cod. civ.. In realtà, come si vedrà, verrà attinta dalle critiche anche l’affermata possibilità di una condanna risarcitoria per equivalente.
L’illustrazione è affidata alle seguenti affermazioni:
─ la Corte d’appello ha omesso di valutare in concreto le prove raccolte nel giudizio di primo grado e quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva indicato con la sentenza di rinvio;
─ i fatti storici dimostrano che parte locatrice non ha chiesto nessun risarcimento per equivalente;
─ « la sentenza impugnata, in assenza di riferimenti concreti relativi alle prove raccolte, ha ricopiato integralmente la sentenza di primo grado omettendo di valutare che il risarcimento attribuito alla parte non costituisce risarcimento ai sensi dell’art. 1590 c.c. ma, tale forma di risarcimento corrisponderebbe alla violazione pattizia dell’art. 6 del contratto »;
─ « dalle prove acquisite e dalla stessa sentenza di primo grado emerge chiaramente che non vi è stata violazione del predetto articolo del contratto avendo la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, escluso la modificazione irreversibile dello stato dei luoghi »;
─ « gli articoli ritenuti violati da controparte si riferiscono agli obblighi del conduttore inerenti (al) la restituzione della cosa locata ed all’affitto di azienda, obblighi che la Sig.ra COGNOME ha ampiamente rispettato »;
─ il c.t.u. ha ritenuto le opere « funzionali all’attività » e ha escluso che esse abbiano « arrecato danni fisici alla proprietà in quanto trattasi di aggiunte a quanto già preesistente, quindi né invasivi né di cambio di destinazione d’uso »;
─ le opere non sono illecite poiché assentite e controfirmate dal NOME COGNOME (pag. 9 della consulenza tecnica di ufficio);
─ alcuna richiesta di risarcimento del danno è stata formulata in luogo dell’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento con la conseguenza che al giudice del rinvio era precluso ogni decisione di accoglimento d’ufficio di una richiesta di risarcimento;
─ in merito la sentenza di rinvio non ha statuito alcunché;
─ i locatori hanno sempre concluso per « condannare … la convenuta al ripristino dello status quo ante aziendale e locativo, ordinando l’esecuzione dei lavori necessari ovvero determinando, in difetto, l’importo occorrente per l’esecuzione dei lavori di ripristino, con conseguente condanna di essa convenuta al pagamento in favore degli esponenti dell’importo occorrente nella misura accertando »; il giudice del rinvio ha dunque ─ sostengono ─ palesemente violato quanto statuito e previsto dall’art 112 c.p.c.;
─ non è pertinente la giurisprudenza richiamata in sentenza, dal momento che, nel caso di specie, la domanda non era volta alla reintegrazione in forma specifica o per equivalente ex art. 2058 c.c., ma ad ottenere l’attuazione di un obbligo di facere e, solo in caso di inadempimento, la condanna dell’obbligato all’esecuzione in forma specifica riconducibile alla previsione di cui all’art. 2931 c.c..
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale artt. 1362 e segg. c.c ., in relazione alla interpretazione della clausola n. 6 del contratto ».
Afferma che:
─ risultati istruttori incontrovertibili dimostravano che essa non ha immutato unilateralmente lo stato dei luoghi tenuto conto che gli interventi, di modesta entità, consentivano solo una migliore utilizzazione dei locali per l’attività di ristorazione, non mutavano la destinazione originaria degli ambienti ed erano anche, in parte, assentiti dal locatore; l’interpretazione della comune volontà delle parti era dunque rafforzata dal comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto;
─ il giudice di merito non poteva fermarsi alla constatazione dell’esistenza della clausola ma doveva indagare sull’importanza del patto violato e sulla gravità delle conseguenze della violazione; sulla scorta dell’identificazione del suddetto obbligo avrebbe dovuto
evincersi che la violazione dello stesso, ovvero l’abuso del conduttore nel godimento del bene locato, non postulava necessariamente il concreto verificarsi di danni materiali con conseguente alterazione degli elementi strutturali del bene in modo da renderlo diverso da quello originario, potendo l’abuso in questione sostanziarsi in una innovazione e modifica che non incidono direttamente sulla cosa locata in sé;
─ non si ravvisa nessun fatto in grado di alterare l’equilibrio a svantaggio della parte locatrice come più volte accertato e ribadito nella espletata c.t.u.;
─ è paradossale quanto deciso dalla sentenza impugnata che non solo dichiara responsabile la conduttrice per lavori che vanno a migliorare i locali, ma la condanna al risarcimento per equivalente ritenendo per di più che sia un minus rispetto alla condanna in forma specifica con la conseguenza che il locatore trattiene le innovazioni e le migliorie e viene anche risarcito con una somma di denaro indicata dal consulente di parte avversa in contrasto con quanto, al contrario, valutato dal c.t.u..
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art 1590 c.c. e dell’art 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. », esponendo i seguenti argomenti:
─ nella sentenza di primo grado non vi è alcun riferimento alla violazione dell’art. 1590 c.c., vi è solo un richiamo all’art. 1218 in relazione alla violazione dell’art. 6 del contratto;
─ il giudice del rinvio, pur ritenendo sussistente l’inadempimento contrattuale del conduttore rispetto all’obbligo di non apportare modifiche nella destinazione degli ambienti, ha richiamato l’art. 1590 c.c., applicabile invece solo in assenza di specifica previsione contrattuale;
─ u na « attenta lettura » della relazione del c.t.u. evidenzia che alcune delle attività poste in essere dalla locatrice (nello specifico la
pavimentazione del terrazzo) erano state espressamente controfirmate dal locatore e assentite dall’autorità amministrativa competente (pag. 9 della relazione di c.t.u.) e così pure i danni alle camere 1 e 13;
─ la medesima c.t.u. ha escluso la mutazione dello stato dei luoghi ritenendo che le opere fossero funzionali all’attività trattandosi di aggiunte a quanto già preesistente, quindi né invasive né di cambio di destinazione d’uso e quindi nel pieno rispetto dell’art. 6 del contratto;
─ l a sentenza di primo grado, tenuto conto delle emergenze istruttorie, aveva precisato che gli interventi erano da ritenere miglioramenti e addizioni e come tali non avevano quindi danneggiato l’immobile; incomprensibile ed illogica è sul punto la conclusione del giudice del rinvio;
─ l ‘ordinanza della S.C asserisce che è stato violato l’art. 1590, primo comma, c.c. senza che in proposito fosse stata enunciata alcuna ragione giustificativa dell’applicazione al caso di specie della norma invocata;
─ la sentenza di rinvio non ha tenuto in nessun conto la speciale e autonoma disciplina degli artt. 1592 e 1593 c.c. da intendersi intesa nel senso che il divieto stabilito si riferisce solo alle modificazioni operate dal conduttore che ne alterino la struttura fondamentale, l’organizzazione funzionale e la destinazione propria dell’immobile locato;
─ dagli atti di causa non emerge nessuna modifica strutturale e/o modificazione tale da rendere il bene diverso da quello originario e insuscettibile di essere utilizzato per scopi e finalità diverse da quelle contrattualmente stabilite.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, infine, « violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 cod. civ. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c .».
Lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che con l’azione esperita dal locatore fosse stata proposta una domanda per risarcimento di danno conseguente ad un inadempimento contrattuale; ciò in quanto -sostiene- la domanda era « specificamente rivolta ad ottenere in via principale il ripristino dello stato dei luoghi a carico del conduttore, e solo in caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino, la condanna dello stesso al pagamento del costo dell’intervento per la rimozione delle opere realizzate », domanda questa riconducibile alla previsione di cui all’art. 2931 cod. civ.
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato a NOME COGNOME, pure indicato in ricorso come destinatario dello stesso quale usufruttuariolocatore dell’immobile.
Il controricorrente, NOME COGNOME, il quale aveva agito in giudizio unitamente al predetto qualificandosi quale nudo proprietario e implicitamente riferendo il rapporto locativo, dal lato attivo, anche a sé, ha dichiarato nel controricorso, e documentato in allegato, che detto usufruttuario è deceduto in data 17 gennaio 2021 (successivamente dunque alla sentenza qui impugnata).
Questa Corte ha più volte affermato che in tema locazione immobiliare, la morte dell’originario usufruttuario locatore del bene determina la trasmissione della titolarità del rapporto locatizio agli eredi, con possibilità, per essi, di esercitare i diritti e le azioni che derivano dal contratto, senza che il conduttore possa contestarne la legittimazione per il solo fatto che sia venuto meno il diritto reale di godimento (Cass. n. 14834 del 20/07/2016, Rv. 641671; v. anche n. 17030 del 20/08/2015, Rv. 636327).
Tuttavia, la situazione che nella specie si verifica è diversa, atteso che, come detto, il rapporto locativo è pacificamente riferito ad entrambi i soggetti sunnominati, quali co-locatori, indipendentemente dalla natura dei sottostanti diritti reali rispettivamente vantati sull’immobile.
Ne discende che la notifica del ricorso nei confronti di uno solo di essi vale comunque a introdurre validamente il giudizio di cassazione, potendosi solo predicare una situazione di litisconsorzio necessario processuale nei confronti degli eredi dell’altro co -locatore, parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio e, conseguentemente, di non integrità del contraddittorio per la mancata notifica nei confronti degli eredi.
Non potrebbe invece pertinentemente invocarsi il principio ─ pure affermato nella giurisprudenza della S.C. ─ secondo cui qualora, nel corso del processo promosso dall’usufruttuario, a tutela del proprio diritto, si verifichi il consolidamento dell’usufrutto, per morte dell’attore, il giudizio dovrebbe sì proseguire nei confronti degli eredi (dell’usufruttuario deceduto), ma a tale principio potrebbe derogarsi qualora, presente in causa il pieno proprietario, detti eredi possano considerarsi estromessi dal giudizio (quanto meno ai sensi dell’art. 111 c.p.c., commi 2 e 3) (v. Cass. 30/01/2013, n. 2200; 19/08/2009, n. 18412, ma già Cass. 08/04/1977, n. 1356; Cass. 18/04/1966, n. 967).
Nella specie, infatti, non ricorrono le condizioni per cui una tale implicita estromissione possa affermarsi (v. per esse. e x multis , Cass. n. 36601 del 30/12/2023, Rv. 669759; n. 18248 del 05/08/2010, Rv. 614614; n. 17060 del 03/08/2007, Rv. 599125; n. 10955 del 14/05/2007, Rv. 597737; n. 2707 del 10/02/2005, Rv. 581200).
L’improcedibilità e, comunque, l’ infondatezza del ricorso, che si vanno appresso a evidenziare, rendono tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso l’altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad
una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).
8. Il ricorso, invero, si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di improcedibilità, a causa del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, nello stesso ricorso, essere stata effettuata in data 18 novembre 2020), in violazione dell’art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ..
Il Collegio ha proceduto alla verifica degli atti depositati unitamente al ricorso (o, comunque, nei venti giorni successivi all’ultima notificazione dello stesso), ma vi ha rinvenuto solo la copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico.
Non risulta invece prodotta la relata della notifica, né la stessa si rinviene nei fascicoli del controricorrente, né ancora della sua produzione vi è menzione alcuna nel ricorso o nella nota di deposito
Ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo p.e.c. il 5 gennaio 2021, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (29 settembre 2020).
9 . In tale contesto l’improcedibilità del ricorso va dichiarata per le ragioni qui di seguito esposte.
9.1. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, « la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione » (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis , Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del
27/01/2015).
Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: « deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio » (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017).
È stato, peraltro, ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l’acquisizione, deve comunque dichiararsi l’improcedibilità, posto che l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l’omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751; 15/09/2017, n. 21386).
Di recente, sul punto, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, chiarendo che « nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c.), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3,
c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio » (Cass. Sez. U. n. 21349 del 06/07/2022): con riferimento a tale ultima precisazione è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, trattandosi di giudizio di cognizione piena, la legge non dispone la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ai fini del decorso del termine breve per impugnare.
9.2. Alla luce di tali interventi il quadro di riferimento può così essere riassunto:
l’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso;
l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (art. 369, comma primo, cod. proc. civ.);
l’improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;
la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte (ciò però nel solo caso, nella specie come detto non ricorrente, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato prevedendo che da tale adempimento decorra il termine
breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.: Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022, cit.);
l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013).
9.3. Tale indirizzo non è in contrasto, ma anzi è confermato dalle due note pronunce delle Sezioni Unite in materia, rispettivamente, di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019).
Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della RAGIONE_SOCIALE.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e depositati in copia cartacea con la relata di notificazione, mancante, tuttavia, di asseverazione di conformità all’originale digitale.
In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente, rispettivamente: a) è il destinatario della notificazione dell’unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l’effettività della data di
notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica.
È dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità della copia notificata del ricorso o della sentenza impugnata depositata dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell’attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata).
Nella specie, però, giova ribadire, quel che non risulta depositata nei termini, neppure in via telematica, non è l’attestazione di conformità ma proprio la relata di notifica.
Dall’esame del fascicolo di causa, come detto, si evince che la ricorrente non ha depositato tale relata, nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1).
La sentenza notificata, ossia corredata dalla relata, non risulta peraltro nemmeno indicata tra gli allegati depositati unitamente al ricorso.
Inoltre, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. solo il 5 gennaio 2021, sicché a quella data era già decorso il termine breve di impugnazione (sessanta giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 29 settembre 2020) e non può pertanto invocarsi, come detto, la c.d. prova di resistenza (v. Cass. 10/07/2013, n. 17066).
9.4. L’orientamento giurisprudenziale cui l’esposta ricostruzione si conforma è stato ritenuto dalla Corte EDU non integrare violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 23/05/2024, RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE c. Italia, ric. n. 37943/17.
Con tale pronuncia la Corte di Strasburgo ha, infatti, escluso essere incorso in tale violazione lo Stato italiano per avere la S.C. dichiarato improcedibile, con ordinanza n. 24481 del 2016, il ricorso per cassazione in un caso in cui, analogamente a quanto accade nella specie, la parte ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia notificata della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, che si affermava essere avvenuta.
Giova rimarcare al riguardo che in detta occasione la Corte EDU, premesso che nel caso sottoposto al suo esame (come nel presente) la relata di notifica non era presente nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice a quo , né era stata depositata dalla controparte, ha evidenziato che (v. §§ 82-84):
─ l’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile ha impedito alla Corte di cassazione di valutare se i termini per proporre ricorso fossero stati rispettati nella fase iniziale del procedimento;
─ non era condivisibile l’argomento dei ricorrenti secondo cui essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando l’avviso di notificazione in una fase successiva ;
─ l’accoglimento delle conclusioni tardive avrebbe vanificato l’obiettivo di garantire il rapido svolgimento del procedimento e impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso senza richiedere ulteriori adempimenti e senza ritardo;
─ il provvedimento impugnato era quindi adeguato a raggiungere lo scopo legittimo perseguito;
─ q uanto alla gravità delle conseguenze per il diritto di accesso ad un tribunale dei ricorrenti, data la natura speciale del ruolo della Corte di cassazione, che si limita a controllare se la legge è stata correttamente applicata, poteva accettarsi che la procedura seguita
dalla Corte di cassazione fosse più formale, soprattutto in procedimenti come quello del caso di specie, in cui i ricorrenti erano rappresentati da un avvocato specializzato membro dell’ordine delle corti superiori;
─ non si può quindi affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisca un ostacolo sproporzionato che pregiudichi l’essenza stessa del diritto dei ricorrenti di accesso ad un tribunale garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione o abbia oltrepassato il margine nazionale di apprezzamento.
Fermo quanto fin qui esposto, può comunque incidentalmente osservarsi che il ricorso, ove non fosse stato improcedibile, avrebbe dovuto comunque essere rigettato , all’esito dello scrutinio dei motivi che qui di seguito, sinteticamente, si espone per completezza.
Il primo motivo è inammissibile.
La motivazione, che si dice apparente, non viene riportata né indicata sia pure in sintesi. Trattasi di critica del tutto generica ed essa sì- avulsa da un pur minimo confronto con la motivazione; peraltro, l’apparenza o incomprensibilità della motivazione è dedotta anche con riferimento ad elementi esterni ad essa (le asserite «evidenze istruttorie»), in palese difformità al paradigma indicato da Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 -8054.
Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.
La sentenza di cassazione con rinvio circoscrive chiaramente il perimetro del giudizio rimasto aperto e da questo esclude il fatto, ritenuto ormai acquisito al processo in quanto incontroverso, che la conduttrice abbia apportato all’immobile addizioni e modifiche senza il consenso scritto del proprietario/locatore.
Non è vero, peraltro, che essa si sia limitata ad un mero rilievo di difetto di motivazione; al contrario ha affermato chiaramente che:
sussiste la violazione dell’art. 1590 cod. civ.;
l’inadempimento, quand’anche non giustifichi la risoluzione,
comunque fonda la pretesa risarcitoria, quando « l’inesatta esecuzione della prestazione abbia prodotto al creditore un danno: come appunto nel caso di specie ».
L’esistenza, dunque, dell’inadempimento dell’obbligo ex art. 1590, primo comma, cod. civ. e di un danno risarcibile non era più discutibile nel giudizio di rinvio. L a Corte d’appello avrebbe dovuto, in realtà, limitarsi a quantificare i danni; nel ribadire (e motivare) la sussistenza dell’inadempimento ha dunque fatto cosa ultronea.
L’averlo fatto non legittima certo la ricorrente a censurare tale parte della motivazione, trattandosi comunque di questione ormai sottratta al thema decidendum per l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio.
In ogni caso, la ricorrente non dice nemmeno quali facoltà o poteri (o doveri) processuali, non esercitati dal giudice di rinvio (o quali doveri da esso non assolti), sarebbero stati invece idonei a condurre ad esito diverso.
13. Il terzo motivo è inammissibile.
Tutti i temi di lite che da esso sono criticamente attinti (o almeno i primi due, relativi alla sussistenza dell’inadempimento) sono preclusi dalle statuizioni contenute nella sentenza di cassazione con rinvio.
Si tratta, comunque, come appare evidente, di affermazioni generiche, spesso di tenore meramente assertivo e slegate da uno sviluppo argomentativo unitario e coerente, mirate tutte a sollecitare inammissibilmente una rivalutazione del materiale istruttorio certamente non consentita in questa sede.
È in ogni caso palese l’ inosservanza degli oneri di specificità e autosufficiente imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ..
L ‘ultima doglianza è poi ripresa dal sesto motivo al quale si può rimandare per ulteriori considerazioni
14. Il quarto motivo è inammissibile.
Anch’esso riguarda un tema di lite (quello relativo alla sussistenza
del dedotto inadempimento degli obblighi della conduttrice) precluso dalle statuizioni contenute nella sentenza di cassazione con rinvio.
Anche tale censura, comunque, si appalesa generica e meramente oppositiva.
La violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale non è dedotta nei termini in cui, secondo pacifico insegnamento, l’interpretazione del contratto data dal giudice del merito può essere oggetto di sindacato in cassazione.
Mette conto al riguardo ricordare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.).
Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).
Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi
al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.
Piuttosto le censure mosse col ricorso si risolvono, come detto, nella prospettazione di questioni di merito, comunque eccedenti dai limiti in cui al riguardo ne è consentita la deduzione: in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.
15. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Anche in tal caso la questione trattata è preclusa dalla sentenza di cassazione con rinvio; che si tratti di tema già oggetto delle statuizioni ivi contenute lo riconosce, implicitamente, anche la ricorrente là dove sembra riferire ─ del tutto inammissibilmente, è appena il caso di rilevarlo ─ le proprie considerazioni critiche anche alla stessa sentenza di cassazione con rinvio (v. ricorso, pag. 9, righi dal decimo all’ottavo cominciando dalla fine).
È inconferente la questione se l’obbligo inadempiuto fosse riconducibile all’art. 1590 cod. civ. o alla previsione contrattuale: nell’uno e nell’altro caso sempre di obbligo inadempiuto si tratta.
La censura prospetta comunque una quaestio facti , anche là dove evoca gli artt. 1592 e 1593 cod. civ. sul presupposto ─ evidentemente fattuale e non emergente ma anzi contrastato dalla sentenza di merito ─ che le modifiche apportate rappresentassero miglioramenti o addizioni.
Nessun rilievo censorio può avere il ripetuto richiamo alla valutazione del giudice di primo grado: i rimedi impugnatori sono fatti
apposta per criticare e poter rivedere quella valutazione; ad essa si sovrappone quella del giudice dell’impugnazione alla quale soltanto occorre riferirsi.
Anche per il motivo in esame è palese l’ inosservanza degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. .
Generica e comunque manifestamente infondata è la iterata censura di incomprensibilità della motivazione (inammissibile quella di illogicità perché non più compresa tra i vizi cassatori).
16. Il sesto motivo è inammissibile.
Anch’esso pone questione preclusa dalla sentenza di cassazione con rinvio che ha affermato a chiare lettere che i locatori hanno diritto al risarcimento del danno.
Vi è anche in tal caso inosservanza degli oneri di autosufficienza, posto che non si dice d ove è prodotto e localizzato l’atto di riassunzione cui si fa riferimento.
La tesi censoria è comunque manifestamente priva di pregio.
Proprio le conclusioni dell’atto riassuntivo ─ quali riportate in ricorso ─ dimostrano che, oltre all’adempimento dell’obbligo chiesto in via principale, i locatori avevano chiesto, in subordine, una condanna al risarcimento del danno per equivalente; la tesi secondo cui essi invece in quel modo avevano chiesto l’esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di fare ai sensi dell’art. 2931 cod. civ. non ha alcun fondamento . L’istituto evocato rimanda al l’art. 612 del codice di procedura civile e rappresenta una particolare modalità di esecuzione forzata degli obblighi di fare che presuppone l’esistenza di una sentenza di condanna.
Non si comprende dove stia la violazione dell’art. 2058 cod. civ. alla quale la domanda, come del resto afferma la ricorrente, non faceva alcun riferimento.
17. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore
del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
18. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza