Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza -Litispendenza interRAGIONE_SOCIALE -Notificazione a società con sede all’estero tramite ambasciata o consolato -Mancata prova del perfezionamento -Rinnovo -Necessità.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16052/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’ amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME; rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL);
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
-resistente- nonché di
C.C. 04/06/2024
r.g.n. 16052/2023
Pres. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALE , con sede in INDIRIZZO);
-intimata- avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Firenze, depositata il 18 giugno 2023 e comunicata il 19 giugno 2023, che ha disposto la sospensione del giudizio iscritto al n. di R.G. 17066/2015;
udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo « che la Corte accolga il regolamento di competenza. Conseguenze di legge ».
Rilevato che:
il 30 marzo 2010 RAGIONE_SOCIALE, impresa avente ad oggetto la produzione di impianti industriali, stipulò con RAGIONE_SOCIALE, società bengalese avente ad oggetto la produzione di olio di soia previa frantumazione dei relativi semi, un contratto di appalto per la realizzazione, presso lo stabilimento di Dhaka in Bangladesh, di un impianto per la preparazione, pressatura ed estrazione con solvente di olio di semi, verso un corrispettivo di Euro 11.095.000,00;
a garanzia dell’esatto adempimento dell’appalto , RAGIONE_SOCIALE rilasciò a RAGIONE_SOCIALE un performance bond per la somma di Euro 1.109.500,00, con scadenza al 15 settembre 2012 (diciottesimo mese successivo all’ultima spedizione , prevista per il marzo 2011), emesso su sua richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE Nazionale del lavoro (BNL) s.p.a., secondo lo schema della garanzia interRAGIONE_SOCIALE a prima domanda trilaterale, con intermediazione da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituto di credito del Bangladesh;
il 28 agosto 2012, RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della RAGIONE_SOCIALE, escusse il performance bond , allegando l’ inesatto adempimento di RAGIONE_SOCIALE alle obbligazioni derivanti dall’app alto;
C.C. 04/06/2024
r.g.n. 16052/2023
Pres. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, deducendo il carattere abusivo dell’escussione (sul presupposto d ell’imputabilità dei denunciati difetti di funzionalità dell’impianto al fatto della committente), chiese e ottenne dal Tribunale di Firenze, in via d’urgenza, un provvedimento inibitorio della stessa;
indi, con citazione del 25 novembre 2015, convenne in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Firenze la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la declaratoria dell’estinzione del performance bond emesso dalla convenuta in favore di RAGIONE_SOCIALE , l’ accertamento negativo d ell’esistenza di sue obbligazioni nei confronti della BNL in relazione al detto performance bond -« attesa la scadenza della garanzia in assenza di valida richiesta di escussione, e comunque in manifesta assenza di qualsivoglia inadempimento dell’ordinante la garanzia » -e la condanna della BNL a restituire nella sua piena disponibilità la somma di Euro 1.109.500,00, giacente su un conto corrente aperto presso la banca;
costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, disposto iussu iudicis l’intervento di RAGIONE_SOCIALE e dichiarata la contumacia di quest’ultima in ragione della sua mancata costituzione in giudizio, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 giugno 2023, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla convenuta, ha ritenuto sussistente la litispendenza interRAGIONE_SOCIALE rispetto al giudizio money suit n. 50/2014, promosso dinanzi alla Corte di Dhaka da RAGIONE_SOCIALE, nonché da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, oltre che nei confronti di altri soggetti (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ltd., Bangladesh RAGIONE_SOCIALE, International Chamber of Commerce, Bangladesh, International Chamber of Commerce, United Kingdom);
con la detta ordinanza, il Tribunale, ritenuto che ricorressero le condizioni di cui art. 7 della legge n. 218/1995, ha dunque disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Dhaka;
avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi; BNL
C.C. 04/06/2024
r.g.n. 16052/2023
Pres. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE ha depositato scrittura difensiva ex art.47, quinto comma, cod. proc. civ.; non ha svolto difese RAGIONE_SOCIALE;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Nazionale del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. hanno depositato memorie.
Considerato che:
non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi, i quali non possono essere scrutinati, in quanto non vi è prova del perfezionamento della notifica del ricorso per regolamento di competenza a RAGIONE_SOCIALE;
dall’esame del fascicolo telematico risulta che la notifica, da compiersi personalmente alla parte (che non solo non aveva aderito all ‘ istanza di regolamento ma era restata contumace nel giudizio principale), è stata correttamente tentata tramite Ambasciata o Consolato, non avendo il Bangladesh sottoscritto e ratificato convenzioni internazionali (Cass. 16/11/2022, n.33765);
tuttavia, agli atti vi è prova unicamente della spedizione (e della ricezione) della raccomandata con avviso di ricevimento alla Ambasciata italiana in Bangladesh, ma non vi è alcuna prova che poi essa abbia provveduto ad effettuare la notificazione ai sensi della normativa contenuta nella legge consolare (artt. 37 e 77 del d.lgs. n. 71 del 2011), in quanto non si rinviene in atti la copia dell’atto notificato con la relazione di notifica, eventualmente restituito dall’Ambasciata ;
appare dunque necessario, ex art.291 cod. proc. civ., ordinare alla ricorrente di provvedere -in alternativa alla produzione della documentazione eventualmente attestante l’avvenuta notifica, ove l’ambasciata abbia provveduto in tal senso -a nuova notifica del ricorso per regolamento di competenza a RAGIONE_SOCIALE, nel termine di 90 (novanta) giorni dal deposito della presente ordinanza.
C.C. 04/06/2024
r.g.n. 16052/2023
Pres. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Per Questi Motivi
La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere -in alternativa alla produzione della documentazione attestante l’avvenuta notifica, ove l’ambasciata abbia provveduto in tal senso -alla notifica del ricorso per regolamento di competenza a RAGIONE_SOCIALE, nel termine di 90 (novanta) giorni dal deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,