I familiari di un paziente deceduto hanno ottenuto una condanna al risarcimento contro un'azienda sanitaria. Subito dopo, le parti hanno concordato un piano di pagamento in otto rate, pattuendo anche specifici interessi moratori convenzionali determinati mediante rinvio ai tassi commerciali. L'azienda sanitaria ha interrotto i pagamenti rateali, decadendo dal beneficio del termine. L'ente ha poi versato il residuo capitale e le spese legali, ma ha rifiutato di corrispondere la quota degli interessi concordati. I creditori hanno quindi agito in giudizio per pretendere il rispetto dell'accordo. Il tribunale ha accolto la richiesta, ma la corte territoriale ha ribaltato l'esito qualificando erroneamente la domanda come risarcimento da fatto illecito e pretendendo la prova di un danno effettivo. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che i giudici d'appello hanno alterato la domanda: l'azione riguardava l'adempimento contrattuale e non la responsabilità per fatto illecito.
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