SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 240 2026 – N. R.G. 00002175 2022 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso
sentenza n. 2961/2022 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: ‘ Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata pronunciata dal tribunale di Firenze: In tesi: Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare gli inadempimenti contrattuali di e conseguenzialmente ridurre adeguatamente l’importo delle somme pretese ex adverso, per tutti i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese e compensi dio giudizio. In via istruttoria: Si voglia procedere all’audizione del teste sui capitoli già ammessi in primo grado che di seguito si riportano, 2) V.C. La scala realizzata da modello CONCORD A GIORNO, in detto immobile è composta da 13 alzate di cm. 21,30; 4) si riservò di adempiere fino a che fosse stata fornita la scala modello CONCORD A GIORNO di cui in precedenza, con alzate della misura pattuita? 6) ritenne congrua tale riduzione del prezzo? Inoltre si Voglia procedere alla conferma del sopralluogo e/o ammissione della C.T.U. illegittimamente revocata per verificare se la scala realizzata da per conto di è conforme a quella pattuita dalle parti come da preventivi agli atti di causa; se detta scala a rampa è conforme alla normativa di settore e in particolare alla legge n. 13/1989 e al D.M. n. 236/1989; se la medesima sia conforme alle norme del Regolamento Edilizio del comune di Montecatini Terme in materia di realizzazione di scale. In caso in cui si accerti che la scala oggetto di causa non sia realizzata come da progetto e/o come pattuito, si verifichi se sia possibile eliminare tali difformità e il costo necessario. Si accerti inoltre se la scala, come realizzata allo stato, permetterà di definire la pratica edilizia di ristrutturazione dell’immobile, con attestazione della conformità piena e piena agibilità. In caso negativo ove vi sia una limitazione di disponibilità dell’immobile per l’illegittima realizzazione della scala oggetto di causa e si stimino i danni conseguenti a tale mancata piena utilizzazione dell’immobile e/o delle pozioni di immobile oggetto di causa. Si conferma la nomina fin da adesso come consulente di parte il geom. con studio in Ponte Buggianese (INDIRIZZO). In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio ‘ .
Per la parte appellata: come in comparsa di costituzione, e quindi ‘ Si conclude affinché la Corte d’Appello adita Voglia, contraris rejectis, nel merito rigettare l’appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese e onorari di lite del presente giudizio di cui si domanda la distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate ‘.
MOTIVAZIONE
(di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. 2961/2022 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta l’opposizione proposta dalla stessa nei confronti del decreto ingiuntivo n. 317/2018, emesso su istanza di (di seguito: per l’importo di € 17.788,00 oltre accessori.
1.1) A sostegno della pretesa di pagamento azionata in via monitoria, aveva dedotto che:
nel 2017 si era accordata con per la consegna e posa in opera di una scala in legno, al prezzo complessivo (comprese le modifiche successivamente apportate) di € 22.448,00 iva compresa;
a fronte di tale prezzo, aveva versato unicamente l’importo di € 3.660,00, restando debitrice dell’importo di € 18.788,00;
inutili si erano rivelati i successivi solleciti di pagamento, così come era rimasto senza effetto lo sconto di € 1.000,00 concesso con nota di credito n. 906/2017;
B risultava, al momento, inattiva;
sussistevano dunque tutti i presupposti per l’emissione di decreto ingiuntivo.
1.2) Emessa dal Tribunale di Firenze l’ingiunzione chiesta da aveva proposto opposizione, allegando che:
o era rimasta inadempiente alle proprie obbligazioni, in quanto l’ordine concerneva la fornitura e posa in opera di una scala dotata 15 alzate da 18,4 cm, mentre era stata fornita una scala con 13 alzate da 21,3 cm;
o tale discrasia era stata oggetto di immediata contestazione, verbalmente e per iscritto;
o la scala, così come consegnata, comportava un notevole sforzo aggiuntivo per la sua salita e, inoltre, non era conforme alla normativa di riferimento (l. 13/1989 e DM 236/1989), oltre che alle previsioni del Regolamento Edilizio Comunale di Montecatini Terme (con conseguente impossibilità di chiedere ed ottenere l’agibilità per l’immobile ove la scala era allocata, oggetto di ristrutturazione edilizia).
1.2.1) Sulla scorta di tali allegazioni era stato chiesto: ‘ …previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare gli inadempimenti contrattuali di e conseguentemente ridurre adeguatamente l’importo delle somme pretese ex adverso, per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ‘.
1.3) Si era costituita contestando le allegazioni e le domande dell’opponente, in particolare esponendo che:
-l’opposizione era improcedibile in conseguenza della tardiva costituzione in giudizio di
-B era decaduta dalla garanzia per i vizi, dal momento che la scala in oggetto era stata consegnata in data 29.6.2017 mentre la prima contestazione di era pervenuta in data 20.10.2017, con una comunicazione pec dal contenuto estremamente generico (in cui era stato fatto un laconico riferimento alla non conformità ai disegni) e, peraltro, dopo che in data 12.9.2017 aveva intimato il pagamento del prezzo;
-gli elementi lamentati dall’opponente non potevano considerarsi difetti della scala, stante la loro irrilevanza, e comunque non potevano giustificare una riduzione del prezzo;
-la normativa richiamata dall’opponente (concernente i collegamenti tra vani abitabili non accessori) non era applicabile alla scala in oggetto, destinata a collegare ambienti domestici di carattere accessorio (un soppalco con funzioni di sottotetto).
1.3.1) In base a tali assunti era stato chiesto: ‘ in via preliminare, rigettare a richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte. Con vittoria di spese ed onorari di lite ‘.
1.4) Il Tribunale di Firenze, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
-l’istruttoria aveva dimostrato che la scala era stata realizzata previo sopralluogo sul posto, nel contraddittorio tra le parti, dopo aver preso le misure e posto a confronto i disegni di riferimento;
-‘ …le differenze dell’opera realizzata rispetto ai disegni iniziali si concretano in 2 o 3 cm ad alzata ma sono conseguenza di una richiesta di modifica pervenuta proprio dall’acquirente, rilevabile al momento della consegna o comunque riconoscibile dal buon padre di famiglia con ordinaria diligenza, a partire dalla quale decorre il termine di 8 gg per la denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., dunque parte opponente è ampiamente decaduta dal rilievo di OGNI difformità ‘;
-‘ E’ altrettanto irrilevante appurare nel presente giudizio la conformità della scala al regolamento edilizio del comune di Montecatini Terme ove tale scala è stata installata, proprio in quanto tale aspetto non venne sottoposto dal sig.
ai tecnici della che, quale venditore, non ha l’onere di verificare se la scala ordinata dalla società acquirente risponda o meno alle normative urbanistiche del comune ove deve essere installata, essendo questo un interesse dell’acquirente che sta ristrutturando l’immobile. Peraltro il tecnico Geom. sebbene rilevò delle incongruenze nella scala rispetto alle normative (occorre precisare che non sono state comunque mai espressamente e specificamente comunicate e contestate alla , lo fece il 1° marzo 2018, ben nove mesi dopo l’installazione (29.06.2017) ‘;
-non erano state operate allegazioni né in ordine ad eventuali rilievi dell’amministrazione comunale volti a precludere l’agibilità del locale, né, comunque, concernenti impossibilità di utilizzo del locale stesso.
1.4.1) Era quindi stata resa la seguente statuizione: ‘ Il Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione proposta avverso il Decreto ingiuntivo nr. 317 del 16.1.2018 emesso dal Tribunale di Firenze che viene confermato. Liquida le spese processuali di parte opposta in € 4835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cap come per legge e sono poste a totale carico di parte opponente ‘.
Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. ‘ SUGLI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI DI VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO. INFONDATEZZA DELLA MOTIVAZIONE ‘, reiterando le contestazioni mosse alla regolarità della scala in questione, anche sul piano normativo, e lamentando che ‘ Purtroppo il giudice di primo grado in proposito ha completamente travisato la normativa di settore ‘;
2°. ‘ SUI FATTI NON CONTESTATI CHE PROVANO LE ECCEZIONI DI PARTE OPPONENTE. LA SCALA REALIZZATA E’ IN VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE ‘, rilevando come la sentenza non si fosse pronunciata sulla principale eccezione dell’opponente, relativa alla discrasia tra il numero delle alzate della scala, come richieste, e quello della scala effettivamente fornita, con la conclusione per cui ‘ Il problema comunque è che la scala fornita fu realizzata contra legem e, quindi il contratto sul punto è nullo ‘, con conseguente nullità anche della sentenza;
3°. ‘ SUGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA. OMESSA MOTIVAZIONE IN TERMINI, ED OMESSA VALUTAZIONE DI DATI RILEVANTI NELL’ECONOMIA DEL GIUDIZIO. CONSEGUENTE NULLITA’ DELLA SENTENZA ‘, contestando la
decisione del Tribunale di non ammettere la consulenza tecnica d’ufficio chiesta da
e di escludere la testimonianza del sig. (marito della legale rappresentante dell’appellante, ed al quale era intestato l’ordine di fornitura della
scala).
L’appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, esponendo in particolare che:
-l’appello era inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c., difettando di specificità in ordine ai capi della sentenza oggetto di impugnazione ed al contenuto che, secondo l’appellante, la sentenza avrebbe dovuto avere;
-l’appello consisteva in una riproposizione degli argomenti già esposti in prime cure, senza peraltro la proposizione di impugnazione nei confronti della statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto sussistere la decadenza dalla garanzia per i vizi ‘ Con la conseguenza che su tale capo della decisione si è formata acquiescenza e la relativa decisione non è più contestabile ‘, con irrilevanza dunque e delle censure mosse anche in questa sede dall’appellante con riferimento ai postulati difetti della scala;
-le considerazioni dell’appellante erano comunque infondate, come già dedotto in prime cure;
-non potevano trovare accoglimento le istanze istruttorie dell’appellante. Parte appellata ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe.
Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l’appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente deve tuttavia essere presa in considerazione l’eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., onde rilevarne l’infondatezza.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è attestato nel senso che ‘ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘ (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del 16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che ‘ Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata ‘ (Cass. 7675 del 19.3.2019).
È stato altresì precisato che ‘ In materia di appello, l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l’intero contenuto dell’atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d’impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l’esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l’eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all’esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa ‘ (così Cass. 20124 del 7.10.2015).
In quest’ottica deve quindi evidenziarsi come l’appello in oggetto non possa ritenersi gravato dal deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l’art. 342 c.p.c.
Per quanto nel gravame non siano contenuti espressi riferimenti ai capi della sentenza impugnati, la lettura dello stesso consente in effetti di individuare sia le parti della sentenza oggetto di contestazione che le motivazioni addotte dall’appellante a sostegno di tali contestazioni, nei termini in precedenza ricordati al paragrafo 2.1, sì che la valutazione da compiere nella presente sede deve insistere sulla condivisibilità o meno delle contestazioni in questione e sulle argomentazioni a loro supporto, e non sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta per loro tramite.
3.2) Passando dunque all’analisi del merito del gravame occorre rilevare come sia condivisibile la censura mossa da parte appellata secondo cui le doglianze mosse da parte
di alla sentenza impugnata risultano fondate sulla reiterata valorizzazione dei difetti presentati dalla scala in questione, costituiti dal numero delle alzate e dalla loro altezza.
Tale perimetro delle allegazioni difensive dell’appellante, tuttavia, viene inesorabilmente ad urtare contro il rilievo, basilare ma tranciante, per cui nell’atto di citazione in appello non risulta essere proposta alcuna specifica impugnazione contro la decisione del Tribunale di Firenze di ritenere maturata a carico di la decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa.
Solo, per la prima volta, nel contesto della comparsa conclusionale, ha operato riferimenti in tal senso, allegando che ‘ Poiché anche ammettendo per ipotesi che il rapporto oggetto del giudizio sia da ricondurre al contratto di vendita, nel caso non si configura la disciplina del vizio dell’oggetto, ma trova applicazione l’art. 1489 c.c. in materia di oneri gravanti sulla cosa, in quanto non sono applicabili gli art. 1490 e 1492 c.c., relativi ai vizi redibitori, che attengono esclusivamente alla materialità del bene venduto. Per cui, a meno che detta difformità non risulti dal contratto o comunque non sia conosciuta al momento dell’acquisto, nel caso sussistono oneri che si risolvono in una limitazione del libero godimento della cosa, che il giudice di primo grado non ha considerato, ma che invece l’istruttoria ha comprovato come dimostrato dal fatto che il tecnico chiamato a verificare l’abitabilità, non l’asseverò per evidente illegittimità della scala oggetto di causa ‘.
In proposito va evidenziato come la comparsa conclusionale dell’appellante integri, sostanzialmente, una reiterazione del contenuto dell’atto di citazione in appello, con l’eccezione appunto dell’inciso sopra ricordato, non presente nel predetto atto introduttivo.
Al netto di qualsivoglia valutazione in ordine alla condivisibilità o meno delle nuove deduzioni in tal modo esposte dall’appellante nella comparsa conclusionale, deve in proposito rilevarsi come tale nuova attività difensiva (peraltro sostanzialmente articolata mediante l’esposizione di argomentazioni e senza impugnazioni specifiche) non possa in alcun modo valere ad integrare il contenuto dell’appello originariamente proposto.
Ne deriva come tali rilievi non possano essere presi in considerazione, in quanto inammissibili, ove considerati integrare un nuovo motivo di appello, mentre si appalesano irrilevanti, ove configurati quali ulteriori argomentazioni di supporto ai motivi già esposti nell’atto introduttivo.
Ed infatti, una volta preso atto che nei confronti della decisione del Tribunale di Firenze di ritenere maturata a carico di la decadenza dalla garanzia della cosa venduta non è stata proposta specifica impugnazione, con conseguente formazione di giudicato interno sul punto (peraltro eccepito da parte appellata), deve concludersi come tutti i rilievi esposti dalla stessa nell’atto di appello in analisi non possano trovare accoglimento.
In tale ottica deve in effetti rilevarsi come il passaggio in giudicato della decisione in ordine alla decadenza dalla garanzia per i vizi precluda la rilevanza di qualsivoglia analisi in ordine alla sussistenza o meno dei difetti della scala in questione, così come della loro entità economica, sotto ogni aspetto, ivi compreso quello dei mezzi istruttori finalizzati alla dimostrazione di tali difetti.
Tutti i motivi di gravame proposti da in quanto attinenti proprio ai predetti profili, devono dunque essere respinti.
3.3) Una valutazione a parte, peraltro, deve essere effettuata con riferimento all’argomentazione di (esposta alla quarta pagina del gravame) secondo cui la scala fornita era ‘ realizzata contra legem e, quindi il contratto sul punto è nullo ‘, in quanto in contrasto con l’art. 50 del Regolamento Edilizio del Comune di Montecatini Terme, con l’effetto che ‘ ciò che fu realizzato è illegittimo, ossia contra legem e determina la nullità del contratto e la conseguente nullita’ della sentenza ‘.
Siffatta deduzione dell’appellante appare in effetti rappresentare, più che la proposizione formale di un’eccezione di nullità del gravame, una considerazione posta a fondamento (sia pure non comprendendosene esattamente i contorni giuridici) della ritenuta nullità della sentenza impugnata.
Il fatto che l’appellante non abbia inteso sollevare una formale eccezione di nullità del contratto risulta dal tenore delle domande di che, anche nella presente sede, ha chiesto nel merito – previa riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e previo accertamento dell’inadempimento di -unicamente di ‘ ridurre adeguatamente l’importo delle somme pretese ‘ dalla controparte.
Il tenore di tali domande, sia nella parte in cui è stato chiesto l’accertamento dell’inadempimento di che nella parte in cui è stata chiesta la riduzione del prezzo della vendita, appare logicamente, prima ancora che giuridicamente, incompatibile con la proposizione di una formale eccezione di nullità del contratto di vendita della scala in questione che, ovviamente, comporterebbe il venir meno dell’obbligo di pagamento del prezzo (salva la restituzione della scala) e l’irrilevanza dei profili correlati all’adempimento o meno delle obbligazioni contrattuali.
Deve quindi ritenersi che l’inciso sopra ricordato rappresenti unicamente, sia pure in forme distoniche rispetto alle espressioni utilizzate, un ulteriore elemento critico nei confronti della sentenza impugnata, prodromico all’accoglimento delle domande già avanzate.
3.3.1) Per quanto possa rivelarsi opportuno, ritiene comunque il Collegio (in una prospettiva di valutazione d’ufficio di profili di nullità del contratto in questione) come l’eventuale contrarietà delle dimensioni dell’alzata dei gradini della scala in oggetto con
riferimento alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Montecatini Terme non possa integrare, già su un piano astratto, un motivo di nullità del contratto ex art. 1418 c.c., non essendo in tal modo configurato un contratto contrario a norme imperative, né essendo ravvisabile l’illiceità della causa del contratto, l’illiceità dei motivi nell’ipotesi dell’art. 1345 c.c. o l’illiceità dell’oggetto ex art. 1346 c.c.
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio (ivi comprese le spese relative alla fase di mediazione) devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa dalla stessa parte appellata, in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M., con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l’impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 2961/2022 del Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) respinge l’appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso – di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria – ed in complessivi € 1.323,00 per la procedura di mediazione – di cui € 441,00 per l’attivazione ed € 882,00 per la negoziazione -, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore, AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Il Consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni