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Nullità del comodato per mancato consenso del coniuge

Il contratto di comodato su bene immobile, stipulato da un solo coniuge senza il consenso dell’altro, è annullabile su istanza del coniuge pretermesso. L’azione di annullamento può essere proposta entro un anno dalla conoscenza dell’atto.

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Pubblicato il 8 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 272/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE III

CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza

Civile, in persona dei Magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Relatore dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._527_2025_- N._R.G._00000272_2024 DEL_21_03_2025 PUBBLICATA_IL_24_03_2025

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 272/2024 promossa da:

COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME presso domicilio digitale dell’Avv. NOME COGNOME (PEC: ), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME come da procura in atti.

PARTE APPELLANTE contro , elettivamente domiciliato in Livorno presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

PARTE APPELLATA avverso trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno , previa occorrendo ammissione delle prove orali articolate nella memoria di costituzione ex art. 416 cpc , respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda proposta con ricorso da in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondata, assolvendo l’odierno appellante da qualsiasi pretesa avversaria.

Con vittoria di spese e di onorari per il doppio grado di giudizio”.

Per la parte appellata:

“…affinché l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa Voglia, per i motivi tutti esposti in narrativa e, se del caso, previa ammissione delle prove orali come articolate nel ricorso ex art. 447 bis cpc introduttivo del giudizio rg. n. 2572/2022 Tribunale di Livorno, respingere l’appello promosso da NOME COGNOME confermando la sentenza n. 59/2024 del 10 gennaio 2024 pronunciata dal Tribunale di Livorno Giudice Dott.ssa NOME COGNOME all’esito del giudizio RG n. 2572/2022”.

MOTIVAZIONE 1) Con ricorso depositato il 7.2.2024, NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza n. 59/2024 del Tribunale di Livorno, con la quale – in accoglimento della domanda avanzata sul punto dal sig. – lo stesso odierno appellante era stato condannato al rilascio di un immobile sito in Livorno, INDIRIZZO con condanna alla rimozione di installazioni per riprese visive e piante apposte in loco.

1.1) La causa era stata infatti instaurata in prime cure dal sig. padre di NOME COGNOME adducendo che:

• era proprietario, assieme alla moglie di un immobile sito a Livorno, INDIRIZZO

• a luglio 2021 aveva concesso al figlio NOME di andare ad abitare nel locale taverna posto al piano seminterrato di tale immobile;

• la convivenza si era pressoché immediatamente rivelata difficoltosa, per il carattere del figlio, con contrasti con i genitori e con la sorella (che già abitava al primo piano dell’immobile stesso);

aveva invitato i figli a trovare altra residenza e, mentre la figlia lo aveva fatto, il figlio NOME era rimasto nell’abitazione predetta;

• inutili si erano rivelati i solleciti in tal senso rivolti ad NOME COGNOME

1.1.1) aveva quindi chiesto:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Livorno adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso – accertare e dichiarare che il Sig. NOME COGNOME non ha titolo alcuno per l’occupazione in parte de qua dell’unità immobiliare posta in INDIRIZZO a Livorno (locale taverna posto al livello seminterrato) di proprietà del ricorrente;

– per l’effetto, ordinare e condannare il Sig. NOME COGNOME a rilasciarla immediatamente, libera da persone e cose di sua proprietà, nella piena disponibilità del ricorrente, ed a rimuovere gli alberi piantumati nel giardino e le telecamere di sorveglianza installate nei pressi del locale taverna in quanto interventi effettuati senza autorizzazione alcuna;

– con riserva di ulteriormente agire per ottenere il risarcimento dei danni in ipotesi cagionati all’immobile dal Sig. NOME COGNOME ed il pagamento di congrua indennità di occupazione dal dovuto all’effettivo rilascio;

– in ogni caso, condannare il Sig. NOME COGNOME al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ed alla refusione delle spese e competenze legali del procedimento di mediazione” 1.2) NOME COGNOME aveva contestato la fondatezza delle allegazioni del ricorrente, esponendo che:

o si era recato a vivere presso l’immobile in questione con il consenso di entrambi i genitori, proprietari dello stesso;

o aveva provveduto a proprie spese ai necessari interventi di manutenzione, sia dell’appartamento che del giardino prospiciente, contribuendo anche al pagamento di tasse e tributi relativi all’immobile;

o l’intenzione di allontanare il figlio da casa era stata espressa solo da non anche da comproprietaria dell’immobile;

o la stessa peraltro, aveva concesso in comodato al figlio NOME COGNOME l’immobile in questione, come da contratto registrato in Livorno il 20.12.2022 al n. 4027;

o NOME COGNOME aveva diritto ad ottenere il pagamento del corso degli interventi effettuati manutentivi effettuati sull’immobile.

1.2.1) Il predetto resistente aveva quindi chiesto:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato, , per le ragioni tutte sopra esposte ed allegate, condannare in ogni caso il sig. al pagamento della somma di € 7.992,78 ovvero di quella somma maggiore o inferiore che risulterà di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

1.3) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali (avendo il Tribunale di Livorno respinto le istanze di prova orale delle parti) il predetto Tribunale aveva infine ritenuto che:

− l’azione promossa da doveva qualificarsi come “un’azione personale di rilascio per detenzione sine titulo del bene immobile” in questione;

− il contratto di comodato invocato da NOME COGNOME non era opponibile a in quanto “…ai sensi dell’art. 180, comma 2, c.c., il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

È assolutamente pacifico in giurisprudenza che tutti gli atti di disposizione di beni immobili rientranti nella comunione e compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell’altro ovverosia in violazione della regola dell’amministrazione congiunta, sono annullabili ai sensi dell’art. 184 c.c., in forza dell’azione proponibile dal coniuge pretermesso entro il termine annuale previsto dalla stessa norma (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25984; Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2006, n. 4890; Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2003, n. 4033)”, rilevando che, nel caso di specie, il sig. non aveva prestato il consenso al contratto di comodato in questione, che peraltro era stato stipulato ben dopo l’instaurazione della causa;

− poteva comunque ravvisarsi un comodato d’uso gratuito nel consenso originariamente espresso dai genitori di NOME COGNOME nei confronti di quest’ultimo, quando gli era stato consentito di andare a vivere nell’immobile in questione;

− tale contratto, tuttavia, era revocabile ad nutum;

− era comunque infondata la domanda di condanna del resistente al pagamento dell’indennità di occupazione, stante la genericità dell’allegazione a sostegno della stessa;

− era infondata la domanda riconvenzionale avanzata da NOME COGNOME non avendo egli diritto ad alcun rimborso per i costi sostenuti per la manutenzione e le.3.1) In forza di tali considerazioni era stata emessa la seguente statuizione:

“Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

• ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l’effetto • CONDANNA NOME COGNOME al rilascio immediato del locale seminterrato posto nell’immobile per cui è causa sito in Livorno, alla INDIRIZZO libero da persone e cose, con condanna dello stesso alla rimozione delle telecamere di sorveglianza e degli alberi piantati nel giardino antistante l’immobile;

• RIGETTA per il resto tutte le altre domande proposte nel giudizio, compreso la domanda riconvenzionale;

• CONDANNA NOME COGNOME al rimborso in favore di delle spese del presente giudizio nella misura di 1/2, che si liquidano in complessivi € 272,50 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge dovute, con compensazione parziale delle stesse per il restante 1/2”.

2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. NOME COGNOME

2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

1°.

“Violazione degli artt. 99 e 112 cpc in relazione al disposto dell’art. 184 secondo comma cod. civ. –Violazione e falsa applicazione dell’art. 184 secondo comma cod. civ. –Contraddittorietà della motivazione”, rilevando come il Tribunale di Livorno fosse andato ultra petita laddove aveva ritenuto di poter prendere in considerazione il profilo concernente l’annullabilità del contratto di comodato sottoscritto dalla sig.ra trascurando che l’annullamento degli atti dispositivi compiuti da un coniuge con riferimento a beni rientranti nella comunione e senza il consenso dell’altro coniuge era subordinato alla presentazione della relativa domanda entro un anno dalla conoscenza di tale disposizione, ex art. 184 c.c.; tale azione non era mai stata proposta e tale non poteva essere qualificata la generica opposizione manifestata in corso di causa dal sig. 2°.

“Ulteriore violazione dell’art. 184 cod. civ. – Violazione dell’art. 102 cpc”, evidenziando che, in ogni caso, l’azione di annullamento di tale contratto avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti della sig.ra quale coniuge che aveva effettuato l’atto dispositivo;

3°.

“Falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1809 secondo comma e dell’art.1810 cod. civ. – Mancata considerazione dello scopo di solidarietà familiare del comodato”, rilevando che il comodato a favore di NOME COGNOME da parte dei genitori (che lo stesso Tribunale di Livorno aveva ritenuto sussistente) che fossero state prospettate circostanze tali da determinare un mutamento economico del comodante e la conseguente necessità di rientrare in possesso del bene immobile in questione;

4°.

“Ulteriore falsa applicazione dell’art. 1810 cod. civ. in relazione all’art. 184 cod. civ.- Travisamento dei fatti di causa”, argomentando che, in ogni caso, anche a ritenere sciolto l’originario contratto di comodato, il sig. NOME COGNOME aveva comunque diritto a permanere nell’immobile in questione in forza del comodato concesso dalla madre, sig.ra L’appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.

3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l’appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.

3.1) Vanno congiuntamente affrontati e valutati il primo, il secondo ed il quarto dei motivi di appello.

Tutti tali motivi attengono, infatti, alle ricadute processuali e di merito che l’appellante ha inteso trarre dall’esistenza del contratto di comodato intercorso con la madre, sig.ra datato 1.12.2002 e registrato in data 20.12.2022.

In particolare, ripercorrendo i tratti salienti dei motivi di gravame predetti ed esponendo il contenuto degli stessi in una scaletta logico-giuridica articolata secondo un ordine basato sul carattere preliminare delle questioni ivi sollevate, l’odierno appellante ha (in sintesi) dedotto che in base al contratto di comodato predetto:

− avrebbe comunque avuto diritto a permanere nell’abitazione in questione, a prescindere dalla sorte del contratto di comodato originariamente intercorso tra NOME COGNOME ed i propri genitori (così nel quarto motivo di gravame);

− onde eliminare gli effetti obbligatori del contratto di comodato registrato in data 20.12.2022, il sig. avrebbe dovuto formalmente proporre azione di annullamento dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184 c.p.c., entro l’anno dalla scoperta della stipula di tale contratto (così nel primo motivo di gravame);

− la proposizione di una siffatta azione di annullamento, in quanto azione costitutiva, avrebbe dovuto essere rivolta anche nei confronti della sig.ra.1.1.1) Il contratto di comodato intercorso tra il sig. NOME COGNOME e la madre è stato registrato in data 20.12.2022 (come del resto risulta dalla documentazione dimessa in atti).

Dunque, il contratto in oggetto risulta essere intercorso (avendo a riferimento, quale data certa, quella della registrazione) successivamente all’instaurazione della causa in prime cure, atteso che il ricorso introduttivo è stato depositato in Cancelleria in data 3.8.2022 (e notificato in data 14.12.2020).

Lo stesso NOME COGNOME del resto, risulta aver sollevato l’eccezione all’unico fine di evidenziare come, dopo l’introduzione della causa, fosse insorto il predetto (nuovo) titolo, idoneo a precludere il rilascio del bene, senza avanzare domande di sorta volte all’accertamento di propri diritti fondati sul predetto contratto di comodato.

Ha infatti argomentato l’odierno appellante (nel contesto del quarto motivo di gravame) che “…in denegata ipotesi, anche a voler ritenere che il Tribunale abbia correttamente applicato l’art. 1810 cod. civ., il sig. quale originario “comodante”, avrebbe potuto esigere – a tutto concedere – la restituzione del seminterrato dal figlio nel momento in cui gli manifestò una prima volta tale sua volontà ed introdusse la causa.

Poiché tuttavia lo stesso ha prospettato che – dopo quella sua prima manifestazione di volontà e dopo l’introduzione del giudizio – la moglie abbia stipulato, disgiuntamente da lui, un nuovo contratto scritto di comodato, quel sopravvenuto rapporto di comodato instaurato fra ed il figlio NOME nel dicembre del 2022 è stato produttivo di autonomi effetti ex art. 184 cod. civ., destinati a permanere fino al momento in cui quel nuovo contratto fosse stato annullato”, ciò avrebbe avuto la “…la conseguenza che avrebbe potuto agire per chiedere l’annullamento del nuovo contratto, ma certo non avrebbe potuto “sciogliere il vincolo contrattuale” costituitosi fra e NOME COGNOME..”. Dai rilievi esposti deriva che, una volta preso atto che l’appellante non ha contestato la qualificazione giuridica della domanda del sig. come operata dal Tribunale di Livorno (nei termini cioè di una domanda di rilascio per detenzione sine titulo del bene oggetto della domanda stessa), il sig. NOME COGNOME non può, e non poteva, addurre quale titolo abilitante alla detenzione in questione un contratto stipulato successivamente alla proposizione della domanda medesima, dal momento che l’eccezione stessa non è, e non era, in grado di incidere sull’esistenza ab origine del diritto di di ottenere il rilascio del bene oggetto di causa. Appare in quest’ottica quasi superfluo rilevare che, al momento in cui ’immobile in capo ad NOME COGNOME, quest’ultimo non era in effetti legittimato da alcun titolo in tal senso.

3.1.1.2) Va peraltro rilevato come, a fronte dell’eccezione sollevata da NOME COGNOME abbia eccepito l’inopponibilità nei propri confronti del contratto di comodato registrato il 20.12.2022, richiamando espressamente anche la missiva inviata con raccomandata A.R. all’odierno appellante il 31.1.2023 (dimessa sub doc. 7 in prime cure e non contestata), nel cui ambito il predetto ha contestato “ogni validità ed efficacia” del contratto di comodato predetto.

In quest’ottica, e ricordato che ogni profilo attinente al contratto di comodato del 20.12.2022 risulta introdotta nella presente causa in termini di eccezione, deve rilevarsi come non possa aderirsi alla prospettazione dell’odierno appellante secondo cui avrebbe dovuto – onde non subire gli effetti del contratto di comodato stesso – proporre formale azione di annullamento dello stesso ex art. 184 c.p.c. A fronte dell’eccezione sollevata da NOME COGNOME ha ben potuto sollevare contro-eccezione fondata sull’inopponibilità nei propri confronti del contratto in questione, anche in quanto invalido ed inefficace sotto ogni profilo, ivi dunque compreso quello attinente all’annullabilità del contratto stesso.

Del resto, rilevato incidentalmente che al momento in cui il sig. dedotto tale inopponibilità (nel contesto della memoria dimessa l’8.9.2023) non era comunque ancora decorso il termine annuale previsto dall’art. 184 c.c., si ricorda come la proposizione dell’eccezione fondata sull’annullabilità di un atto non sia soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento dello stesso (cfr Cass. 12083 del 10.6.2015).

Dunque, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che “Nel caso in esame, il contratto di comodato prodotto da parte resistente risulta stipulato da uno solo dei coniugi comproprietari (la moglie del ricorrente), e giammai ratificato dall’altro coniuge (l’odierno ricorrente), il quale al contrario ha espresso un esplicito dissenso alla costituzione di un diritto di godimento sull’immobile per cui è causa in favore del figlio già molti mesi prima della stipulazione del contratto di comodato da parte della moglie, che infatti risulta concluso in data ben successiva all’introduzione del presente giudizio. Il sig. , coniuge pretermesso, una volta venuto a conoscenza della conclusione di quel contratto di comodato avvenuta nel corso del presente giudizio, ha espressamente eccepito l’inopponibilità di quel contratto nei suoi confronti, con ciò manifestando quel dissenso alla sua conclusione idoneo a farne accertare l’annullabilità, quantomeno valutazione, peraltro, non appare censurabile nei termini esposti dall’appellante (nel primo motivo di gravame) secondo cui il giudice di prime cure avrebbe accolto “una domanda “incidentale” di annullamento mai proposta da , non essendo mai stata pronunciata alcuna statuizione di accoglimento in tal senso (frutto di un’evidente alterazione, da parte dell’appellante, del contenuto della sentenza impugnata) ed avendo il Tribunale di Livorno espressamente qualificato in termini di eccezione l’allegazione del sig. in ordine all’inopponibilità, nei propri confronti, del contratto di comodato in questione. Va del resto rilevato come, proprio in considerazione delle finalità della contestazione mossa da al contratto predetto, articolata in una mera contro- eccezione all’eccezione sollevata da NOME COGNOME, non vi era (e non vi è) alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra neppure che a quest’ultima fosse indirizzata la contestazione sollevata da nel presente processo.

3.2) Con il terzo motivo di gravame, poi, l’appellante ha invece contestato la decisione del giudice di prime cure per cui:

− tra i sigg.ri da un lato, ed NOME COGNOME dall’altro, era intercorso un contratto di comodato precario al momento in cui era stato consentito a quest’ultimo di andare a vivere nell’immobile in questione;

− tale contratto era poi cessato al momento in cui aveva chiesto la restituzione dell’immobile.

3.2.1) Le censure mosse dall’appellante sotto il profilo in questione risultano strutturate nei seguenti termini:

a) occorreva “…chiedersi infatti, prima di tutto, se una volta stipulato congiuntamente un contratto di comodato da parte dei coniugi a favore del figlio, per ragioni di solidarietà familiare , il comodato possa o meno qualificarsi “precario” e se trovi applicazione la norma dell’art. 1810 cod. civ. che consente il recesso ad nutum:

e ciò tanto più quando la manifestazione di volontà di ottenere la restituzione del bene provenga da uno solo dei coniugi ( contro la volontà dell’altro b) era stata trascurata, dal giudice di prime cure, la giurisprudenza volta a valorizzare i comodati concessi senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare;

c) era “…pacifico ed incontestato che i genitori hanno consentito al rientro nella casa familiare di NOME COGNOME quando egli si era trovato in difficoltà economiche arredare il locale seminterrato – anche sostenendo spese cospicue – in una prospettiva di stabilità, confermata tra l’altro dalla volontà ripetutamente manifestata anche in forma scritta della madre di un durevole reinserimento del figlio nella famiglia”;

non aveva prospettato circostanze idonee ad integrare un suo bisogno sopravvenuto “improvviso ed impreveduto” (ex art. 1809 c.c.) di rientrare nella disponibilità dell’immobile in questione;

e) dunque, “…il comodato originario stipulato verbalmente da entrambi i coniugi con il figlio NOME per esigenze di solidarietà familiare non poteva considerarsi “precario” né risolto per unilaterale volontà di 3.2.2) Il motivo non è suscettibile di accoglimento, rilevando come le allegazioni poste dall’appellante a sostegno del motivo in analisi siano inammissibili.

3.2.2.1) In prime cure, infatti, NOME COGNOME non ha mai sollevato alcuna eccezione concernente l’inapplicabilità dell’art. 1810 c.c. con riferimento al comodato originariamente concesso da entrambi i propri genitori.

Anzi, la lettura delle allegazioni operate da NOME COGNOME in prime cure consente di rilevare come questi abbia fatto riferimento alla genesi del rapporto in questione senza neppure fare riferimento, nella comparsa di costituzione e risposta, alla ravvisabilità di un contratto di comodato, ma limitandosi ad addurre che “Con il consenso di entrambi i genitori, , a decorrere dal 16.08.2021 l’odierno comparente utilizza come abitazione propria la taverna facente parte di un immobile di proprietà dei sopra citati genitori”, così adombrando una situazione di fatto astrattamente suscettibile di essere qualificata nei termini, in limine, di un mero rapporto di ospitalità. Tale impostazione, del resto, risulta mantenuta nell’intero corpus della comparsa di costituzione in prime cure, in cui l’unico riferimento all’esistenza di un comodato è stato operato con riferimento al già più volte menzionato comodato del 20.12.2022.

Solo, per la prima volta, nel contesto della memoria dimessa in data 3.1.2024 (prima dell’udienza di discussione), NOME COGNOME ha prospettato che “Inoltre, nel caso che ci occupa, è possibile ANCHE rinvenire l’esistenza di un comodato d’uso gratuito concesso verbalmente dai genitori comproprietari dell’immobile all’odierno resistente sin dal 2021”, così ricorrendo ad un portato semantico espresso in forma quasi dubitativa in ordine alla configurabilità originaria di un rapporto di comodato.

Nulla, dunque, nell’ambito delle difese esposte da NOME COGNOME in prime cure consente di ravvisare la proposizione di un eccezione (in senso stretto, peraltro) di COGNOME e nell’ottica di ausilio tra componenti della famiglia, senza prefissione di durata ma destinato a rimanere in essere sino all’insorgenza di precipue e dimostrate esigenze suscettibili di essere valorizzate ex art. 1809, 2° comma, c.c. (in quanto integranti un “urgente e impreveduto bisogno al comodante”) e con conseguente inapplicabilità dell’art. 1810 c.c.

Ne consegue come non possa nella presente sede essere avanzato un motivo di gravame fondato su tali allegazioni, mai vagliate nel contraddittorio tra le parti e sottoposte in tal modo all’analisi del giudice di prime cure.

4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa:

indeterminabile c.d. “basso” ex art. 5, 6° comma, del predetto DM) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l’impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 59/2024 del Tribunale di Livorno, così statuisce:

1) respinge l’appello;

2) condanna parte appellante NOME COGNOME a rifondere a parte appellata spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante NOME COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. NOME COGNOME

Il Consigliere relatore Dott. NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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