SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1192 2025 – N. R.G. 00000580 2025 DEPOSITO MINUTA 01 07 2025 PUBBLICAZIONE 01 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente SENTENZA
ai sensi dell ‘art. 281sexies , ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 580 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del l’anno 2025 , posta in decisione all ‘udienza del 1° luglio 202 5 e vertente
TRA
C.F.
E
P.
RAGIONE_SOCIALE ), in persona del procuratore speciale, NOMECOGNOME
rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, INDIRIZZO giusta procura allegata all’atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F.
),
C.F.
rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Porto Recanati, INDIRIZZO giusta procura allegata al ricorso in opposizione all ‘esecuzione ;
CONVENUTA
OGGETTO: fase di merito dell ‘opposizione all’esecuzione art. 616 c.p.c. ;
CONCLUSIONI: come da verbale dell ‘udienza di p
.c. e come trascritte in motivazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
per essa ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all ‘esecuzione immobiliare (Trib. Ancona, R.G. 169/2024 Es.Imm.) proposta con ricorso innanzi al G.E. da dopo che il giudice dell ‘esecuzione, con propria ordinanza datata 28 novembre 2024, ha sospeso la procedura esecutiva.
Contestato l ‘uni co motivo di opposizione formulato dall ‘opponente , afferente all ‘in idoneità del mutuo condizionato sotteso alla procedura a costituire valido titolo esecutivo, in assenza di svincolo delle somme, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘ 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO , accertare e dichiarare l’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la procedura esecutiva immobiliare recante RGE n.169/2024 ed un giudizio astrattamente rimesso alla pronuncia delle Sezioni Unite ma di cui non vi è alcuna indicazione nel provvedimento di sospensione adottato nell’Ordinanza resa in data 28.11.2024;
2) per l’effetto, disporre l’immediata revoca del provvedimento di sospensione adottato dal G.E. dott.ssa COGNOME con Ordinanza del 28.11.24 nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare recante RGE n. 169/2024 del Tribunale di Ancona;
3) dichiarare che il contratto di mutuo è idoneo a costituire titolo esecutivo fondante l’azione esecutiva;
4) IN SUBORDINE , nell’ipotesi in cui anche l’Ill.mo Giudice del merito dovesse ritenere sussistente un’ipotesi di sospensione necessaria della procedura esecutiva immobiliare recante RGE n.169/2024 per pregiudizialità verso il giudizio astrattamente richiamato nel provvedimento impugnato, voglia sospendere anche il giudizio di merito instaurato con il presente atto, previa espressa indicazione e/o individuazione del giudizio pregiudicante, onde evitare ulteriori disagi alla parte attrice, costretta ad impugnare il provvedimento di sospensione adottato e ad introdurre il successivo giudizio ordinario onde evitare l’estinzione del processo esecutivo in conseguenza del disposto dell’art.624, III comma, c.p.c..
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ‘ .
2. Costituitasi in giudizio, dando atto che, nelle more, le Sezioni Unite della S.C., con sentenza 6 marzo 2025, n. 5968, si sono pronunciate nel senso dell ‘idoneità del mutuo condizionato a costituire titolo esecutivo, si è rimessa al giudice chiedendo la compensazione delle spese di lite.
3. La causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione ai sensi dell ‘art. 28 1sexies , ultimo comma, c.p.c..
4. Tanto sinteticamente premesso, l ‘opposizione promossa da va respinta, con conseguente accertamento del diritto di a procedere in via esecutiva.
Come dedotto da ambo le parti di causa, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito il seguente principio di diritto: ‘ Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata
che attesti l’avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla ‘ (Cass., Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 – 01).
Tale principio, pienamente confacente al caso di specie, rende infondato l ‘unico motivo di opposizione promossa dall ‘esecutata , afferente proprio alla pretesa inidoneità del mutuo condizionato, in assenza di atto di svincolo del deposito cauzionale delle somme mutuate, a costituire valido titolo esecutivo ai fini dell ‘art. 474 c.p.c. .
5. Sussistono, con ciò confermandosi anche la valutazione compiuta dal G.E. nella fase sommaria svolta innanzi a sé, i presupposti per l ‘integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell ‘art. 92, comma secondo, c.p.c. , tenuto conto del mutamento di giurisprudenza intervenuto sulla questione oggetto di giudizio (cfr. in particolare Cass., 3 maggio 2024, n. 12007, che ha dato causa alla proposizione dell ‘opposizione innanzi al G.E.) , questione rimessa alle Sezioni Unite ai sensi dell ‘art. 363 -bis c.p.c. e definita da queste ultime nelle more del presente giudizio.
Ai fini della compensazione delle spese, occorre, inoltre, valorizzare la condotta processuale dell ‘opponente che , sin dalla comparsa di costituzione e risposta nella presente fase di merito, si è rimessa al giudice per la decisione proprio in ragione della sopravvenuta pronuncia a Sezioni Unite e ha omesso il deposito delle memorie integrative nei termini assegnati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 580/2025, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta l’opposizione al ‘esecuzione promo l ssa da
2) per l’effetto, dichiara il diritto di
e per essa
a procedere in via esecutiva sulla base del mutuo fondiario ipotecario per atto 23 novembre 2007, notaio , rep. 11201 racc. 4943;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Ancona, 1° luglio 2025
Il Giudice NOME COGNOME
(atto sottoscritto digitalmente)