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Codice Penale

Giudicato di assoluzione, effetto nel giudizio civile

Il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento.

Pubblicato il 20 February 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa, in funzione di Giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l’art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

SENTENZA n. 269/2019 pubblicata il 19/02/2019

nella causa iscritta al n. /2018 R.G. controversie lavoro promossa da

XXX, rappresentato e difeso dall’avv. per mandato a margine del ricorso,

– ricorrente – contro

YYY S.R.L. e ZZZ rappresentato e difeso dall’avv. per mandato a margine della memoria di costituzione,

– resistente –

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La domanda non appare meritevole di accoglimento.

È infatti fondata l’eccezione preliminare sollevata dai resistenti. Questi ultimi fanno valere l’effetto preclusivo del passaggio in giudicato di una sentenza penale, passata in giudicato, di assoluzione di ZZZ con formula piena, per non aver commesso il fatto, rilevando che ai sensi dell’art. 652 c.p.p. il giudice civile è vincolato al giudicato penale, in caso di assoluzione ex art. 530 1 comma c.p.p.

Ebbene, per valutare la fondatezza dell’eccezione occorre accertare – sulla base dell’esame della motivazione della richiamata pronuncia penale del Tribunale di Grosseto e della Corte di Appello di Firenze – se il giudicato penale ha escluso la sussistenza in fatto degli addebiti mossi al legale rappresentante della attuale resistente, nel pervenire ad un giudizio di assoluzione piena del medesimo dalle imputazioni ascrittegli e quindi accertare se il giudice penale abbia escluso la sussistenza di tutti gli elementi integrativi della fattispecie penale contestata al ZZZ. Tale valutazione è imposta dal principio di diritto anche recentemente ribadito dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. VI, 29/10/2018, n.27326) secondo cui “ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 c.p.p. (nell’ambito di altri giudizi civili) , il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’ art. 530, comma 2, c.p.p.”.

Entro i suindicati limiti, la sentenza penale definitiva esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, con l’accortezza, più volte sottolineata dalla S.C., per cui occorre “fare riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.p., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione della decisione (cfr. Cass. 5676/2010; 3376/2011; 20252/2014; 4764/2016).

Secondo parte ricorrente applicando tali principi ermeneutici al caso di specie, deve ritenersi che il datore di lavoro, pur essendo stato assolto in sede penale ai sensi dell’art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto, non possa essere automaticamente esonerato dal rispondere in sede civile per violazione dell’art. 29 comma 1 Dlgs. 81/08 in quanto il giudicato penale non sarebbe fondato su un accertamento puntuale e circostanziato in merito all’effettiva insussistenza del fatto illecito. Le sentenze accerterebbero infatti la perpetrata violazione in capo al datore di lavoro dell’art. 29, comma 1 Dlgs 81/08.

Il Tribunale di primo grado ha assolto, ai sensi dell’art. 530, co. 1, c.p.p. il ZZZ per non aver commesso il fatto, accertando che il fatto doveva esser imputato a colui, tale ***, che aveva rimosso le coperture delle feritoie sul piano di calpestio presenti sul cantiere e che aveva consentito l’accesso da parte del XXX alle zone prive di coperture di sicurezza. Si noti in particolare che la Corte di Appello ha ritenuto non imputabile alla parte datoriale la caduta accidentale purtroppo occorsa al XXX anche perché questi non aveva preventivamente avvisato il datore di lavoro che si sarebbe recato sul posto, aveva piena consapevolezza delle presenza di aperture in loco quale non solo progettista ma anche controllore dell’esecuzione dei lavori e perché, infine, piu’ volte si era recato sul luogo di lavoro “vedendo quelle buche coperte con dei tavolati” come riferito dal teste Romanelli. La Corte confermava pertanto integralmente la sentenza di primo grado, assolvendo il legale rappresentante della resistente per non aver commesso il fatto.

È allora evidente che quell’ “accertamento puntuale e circostanziato in merito all’effettiva insussistenza del fatto illecito o della sua commissione” da parte del datore di lavoro, che è elemento centrale per poter ritenere operante l’effetto preclusivo del giudicato penale per l’accertamento in sede civile della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. invocata nel caso di specie (ovvero ex art. 2043 c.c. come pure dedotto), è stato pienamente compiuto dal giudice penale di primo e secondo grado, con una serie di valutazioni ed accertamenti, ormai passati in giudicato, in ordine alla imputabilità al ZZZ e quindi alla YYY della condotta omissiva (in termini di controllo mancato del luogo di lavoro ovvero anche di mancata predisposizione del documento di valutazione rischi ex art. 29 Dl 81/2008).

Si noti che l’assoluzione è riferita al capo di imputazione nel suo complesso, nel quale compariva non solo l’ omessa verifica dello stato dei luoghi del cantiere e dei suoi pericoli ma anche la violazione del disposto di cui all’art. 29 Dlgs. 81/2008.

Particolarmente rilevante ai fini che qui interessano è notare che l’assoluzione in primo grado, pienamente confermata in sede di appello, si basava su due linee argomentative. Da un lato il giudice penale dall’oggetto sociale della YYY, incentrato sull’attività di progettazione, desume che non era esigibile dalla società la previsione di rischi del tutto estranei alla stessa (in quanto afferenti al controllo presso i cantieri dello stato di avanzamento dei lavori progettati) dall’altro sottolinea che in ogni caso l’incidente era esclusivamente dipeso dalla rimozione delle tavolate di protezione apposte sulle aperture presenti sul piano di calpestio dell’impalcatura, imputabile alla imprudenza del solo *** che aveva agito all’insaputa della stessa ditta ***, subappaltatrice della odierna resistente.

Non si vede pertanto come possa affermarsi che l’assoluzione di cui al giudicato penale invocato da parte resistente non sia il frutto di una attenta (ed ormai incontrovertibile) valutazione dei profili di imputabilità alla parte datoriale del XXX dell’evento lesivo occorso al lavoratore, con conseguente piena applicabilità (vista la costituzione di parte civile del danneggiato) del disposto di cui all’art. 652 c.p.p. ai sensi del quale “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2”.

La domanda non puo’ pertanto trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Velletri, 19.2.2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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