REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA Seconda sezione civile R.G. 101/2023 La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente rel. Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. M. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1330_2024_- N._R.G._00000101_2023 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024
nella causa civile di II grado tra , assistita e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME come da mandato in atti appellante (C.F.: ), in persona dell’Amministratore in carica pro-tempore Geom. , assistito e difeso dall’Avv. NOME COGNOME come da mandato in atti appellato
CONCLUSIONI
RAGIONE_SOCIALE. “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis accogliere le conclusioni di primo grado di seguito trascritte:
“dichiarare nulla e/o annullare la riunione assembleare tenutasi in data 1/12/2018 del convenuto per violazione dell’art. 66 comma 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile ed ai sensi dell’art. 1137 c.c., in considerazione della omessa tempestiva convocazione dell’assemblea all’esponente”;
per parte appellato “Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere l’appello proposto dalla Signora in quanto infondato nel merito, in fatto ed in diritto, in ragione delle motivazioni tutte sopra esposte, e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza n°419/2022 emessa il 30.06.2022 e pubblicata in data il 01.07.2022 dal Tribunale di Imperia, nella persona del Giudice, Dott. NOME COGNOME
Vinte le spese di primo e secondo grado di giudizio, rimborso spese generali, Iva ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/04/2019 la Signora conveniva in giudizio il per impugnare la delibera approvata dall’assemblea condominiale in data 01/12/2018.
In particolare, esponeva che era proprietaria di un appartamento del , sito nel comune di Diano Marina (IM), INDIRIZZO
che l’amministratore del condominio convocava un’assemblea straordinaria in data 30/11/2018 (prima convocazione) e, poiché nessun condomino si presentava, l’assemblea si riuniva successivamente in data 01/12/2018 (seconda convocazione);
che l’avviso di convocazione di detta assemblea le veniva comunicato tramite “Raccomandata 1” che risultava “in consegna” in data 27/11/2018, tre giorni antecedenti alla prima spedizione postale” del 19/04/2019 parte attrice);
che non ritirava la raccomandata, messa a disposizione dall’Ufficio Postale a partire dal giorno 04/12/2018, non potendo partecipare all’assemblea straordinaria;
che veniva violato l’art. 66 disp. att. c.c., secondo cui l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione;
che aveva interesse a partecipare all’assemblea per far valere le ragioni delle proprie doglianze in relazione alle cause già pendenti nei confronti del , riguardanti la gestione condominiale ed il rendiconto di lavori straordinari.
Per tali ragioni, l’attrice chiedeva l’annullamento della delibera condominiale del giorno 01/12/2018 per tardiva convocazione.
Si costituiva in giudizio il svolgendo le proprie difese, eccependo in particolare la carenza d’interesse ad agire della parte attrice poiché si trovava in conflitto di interessi rispetto agli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea tenutasi in data 01/12/2018, che riguardavano l’eventuale costituzione in giudizio del a seguito dell’impugnazione da parte di di una precedente delibera, nonché l’adesione alla procedura di mediazione attivata dalla stessa parte attrice relativamente ad altra impugnazione di delibera assembleare del Inoltre, il Condominio faceva presente che in data 15/03/2019 veniva approvata una delibera di contenuto uguale a quella dell’01/12/2018, mai impugnata dall’attrice. Con sentenza n. 419/2022, depositata in data 30/06/2022, il Tribunale di Imperia dichiarava inammissibile l’impugnazione per mancanza di legittimazione ad agire e difetto d’interesse, ritenendo che nessuna comunicazione fosse dovuta a parte attrice, versando quest’ultima in un concreto conflitto di interessi e non potendo di conseguenza partecipare alla seduta assembleare.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma.
Con il primo motivo di appello, l’appellante lamentava la decisione del giudice di primo grado che, nonostante avesse annoverato tra le cause di annullabilità della la domanda di annullamento della delibera stessa, per difetto di interesse e mancanza di legittimazione ad agire.
Precisava l’appellante che il Tribunale aveva accertato che l’avviso di convocazione dell’assemblea del 30/11/2018 – 1/12/2018 non era stato consegnato nei termini di legge e tuttavia aveva erroneamente individuato la data dell’assemblea (21/12/2018):
“La ha agito in giudizio lamentando di aver ricevuto la convocazione per la partecipazione dall’assemblea del 21/12/2018 appena 3 giorni prima di tale data”).
Trattavasi di un mero errore materiale, giacché lo stesso giudice riconosceva che il mancato rispetto del termine di cinque giorni ex art. 66 disp. att. c.c. rientrava nel novero delle cause di annullabilità delle delibere condominiali.
Con il secondo motivo di appello, censurava la mancata possibilità di partecipare all’assemblea condominiale per il solo fatto di avere un contenzioso con il , ritenendo che il condomino avesse sempre diritto di partecipare alle assemblee a prescindere dall’oggetto e dal tema della deliberazione, dovendosi scindere la partecipazione all’assemblea, sempre necessaria, dall’esercizio del diritto di voto.
Si costituiva in giudizio il opponendosi all’avversario appello e chiedendone il rigetto.
In particolare, rilevava:
che parte attrice non era legittimata a partecipare all’assemblea straordinaria in data 01/12/2018, vertendo l’ordine del giorno sulla posizione difensiva del a seguito di alcune vertenze azionate dalla stessa ;
che parte attrice non aveva impugnato la delibera del 15/03/2019 con cui i condomini avevano ratificato e confermato i contenuti della delibera del 01/12/2018;
che parte attrice non dimostrava un pregiudizio personale e che, infine, versava in un concreto conflitto di interessi con i restanti partecipanti.
Erano precisate, all’udienza del 30/1/2024, celebrata per trattazione scritta, le conclusioni, così come in epigrafe trascritte, e, decorsi i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., la causa veniva decisa in camera di consiglio.
Parte premesso che nella riunione del 01.12.2018 l’assemblea dei condomini avrebbe dovuto deliberare soltanto in merito all’adesione alla procedura di mediazione promossa da per impugnare altra e diversa delibera assembleare e sul conferimento del mandato ad un avvocato ai fini della costituzione in giudizio del per una vertenza azionata dalla stessa come di fatto poi è avvenuto.
L’ordine del giorno della riunione delli 1/12/2018 era infatti il seguente:
“1) Atto di citazione davanti al Tribunale di Imperia notificato dalla condomina per l’impugnazione della delibera 17.06.2017 e di quelle precedenti.
Deliberazione in ordine alla costituzione in giudizio ed al conferimento del mandato difensivo a legale che curi gli interessi del.
2) Istanza di mediazione davanti all’Organismo di mediazione presso l’Ordine degli avvocati di Imperia avanzata dalla condomina per l’impugnazione della delibera 20 luglio 2018.
Deliberazione in ordine all’adesione del Condomino alla procedura e conseguente conferimento del mandato difensivo a legale che curi gli interessi del condominio”.
Ora, per quanto riguarda l’errore del Tribunale nell’indicazione della data dell’assemblea di condominio impugnata, la Corte rileva che, come affermato anche dall’appellante, si tratta di un mero errore materiale che non ha inciso in alcun modo sulla decisione, avendo dato atto il Tribunale che la convocazione per l’assemblea in questione era stata comunicata alla condomina n ritardo.
Ciò posto, l’appellante già nelle difese del primo grado lamentava come la mancata partecipazione all’assemblea non le aveva consentito “di far presente all’assemblea la propria posizione in ordine alle impugnazioni pendenti e già oggetto di precedenti cause separate, poiché, sino ad oggi, non ha potuto far valere in assemblea le proprie ragioni” e che aveva pertanto un preciso interesse a partecipare all’assemblea al fine di far presente ai condomini i motivi per cui aveva proposto opposizione:
tuttavia, le ragioni che avevano spinto la d impugnare la delibera oggetto di causa, nonché quelle precedenti, ben si potevano evincere dal tenore dei rispettivi atti di citazione via via notificati senza che vi fosse necessità di spiegazioni in presenza.
Parte Parte ParteLa rosegue osservando che il condomino deve sempre essere convocato al fine di partecipare anche ad una seduta avente ad oggetto l’impugnativa dallo stesso proposta per poi allontanarsi in fase di votazione onde consentire all’assemblea di assumere le decisioni opportune.
Sul punto, per respingere le doglianze dell’appellante mette conto richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3192 del 2023, che cita Cass. n. 19131 del 2020 e Cass. n. 2568 del 2020), alla luce dei quali, in fattispecie analoghe al caso che ci occupa, la convocazione del condomino non è ritenuta necessaria.
Afferma, infatti, la Cassazione n. 3192 del 2023 che “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione”. Tale pronuncia spiega le ragioni per cui non è possibile scindere la partecipazione all’assemblea dalla partecipazione al voto e quindi alla deliberazione:
“Neppure è giuridicamente configurabile quello che il ricorrente delinea come “interesse … ad accedere e partecipare alla discussione preliminare”.
All’assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare (art. 1136, comma 6, c.c. e art. 66, comma 3, disp. att. c.c.), integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità della deliberazione.
Non esiste un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo, in quanto l’intervento del partecipante nella discussione assembleare (al di fuori della peculiare ipotesi prevista dall’art. 10, comma 2, legge 27 luglio 1978, n. 392) è finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull’argomento contenuto nell’ordine Parte i suddetti principi al caso di specie, l’appello deve essere respinto. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55/1914 con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l’appello;
condanna l’appellante a rifondere al appellato le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l’appello viene respinto.
Genova, 30/10/2024
Il Presidente estensore Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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