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Fideiussore, contestazione della fideiussione

Fideiussore che non abbia contestato la validità della fideiussione attraverso opposizione ai pregressi decreti ingiuntivi, giudicato.

Pubblicato il 28 December 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Seconda civile

Così composta:

Ha pronunciato la presente

SENTENZA n. 2822/2022 pubblicata il 19/12/2022

Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 2236 del ruolo generale della Corte dell’anno 2018 promossa

Da

XXX rappresentata e difesa dall’avv..

Appellante Contro

YYY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore

Convenuta in appello

Oggetto: fideiussione.

Trattenuta in decisione all’esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 26.4.2022 sulle seguenti conclusioni:

Per l’appellante: “Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello adita respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarare: – si chiede che, dalle somme che saranno accertate come eventualmente dovute sia detratta quella di €. 16.070,93 per deposito cauzionale mai restituito, oltre interessi moratori dal dì del dovuto e sino all’effettiva restituzione o quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa anche a seguito dell’istruttoria o in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.”

Per la convenuta in appello: “Affinchè l’Ill.ma Corte di Appello adita Voglia, disattesa ogni contraria istanza, respingere l’appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata. Con condanna dell’appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa. Tutto ciò con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso ex art. 15 legge professionale”.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 910 del 27.3.2018, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1363\2016 proposta da XXX, decreto con il quale YYY s.r.l. aveva intimato alla *** s.r.l., quale obbligata principale, nonché a XXX e ***, in veste di fideiussori, il pagamento della somma di € 32.366,56 di cui € 30.220,77 a titolo di canoni scaduti (relativi ai mesi di settembre/dicembre 2013, aprile 2015 e maggio/dicembre 2015) del contratto di locazione dell’1.4.1996, avente ad oggetto due locali facenti parte del complesso immobiliare sito in Pelago, concluso fra YYY e ***, rispetto al quale era subentrata *** s.r.l. a seguito della cessione di azienda da parte di ***.

Il Giudice ha disatteso l’eccezione formale di nullità della notifica del decreto ingiuntivo per assenza della firma digitale del Giudice e del Cancelliere sulla copia cartacea notificata, avendo la società opposta notificato il provvedimento d’ingiunzione attestando la conformità al documento informatico.

Nel merito dell’opposizione e dei motivi posti a sostegno della stessa, il Tribunale ha rigettato l’eccezione volta a far dichiarare la nullità della fideiussione prestata per violazione dell’art. 1938 c.c. poiché questione ormai coperta da giudicato non avendo la XXX opposto i precedenti decreti ingiuntivi (nn. 420\2009; 432\2012; 3030\2015) con i quali la società locataria aveva intimato alla obbligata principale nonché ai suoi fideiussori il pagamento di altri canoni scaduti del medesimo contratto di locazione relativi agli anni compresi fra il 2008 e il 2015. Sicché la validità della garanzia prestata, che non è mai stata contestata con riguardo agli altri provvedimenti d’ingiunzione, e che erano perciò, in assenza di opposizione, divenuti definitivi, non poteva essere contestata per la prima volta nel presente giudizio di opposizione.

Il Tribunale ha ritenuto coperto da giudicato anche l’eccezione svolta dall’opponente di compensazione del debito oggetto di ingiunzione con il controcredito vantato dalla obbligata principale relativo alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale per gli immobili concessi in locazione.

Infine, ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da YYY non avendo la società opposta provato il danno sofferto.

Le spese di lite sono state regolate tra le parti secondo il criterio della soccombenza.

Avverso questa pronuncia XXX ha interposto appello facendo valere il seguente profilo di censura:

– Erroneità della sentenza per aver ritenuto coperto da giudicato le eccezioni sollevate dall’opponente.

L’appellante contesta la decisione giudiziale sia quanto alla causa excipiendi relativa alla nullità della fideiussione omnibus per mancata indicazione dell’importo massimo garantito, sia quanto all’eccezione di compensazione parziale del debito ingiunto con il controcredito vantato dalla obbligata principale e fatto valere dal fideiussore ex art. 1945 c.c., eccezioni disattese perché entrambe coperte da precedente giudicato sull’assunto che tali eccezioni non sarebbero state proposte in sede di opposizione ai pregressi decreti ingiuntivi emessi sempre con riguardo al mancato pagamento dei canoni inerenti al rapporto di locazione garantito. Rileva in proposito l’appellante che il diritto alla ripetizione della cauzione versata al momento della conclusione del contratto di locazione è divenuto esigibile con il rilascio dell’immobile avvenuto nel dicembre 2015 mentre i decreti ingiuntivi non opposti sono stati emessi antecedentemente tra il 2009 e il maggio del 2015; sicché trattasi di fatti modificativi intervenuti dopo i predetti provvedimenti d’ingiunzione. Pertanto, chiede compensarsi parzialmente con il credito ingiunto la complessiva somma di € 16.070,93 pari agli importi ricevuti dalla società locatrice a titolo di deposito cauzionale versati nel tempo da diverse società: segnatamente con i tre contratti di locazione del 1981/1982/1985 da *** s.n.c. e con il contratto del 1996 da *** s.r.l. Infine, l’appellante rileva che la opposta YYY non ha contestato né l’avvenuto incasso delle predette cauzioni né il diritto della conduttrice alla restituzione delle somme versate e pertanto deve ritenersi debitrice nei confronti della *** s.r.l. per tali somme. Si è costituita in giudizio YYY s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello poiché infondato. In particolare, ha dedotto che i contratti di locazione richiamati dalla XXX riguardano rapporti intercorsi fra società estranee alla controversia.

Quanto alla ripetizione del deposito cauzionale ha rilevato che i documenti prodotti dalla XXX sono inconferenti e che non è stata data prova né dell’effettivo versamento della cauzione da parte da parte della originaria conduttrice *** (tanto vero che non è stata prodotta nessuna quietanza attestante il ricevimento della cauzione), né è stata data prova concreta dell’avvenuta restituzione degli immobili, a dire dell’ opponente per recesso unilaterale della conduttrice dalla locazione esercitato sin dal 2015, né, da ultimo, vi è prova che i locati siano stati restituiti integri e senza danni. Senza considerare poi che la locatrice, in forza dei canoni scaduti e non versati dalla debitrice principale, era creditrice di un importo di oltre € 200.000,00, di gran lunga eccedente il credito portato in compensazione. Il controcredito alla restituzione della cauzione, dunque, non è provato e non può essere eccepito in compensazione.

Così precisati i termini del contraddittorio, la causa, dopo esser stata riassegnata alla Seconda sezione poiché tabellarmente competente, e dopo l’esperimento di un tentativo di mediazione fra le parti, è stata trattenuta una prima volta in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza collegiale del 15.6.2021, con l’assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, ma poi rimessa sul ruolo a causa delle dimissioni rassegnate dal Consigliere ausiliare aggregato Marco Zanasi. È stata definitivamente assunta in decisione sempre all’esito di trattazione scritta in data 26.4.2022, con concessione dei termini del 190 c.p.c.

L’appello è infondato e deve essere disatteso.

Con un unico motivo di appello, la XXX censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le eccezioni sollevate con l’atto di opposizione a d.i. poiché coperte da giudicato, non avendo il fideiussore opposto i precedenti decreti ingiuntivi che, sebbene emessi con riferimento a crediti diversi, essi tuttavia afferivano al medesimo contratto di locazione e al medesimo contratto accessorio di fideiussione.

Osserva la Corte che la contestazione dell’appellante relativa alla non invocabilità dell’autorità di cosa giudicata è fondata limitatamente alla eccezione di compensazione parziale del credito ingiunto con il credito asseritamente vantato dalla conduttrice alla restituzione del deposito cauzionale, mentre è infondata e va disattesa per ciò che concerne la validità genetica della fideiussione per violazione del limite massimo del credito garantito dal fideiussore.

I crediti maturati periodicamente dal locatore al pagamento dei canoni hanno origine dal medesimo titolo (contratto di locazione) a cui accede la garanzia fideiussoria, quindi, ove il creditore abbia agito in precedenza giudizialmente in via monitoria per ottenere il pagamento di canoni scaduti e non pagati con riguardo a mensilità pregresse sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del fideiussore, come è appunto accaduto nel caso di specie, è evidente che laddove il fideiussore non abbia contestato la validità della fideiussione attraverso opposizione ai pregressi decreti ingiuntivi, deve ritenersi che, una volta divenuto definitivo il decreto, ogni vizio afferente alla validità genetica del contratto è ormai coperto da giudicato, avendo tutti i decreti, benché relativi a diverse mensilità, titolo nel medesimo contratto (in questo senso si veda la speculare, recente sentenza della Suprema Corte n. 27013\2022).

Sul punto perciò il Tribunale ha correttamente ritenuto la questione della invalidità della fideiussione per mancata indicazione dell’importo massimo garantito ai sensi dell’art. 1938 c.c. coperta da giudicato. La questione poi è in ogni caso anche infondata nel merito, dal momento che la garanzia prestata dalla XXX, ancorché recante impropriamente la dicitura “per obbligazioni future” non può essere qualificata tecnicamente come una fideiussione omnibus rientrante nello schema dell’art. 1938 c.c., in cui si contempla quel tipo di garanzia connotata dall’indeterminatezza ab origine dell’indebitamento dell’obbligato principale, posto che la XXX si è impegnata a garantire il debito della *** s.r.l. con specifico riferimento al contratto di locazione oggetto di giudizio, in cui l’ammontare delle somme dovute a titolo di canoni di locazione era quindi determinabile sulla base del contratto medesimo facendo riferimento quindi al rapporto principale (in tal senso si veda Cass. 26611\2008; Cass. 3525\2009). Si osserva infatti che nella premessa del contratto di fideiussione le parti hanno espressamente richiamato il negozio di locazione stipulato fra la YYY e la *** s.r.l., indicando specificamente il canone convenuto nonché le ragioni che hanno reso necessaria la stipulazione della garanzia da parte della XXX nel corso del rapporto.

Non è coperta da giudicato l’eccezione di compensazione, avanzata ai sensi dell’art. 1945 c.c., per il presunto controcredito vantato da *** s.r.l., obbligata principale, relatvo ai depositi cauzionali versati.

Ed infatti, per poter eccepire in compensazione il credito alla restituzione del deposito cauzionale occorre che vi sia stato l’esaurimento del contratto con l’effettivo rilascio dell’immobile locato, circostanza che deve essere provata ai fini della esigibilità del diritto alla ripetizione della cauzione, circostanza questa che la stessa XXX deduce che si sia verificata solo a fine dicembre 2015 e non prima.

Superato perciò il limite del giudicato e affrontando la questione nel merito, rileva la Corte che l’eccezione non poteva essere comunque accolta.

Secondo la prospettazione della XXX, la *** avrebbe maturato un credito pari ad € 16.070,93 derivante dalle somme versate dalle società conduttrici che si sono susseguite nel tempo: in particolare deduce che la società *** s.n.c. ha versato alla società “YYY S.R.L. (già Elettricità Renai sr.l.)” a titolo di deposito cauzionale l’importo complessivo di € 5.520,93 mentre la *** s.r.l. ha corrisposto € 10.550,00 per la medesima causale.

Ora, per quanto attiene al deposito cauzionale effettuato dalla società *** nei confronti di YYY (all’epoca ***) si rileva innanzitutto che la XXX non può opporre in compensazione un presunto credito vantato da una società terza, quale risulta essere la *** posto che non è stato esposto dall’opponente l’eventuale rapporto intercorso tra questa e la società dalla medesima garantita, *** s.r.l. Inoltre, non è stata neanche fornita la prova dell’esistenza del credito in quanto la XXX ha soltanto depositato i contratti di locazione con i quali la società conduttrice si era semplicemente obbligata a versare all’atto della firma del contratto la cauzione da determinarsi secondo le modalità ivi indicate senza dimostrare l’avvenuta effettiva corresponsione del deposito cauzionale.

Parimenti non può essere accolta l’eccezione di compensazione con riferimento al deposito cauzionale asseritamente versato da *** in quanto, anche in questo caso, non è stata data prova che la società cedente il contratto ad *** s.r.l. abbia effettivamente versato la cauzione promessa (prova che poteva darsi attraverso il deposito di una quietanza). Già questo sarebbe tranchant, incombendo appunto sulla parte che eccepisce in via riconvenzionale la compensazione l’onere di provare l’esistenza di un contro-credito che, oltretutto sia anche liquido ed esigibile. Trattandosi infatti l’eccezione di compensazione di una eccezione riconvenzionale di merito in senso stretto, la cui proposizione presuppone la prova di un fatto nuovo, modificativo della pretesa della controparte, è onere della parte che solleva l’eccezione dimostrare in tutta la sua essenza e consistenza il controcredito da opporre in compensazione.

Nel caso in questione oltre all’assenza di prova a monte del controcredito, difetterebbe, in ogni caso, la prova sia della sua esatta quantificazione, sia del requisito della sua esigibilità e della liquidità poiché è contestato dall’opposta che l’immobile sia stato effettivamente rilasciato dalla conduttrice *** s.r.l. libero da persone e cose e soprattutto che l’immobile sia stato rilasciato senza danni.

Per poter quindi eccepire in compensazione il controcredito alla restituzione della cauzione per la somma esattamente pretesa, la garante doveva oltretutto provare che le precedenti società conduttrici a cui sarebbe riferibile il versamento della cauzione non abbiano già ottenuto la restituzione della stessa dalla locatrice e che la *** s.r.l. sia subentrata nei contratti con il diritto alla restituzione della stessa.

Non risponde poi al vero che in primo grado parte appellata non abbia espressamente contestato il diritto alla restituzione del deposito cauzionale e perciò dovrebbe applicarsi, per ciò solo, l’art. 115 c.p.c.: in primo grado la contestazione del diritto alla restituzione della cauzione era stata sollevata sia sotto il profilo della preclusione ad ogni decisione nel merito sul punto per la pregressa formazione di un giudicato, sia infine per la più ampia considerazione che essa opposta vanterebbe comunque un credito per canoni già ingiunti e non versati per un importo di oltre € 200.000,00 che trascende senz’altro la entità della cauzione versata, mentre in sede di gravame la locatrice ha contestato la prova stessa dell’avvenuto effettivo versamento della cauzione da cui trarrebbe origine il contro-credito, e così la sua esigibilità per non aver fornito prova l’opponente della effettiva riconsegna da parte della conduttrice del bene locato alla data da essa indicata.

L’appello non ha dunque ragione alcuna di essere accolto e deve pertanto essere rigettato.

Atteso il definitivo esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sullo scaglione tariffario di riferimento considerato il parametro minimo stante la bassa complessità della causa. La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115\02, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da XXX avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 910 del 27.3.2018, nei confronti di YYY s.r.l., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

• Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

• Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di YYY s.r.l., spese che liquida in € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

• Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115\02, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio telematica del 22.11.2022.

Il Consigliere est. Il Presidente

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