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Codice Civile
Codice Penale

Responsabilità aggravata, comunicazione di iscrizione ipotecaria

La sentenza chiarisce che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sussiste solo per comportamenti processuali scorretti e non per errori nella fase amministrativa, anche se questi comportano un giudizio. Si evidenzia inoltre la possibilità di compensare le spese legali in caso di condotte pre-processuali che avrebbero potuto evitare il giudizio.

Pubblicato il 27 November 2024 in Diritto Civile, Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO Composta da:

NOME COGNOME PRESIDENTE NOME COGNOME CONSIGLIERA rel. NOME COGNOME CONSIGLIERA all’esito di discussione mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._271_2024_- N._R.G._00000088_2024 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024

nella causa iscritta al n. 88/2024 R.G.L. promossa da:

, c.f. rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura allegata al ricorso in appello APPELLANTE CONTRO , c.f. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura allegata alla memoria di costituzione in appello APPELLATA Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l’appellante:

come da note depositate il 8.10.2024 Per l’appellata:

come da comparsa di costituzione depositata il 7.10.2024 C.F.

FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso al Tribunale di La Spezia, depositato in data 5.2.2024, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta il 3.2.2024 nonché la cartella ad essa sottesa relativa a crediti contributivi per i quali era già stata dichiarata la prescrizione con sentenza passata in giudicato.

costituitasi in data 16.2.2024 per l’udienza di discussione sull’istanza di sospensiva, deduceva che la cartella era stata inserita nella comunicazione per mero errore materiale e che la comunicazione era già stata annullata in autotutela, per cui ha concluso con richiesta di cessazione della materia del contendere.

3.

La ricorrente ha aderito alla richiesta, instando per la condanna della convenuta al rimborso delle spese e alla liquidazione di una somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. 4. Con sentenza in data 21.2.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato alla rifusione delle spese di lite nonché al pagamento di un importo (euro 1.054,00) a titolo di risarcimento dei danni in favore della ricorrente, ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. e di un importo (euro 500,00) in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c. Il giudice ha ritenuto che parte del giudizio in cui era stata dichiarata la prescrizione dei crediti, non poteva invocare, con oneri a carico della ricorrente, l’esistenza di un errore contenuto nella comunicazione preventiva opposta. Ha, inoltre, ritenuto irrilevanti sia l’errore burocratico interno all’ente sia la circostanza che la ricorrente avrebbe potuto avvalersi della procedura di sgravio in autotutela cui all’art. 1, commi 537 ss., l. n. 228 del 2012, trattandosi di facoltà e non di un obbligo del contribuente.

propone appello parziale avverso la sentenza, limitatamente ai capi riguardanti il rimborso delle spese di lite e le condanne per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. tal fine l’appellante:

evidenzia la tempistica della vicenda e la pronta rettifica dell’errore da parte del Concessionario, tali da giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.;

lamenta che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la comunicazione preventiva impugnata dalla contribuente è fondata su una esposizione debitoria complessiva verso l’Erario di euro 40.261,54, di cui euro 30.207,15 riguardante crediti non contestati;

deduce che l’errore nell’inserimento dei crediti dichiarati prescritti, per euro 10.054,39, è stato commesso in buona fede e di lieve entità, laddove si consideri che lo scopo della comunicazione preventiva è quello di sollecitare anche eventuali osservazioni nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973;

sostiene che l’esercizio del potere di autotutela esclude la colpa del Concessionario;

eccepisce l’erroneità dell’affermazione del Tribunale secondo cui la comunicazione preventiva sarebbe un atto preventivo della procedura esecutiva, essendo invece un atto di natura meramente informativa;

afferma che l’attivazione del rimedio giudiziario non era necessaria posto che la procedura semplificata introdotta dall’art. 1, commi 537 e segg., l. 228 del 2012, per ipotesi quale quella di specie, avrebbe consentito di ovviare all’errore;

contesta l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti, quali l’esistenza di un danno e la malafede o colpa grave nell’esercizio del diritto di difesa.

6.

L’appellata contesta la fondatezza dell’appello e chiede la conferma della decisione.

7. L’appello è fondato.

7.1 E’ pacifico che l’appellata ha depositato il ricorso introduttivo in data 5.2.2024, ossia solo due giorni dopo avere ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria senza alcuna preventiva richiesta o segnalazione ad e che l’errore è stato immediatamente riconosciuto dall’ con il primo atto difensivo, depositato il 16.2.2024, nel quale la stessa ha dato atto di avere provveduto all’annullamento della comunicazione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere (sulla quale ha convenuto la stessa appellata). 7.2 Sulla scorta di tali risultanze, va in primo luogo escluso che nella condotta dell’appellante sia ravvisabile la responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c., che discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l’avere abusato dello strumento processuale (Cass. S.U. 25041/2021).

Nessuno di detti elementi si rinviene, infatti, nella condotta processuale di la quale nel costituirsi in giudizio, lungi dal resistere o abusare delle prerogative difensive, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza della doglianza attorea ponendovi prontamente rimedio in sede amministrativa, senza che peraltro da tale errore sia derivato alcun danno all’appellata.

Né ricorre alcuna delle fattispecie previste dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c., che riguardano le ipotesi in cui il creditore procedente abbia, senza la normale prudenza, eseguito un provvedimento cautelare, trascritto domanda giudiziale o iscritto ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rientra tra le ipotesi tipizzate dalla norma, non coincidendo evidentemente con la successiva iscrizione né costituendo un atto della procedura esecutiva bensì un adempimento strumentale volto a consentire l’attuazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’esercizio del diritto di difesa del debitore mediante la formulazione di eventuali osservazioni nel termine previsto (Cass. S.U. 19667/2014).

7.2

Dalla descrizione della vicenda, con la tempistica sopra evidenziata, emergono, inoltre, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., tenuto conto del principio di causalità e necessità nell’instaurazione del giudizio in relazione al precedente comportamento delle parti.

Come chiarito dalla giurisprudenza, tali ragioni possono essere integrate anche dalla condotta pre-processuale della parte, che abbia omesso di gli strumenti apprestati dall’ordinamento diretti ad evitare il giudizio o a incidere sui suoi tempi, pur se gli stessi non integrano condizioni di procedibilità (Cass. 273/2023).

Nella specie, alla luce della pronta e immediata reazione di seguito della notifica del ricorso, può ritenersi che l’attivazione dell’apposito procedimento introdotto dall’art. 1, commi da 537 a 544, l. 228/2012 o anche solo la segnalazione stragiudiziale dell’errore dovuto all’omessa considerazione del giudicato (sopravvenuto rispetto alla data di compilazione della comunicazione preventiva da parte della società terza incaricata avrebbero ragionevolmente determinato l’annullamento o la rettifica dell’atto ed evitato l’instaurazione della causa. 8. Discende da quanto esposto la riforma della sentenza appellata, con la compensazione delle spese di lite e il rigetto delle domande ex art. 96 c.p.c. L’esito del giudizio e le ragioni richiamate al punto 7 giustificano la compensazione delle spese anche del presente grado.

Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., In accoglimento dell’appello, compensa le spese di lite tra le parti e respinge le domande proposte ex art. 96 c.p.c.;

Compensa tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2024 LA CONSIGLIERA est.

IL PRESIDENTE

NOME COGNOME NOME COGNOME

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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