REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. NOME COGNOME presidente dott. NOME COGNOME consigliera rel. dott. NOME COGNOME consigliera All’udienza del 19.9.2024, all’esito della camera di consiglio, come da separa dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA N._489_2024_- N._R.G._00000658_2023 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_29_04_2025
nella causa iscritta al N. RG. 658/2023 promossa
– appellante –
Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME contro – appellata – Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME Avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 120/2023 del Tribunale Siena giudice del lavoro, pubblicata il 15.9.2023
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE appella davanti a questa Corte la sentenza 15.9.2023 d Tribunale di Siena, che ha respinto il ricorso con cui il lavorato all’epoca dei fatti dipendente di addetto alla filiale Casciano di Murlo con mansioni di operatore di sportello, ave impugnato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzio per cinque giorni, comminatagli dalla banca con lettera datata 16.4.202 in esito a una contestazione del 29.1.2021.
2.
Il procedimento disciplinare era seguito a una rapina, apparentemen avvenuta presso la sede di lavoro di il 7.8.2020 intorno alle 8 d mattino, quando l’appellante, arrivato al lavoro alle 7:40 circa, era l’uni dipendente presente.
Secondo quanto riferito dallo stesso (alme inizialmente, del che meglio infra), il rapinatore, dopo averlo minaccia gli avrebbe imposto di aprire la cassaforte, sottraendo il contante conservato, oltre a un plico di valori da consegnare alla società trasporto, contenente € 31.500,00, così appropriandosi della somm complessiva di € 94.370,00.
3. Dopo la rapina la banca aveva effettuato una serie di verifiche, che sarebbero concluse solo con verbale ispettivo del 29.12.2020, da c sarebbero emerse condotte del lavoratore in violazione sia della normati interna in materia di processi operativi di sicurezza fisica, che n avrebbero consentito di limitare i danni conseguenti alla rapina sub dalla banca, sia del codice etico aziendale, per avere utilizzato proprie carte di credito con modalità improprie.
4. Più specificamente il 29.1.2021 aveva contestato all’odier appellante quanto segue:
“1) non ha adempiuto, essendo il dipendente c è entrato per primo nella Filiale di Casciano di Murlo (6063) alle ore 7, del 7/8/2020, all’obbligo normativo che prevede, per le Dipendenze n assistite dal servizio di vigilanza esterna, di verificare, prima dell’ingres in Filiale, le protezioni perimetrali esterne al fine di accertare eventu effrazioni a vetrate e/o finestre (D. 1516 “Regole in materia di Gestione d Processi Operativi di Sicurezza Fisica”).
In tal modo, Lei non si è accor dell’avvenuta manomissione della grata posta a protezione della finest che immette nell’ufficio della Sostituta di Filiale, effettuata da malvivente.
Quest’ultimo, secondo la ricostruzione da lei effettuata, atteso qualche minuto dopo il Suo ingresso per introdursi in Filiale perpetrare una rapina a mano armata sottraendo contanti per € 94.370,0 2) ha trattenuto, senza un giustificato motivo, nel periodo dal 3 Contr 5/8/2020, una giacenza di contanti in rilevante esubero rispetto massimali autorizzati.
Nello specifico, a fronte di un limite concesso di 45.000,00, Lei ha riscontrato in fase di quadratura della cassa le segue giacenze:
€ 106.572,39 il 3/8/2020;
€ 95.517,39 il 4/8/2020 ed 102.952,39 il 5/8/2020.
In tal modo, non è stato consentito di limitare danno per la a seguito di una rapina a mano armata perpetrata un malvivente nella prima mattinata del 7/8/2020;
3) ha celato, nel temp la Sua effettiva esposizione debitoria, assumendo comportamenti n improntati ai principi di responsabilità riportati nel codice etico della RAGIONE_SOCIALE che impegna tutto il personale ad essere sempre orientati all’integrità alla trasparenza (D. 1186).
Lei, in ragione degli impegni finanziari g assunti, ha utilizzato al limite del plafond concesso una delle due carte credito a lei accordate, in assenza di disponibilità che veniva poi assicura mediante frequenti versamenti contante, effettuati nei giorni precede all’addebito degli estratti conto mensili, che Lei si procurava c prelevamenti bancomat eseguiti con la stessa carta di credito tramite funzione anticipo contante”.
aveva inviato le proprie giustificazioni l’11.2.2021, le pa avevano avuto poi un incontro via Skype, cui erano seguite ulterio osservazioni da parte del lavoratore il 1°.3.2021.
Le giustificazioni n era state però accolte e la sanzione era stata comminata, come si è det con lettera del 16.4.2021, ricevuta dall’interessato il successi 21.4.2021.
Era stata poi effettivamente applicata nel mese di magg 2021, quando le spettanze mensili di erano state decurtate de somma di € 455,37, corrispondente alla retribuzione riferibile al perio di sospensione dal servizio.
6.
Davanti al Tribunale di Siena il lavoratore aveva dedotto l’illegittim della sanzione, in ragione sia di assunte irregolarità del procedimen disciplinare (segnatamente la nullità della sanzione per difetto motivazione, la tardività della contestazione disciplinare e comunque difetto di pubblicità delle norme interne che avrebbero imposto ai cassi di verificare le protezioni perimetrali esterne della filiale, al fine di rileva eventuali effrazioni) sia dell’infondatezza nel merito degli addebiti.
aveva chiesto l’annullamento e la condanna della banca a restituire somme trattenute sulla sua retribuzione di maggio 2021.
7. Si era costituita banca per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Tribuna aveva sentito vari testimoni e acquisito ex art. 421 c.p.c. dalla banca s il verbale ispettivo del dicembre 2020, sia ulteriore documentazio afferente a un altro procedimento disciplinare, iniziato in confronto nel 2021 e conclusosi con il suo licenziamento.
8.
All’esito il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo:
a) la sanzione espulsiva sufficientemente motivata per effetto del richiamo agli addebiti contenuti nella lettera di contestazione;
b) il tempo trascorso tra l’asserito inadempimento del lavoratore e la contestazione disciplinare adegua alla complessità dei fatti e degli accertamenti che di conseguenza aveva dovuto fare;
c) l’agevole disponibilità di tutta la normativa inter della banca (comprese quindi le disposizioni che era accusato avere violato) sulla rete intranet aziendale;
d) la fondatezza degli addeb che sarebbe stata provata dalle risultanze del verbale ispettivo d dicembre 2020 e anche dall’informativa dei Carabinieri del 3.6.202 acquisita, come il verbale ispettivo, in corso di causa ex art. 421 c.p.c.;
la proporzionalità tra le violazioni e la sanzione comminata.
9. Il lavoratore impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede riforma e quindi l’accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grad affidando le proprie ragioni a sette motivi.
10. Con il primo lamenta che il Tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione nel merito il verbale ispettivo del dicembre 2020 l’informativa dei carabinieri del giugno 2021, che sarebbero stati acquisiti al processo in violazione delle preclusioni proprie del rito, giacché t documenti sarebbero stati nella disponibilità della banca già all’atto de Contr sua costituzione, così che essa sarebbe stata onerata di produrre tempestivamente.
L’informativa del giugno 2021 sarebbe stata p inammissibile anche perché relativa a un diverso procedimento disciplinare.
11.
Con il secondo motivo l’appellante ripropone l’eccezione di tardiva della contestazione, già formulata in primo grado, assumendo che Tribunale abbia errato nel ritenere strumentali al procedimento disciplinare accertamenti che sarebbero stati relativi solo alla dinamica del reato occorso il 7.8.2020, non invece alle condotte di ritenuto disciplinarmente rilevanti, che sarebbero emerse nell’immediatezza.
C la conseguenza che il tempo trascorso tra i fatti e la contestazione (risalente al gennaio 2021) non sarebbe stato giustificato.
12.
Con il terzo motivo il lavoratore censura il decisum di primo gra nel capo in cui ha ritenuto che fosse per lui conoscibile la normati interna della banca che gli era stato imputato di avere violato.
contrario, secondo l’appellante, dall’istruttoria svolta in causa sarebbe emersa unicamente l’accessibilità per il dipendente della rete intranet aziendale nella quale è presente la normativa interna, circostanza ques che non equivarrebbe però all’affissione di tale normativa nel luogo lavoro, che sarebbe imposta dall’art. 7 della L. 300/1970, ove il datore lavoro intenda contestarne la violazione in sede disciplinare.
In ogni ca l’inserimento nella rete intranet non sarebbe fatto idoneo “a fornire sicura e compiuta conoscenza in capo al dipendente della normativa interna ai f dell’addebito e rimproverabilità della eventuale condotta di inosservanza in sede disciplinare” (così testualmente l’atto di appello).
13.
Con il quarto motivo l’appellante lamenta poi che il Tribuna abbia ritenuto nel merito fondato l’addebito relativo alla manca ispezione degli accessi alla filiale, da parte del lavoratore, il giorno d fatto.
In contrario dagli atti emergerebbe l’irrilevanza di tale omissione (anche ammesso che essa fosse rimproverabile a rispetto a dinamica della rapina, giacché l’effrazione, secondo il racconto d lavoratore, sarebbe avvenuta dopo il suo ingresso in banca, non prim così che sarebbe stato del tutto irrilevante il fatto che egli avesse ispezionato gli accessi perimetrali della filiale prima di accedervi.
14.
Con il quinto motivo contesta la conclusione del Tribuna quanto alla fondatezza dell’addebito relativo alla conservazione ne cassa della filiale di somme eccedenti la giacenza prevista per la filiale stessa.
Secondo l’appellante, infatti, vi sarebbe evidenza in atti ch trovatosi l’attore a dover fronteggiare una giacenza di cassa superiore limite consentito (evenienza che non sarebbe stata tuttavia infrequente che nella specie si sarebbe verificata per fatti – una rimessa di valori importo consistente avvenuta il 31.7.2020 – del tutto indipendenti dal s controllo), egli si fosse in concreto adoperato per ridurla, prenotando u ritiro, da parte della società di trasporto valori incaricata da con tempi consentiti dalla disciplina interna aziendale per i ritiri straordinaria (cioè eccedenti quelli settimanali normalmente consentiti alla filial quale sarebbe stato quello di specie (che era stato richiesto giove 5.8.2020 dopo le 12 e sarebbe stato perciò eseguito il lunedì successivo 10 agosto, mentre la rapina era avvenuta il 7 agosto). 15.
Con il sesto motivo l’appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto fondato l’addebito relativo all’uso asseritamente improprio de carta di credito, quando dagli atti emergerebbero sia i fatti, incolpevoli imprevisti (tre infortuni, di cui due in itinere), che avevano imposto di fronteggiare ingenti spese, sia la circostanza che la banca b conoscesse tali accadimenti e fosse stata informata delle difficoltà economiche del lavoratore (comunque rilevabili dai movimenti del s conto corrente).
In ogni caso la condotta addebitata non sarebbe sta vietata, né avrebbe causato alla banca alcun danno.
16.
Con il settimo motivo infine il lavoratore censura il capo de decisione che ha ritenuto la proporzionalità della sanzione, assumendo Contr invece l’eccessività sia in rapporto alla carriera di che n avrebbe alcun precedente disciplinare, sia comunque in ragione de materialità dei fatti contestati.
17.
Si è costituita la banca per resistere e chiedere il riget dell’impugnazione avversaria.
Ha allegato che, in esito alle indagini svo dai Carabinieri sulla rapina apparentemente avvenuta il 7.8.202 dopo avere reso agli inquirenti dichiarazioni molto diverse quelle inizialmente rilasciate, era stato accusato di avere simulato rapina ed essersi in effetti appropriato lui stesso del denaro, dichiaran peraltro falsamente di avere agito sotto la minaccia di terzi, rivelat invece estranei ai fatti.
18.
Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l’appe non è fondato.
19.
E’ infondato innanzi tutto il primo motivo, con il quale l’appellan assume che il Tribunale abbia basato la propria decisione su documen (la relazione ispettiva della banca del dicembre 2020 e l’informativa d carabinieri del 3.6.2021) che, a suo dire, sarebbero stati acquisiti violazione delle preclusioni proprie del rito, in quanto atti già esistent nella disponibilità della banca alla data della sua costituzione.
20.
In contrario basti rilevare come l’acquisizione sia avvenuta d’uffic ex art. 421 c.p.c., in esito all’audizione del teste (all’epoca della sua deposizione in primo grado dipendente di addetto al settore Fraud audit), che aveva fatto espresso riferimento verbale, da lui redatto al termine dell’accertamento ispettivo dispos dalla banca, e del teste all’epoca direttore della filia cui era assegnato che aveva detto dello stato della finest dell’edificio, da cui, secondo l’appellante, il rapinatore sarebbe entrato n locali aziendali (in particolare aveva detto di come fosse stata segata so una cerniera della finestra, aggiungendo di non sapere se manomissione avrebbe consentito l’accesso di una persona), oltre c Con delle dichiarazioni del difensore della banca, che aveva riferito esse stato licenziato nel corso del giudizio, all’esito di ulteriori indag svolte dai carabinieri sulla presunta rapina. 21.
Ritiene quindi il collegio che il Tribunale disponesse di una serie informazioni (in ordine all’accertamento ispettivo condotto dalla banca alle indagini dell’autorità di polizia sulla rapina denunciata) che e indispensabile approfondire al fine di pervenire a una decisione il p possibile aderente all’effettività degli accadimenti di causa, cioè alla ver dei fatti.
Vi erano di conseguenza i presupposti per l’uso, da parte d Tribunale, del suo potere d’ufficio ex art. 421 c.p.c., secondo il consolida indirizzo di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro, ai sensi degli ar 421 e 437 c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di acquisire d’ufficio pro indispensabili ai fini della decisione, indipendentemente da eventu preclusioni o decadenze in danno delle parti, qualora le risultanze di cau offrano significativi dati di indagine” (cfr. da ultimo, tra le molte Cas 21917/2024). 22.
L’acquisizione dei documenti è stata pertanto legittima, ment l’esercizio del potere d’ufficio rende del tutto irrilevante la condot processuale della banca (la circostanza cioè che essa non li aves prodotti all’atto della sua costituzione, pur trattandosi di documenti quella data già esistenti e, almeno quanto alla relazione ispettiv certamente nella disponibilità di.
Il primo motivo va quindi respin 23.
Ma del pari infondato è il secondo, relativo alla tempestività de contestazione (che si è detto essere avvenuta con lettera del 29.1.202 mentre la rapina risale all’agosto dell’anno precedente).
In proposito n può essere condiviso l’assunto dell’appellante secondo cui altro sareb l’accertamento della dinamica della rapina (e quindi le indagini, condo anche dalla banca, dirette a tale accertamento), altro la verifica de responsabilità disciplinare di In contrario sembra alla Corte una certa evidenza che il rilievo disciplinare della condotte del lavorato RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere effettivamente e compiutamente apprezzato non in esito all’accertamento della dinamica della rapina, cui era lega anche la verifica della concreta offensività e specifica gravità dell’agire (questa conclusione è evidente specialmente per l’addebito relati all’omesso controllo degli accessi, da parte del lavoratore, una violazio suscettibile di avere in concreto una diversa gravità, almeno sul pia oggettivo, ove essa avesse agevolato l’ingresso del rapinatore e quindi causazione del danno rappresentato dalla perdita del denaro rapinat Poiché non vi è questione in ordine alla circostanza che gli accertamen della banca – relativi alle modalità di accadimento della rapina – si sia concluse solo con la relazione ispettiva del dicembre 2020, contestazione del gennaio dell’anno successivo è stata sicuramen tempestiva e il secondo motivo va respinto. 24.
Quanto al terzo motivo, che attiene alla pubblicità della discipli interna della banca relativa ai controlli sul perimetro della filiale, svolgersi da parte degli addetti, negli uffici privi di servizio di vigilan esterna, ritiene la Corte che l’impugnazione operi sul punto u commistione, non corretta, tra il codice disciplinare, cui il datore di lavo è tenuto a dare una specifica forma di pubblicità, e l’insieme de procedure aziendali, contenenti anche il riferimento ai compiti d dipendenti, procedure che è necessario, ma anche sufficiente, ciascu lavoratore conosca o possa comunque conoscere con l’ordinaria diligenz Ora, poiché nella specie si fa questione proprio di una regolamentazio aziendale che, per quanto interessa, attribuisce anche alcuni compiti a addetti a determinate tipologie di uffici, non vi era alcun obbligo de banca di affiggerla sui luoghi di lavoro, purché essa fosse comunq conoscibile dagli interessati, giacché solo in tal caso l’adempimen sarebbe stato esigibile. E nella specie è emerso inequivocamen dall’istruttoria (ma non è in effetti nemmeno contestato) che disposizioni della banca, relative agli adempimenti di sicurezza compiersi negli uffici senza servizio di vigilanza esterna, fossero inser nella rete intranet aziendale, accessibile da tutti i dipendenti.
Già p questa ragione il motivo va quindi respinto.
25.
Ma più radicalmente pare alla Corte che la questione de conoscibilità delle disposizioni in questione sia superata alla luce quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado, a segu dell’acquisizione dell’informativa dei carabinieri del giugno del 2021.
26.
Da quel documento risulta infatti che nel corso de indagini, abbia radicalmente mutato la propria versione, davanti a contestazioni degli inquirenti che avevano rilevato una serie incongruenze nel suo racconto (a partire dal modo con cui il presun rapinatore sarebbe entrato nei locali della filiale, dato che manomissione della finestra non pareva idonea a consentire il passagg di una persona e vi erano elementi per ritenere che fosse stata opera dall’interno degli uffici, non dall’esterno).
Ai carabinieri quindi l’odier appellante aveva raccontato di avere simulato lui la rapina, per quan a suo dire, costretto dalle minacce di alcuni suoi conoscenti che avrebbero obbligato a consegnare loro il denaro sottratto.
E durante perquisizione operata a casa di gli inquirenti avevano trovato de fascette di plastica che, secondo il lavoratore, sarebbero state il resid di quelle consegnategli dai suoi conoscenti che lo avrebbero costretto inscenare la rapina, oltre a una smerigliatrice compatibile con i ta operati sulla grata della finestra della filiale.
27. Assunti questi dati, è allora di una certa evidenza che, essendo stesso quanto meno, coinvolto nella rapina, la questione de conoscibilità dell’obbligo di controllare preventivamente gli accessi a filiale nemmeno si pone effettivamente, per avere l’attore realizzato, p sua stessa ammissione, proprio la condotta che quell’obbligo di contro era diretto ad evitare.
Anche per questa ragione il motivo in esame de essere respinto.
28.
Il reale accadimento dei fatti, e quindi il coinvolgimento di nel delitto commesso nell’agosto 2020, non è, secondo il colleg irrilevante neppure nell’esame della fondatezza degli addebiti mossi lavoratore e contestati con il quarto e con il quinto motivo impugnazione 29.
In ordine al quarto motivo (avente a oggetto l’addebito relativo a mancata ispezione degli accessi alla filiale, da parte del ricorrente al s ingresso al lavoro il giorno del fatto) deve infatti rilevarsi come a sia ascrivibile, secondo le dichiarazioni da lui stesso rese agli inquiren una condotta ben eccedente quella contestata, dato che egli, non solo n aveva effettuato l’ispezione diretta a evitare effrazioni, ma, già a suo di sarebbe stato a conoscenza del fatto che terzi avrebbero manomesso finestra di uno dei locali aziendali per commettere il reato. Nella s materialità quindi l’omissione oggetto dell’addebito sussiste senz’altr mentre non vi è la minima evidenza in atti della presunta costrizione c sarebbe stato sottoposto l’appellante, costrizione che non risulta dall’es del processo penale, almeno allo stato, dato che egli è stato condanna anche per calunnia, in danno dei terzi da lui accusati di aver minacciato.
Il motivo è perciò infondato e va respinto.
30.
Va pure respinto il quinto motivo, con il quale il lavoratore lamen che il Tribunale abbia ritenuto fondato l’addebito relativo al superamen del limite di giacenza, previsto dalle norme interne della banca per fili come quella cui l’attore era addetto.
31.
Infatti, anche non voler considerare l’ipotesi preordinazione, diretta a conservare in ufficio il maggior contan possibile in vista della rapina, e a prestare fede invece alla versione ultimo fornita da agli inquirenti e di cui si è appena det comunque la sua condotta sarebbe stata connotata da una colpa particolare intensità.
Risulta infatti dai dati raccolti nell’indagine ispetti che, a partire dal 31.7.2020, la filiale avesse sempre avuto contanti misura ben superiore al limite di giacenza consentitole e che si s attivato per chiedere all’ente convenzionato un ritiro solo dopo le 12 d 5.8.2020, così che, secondo le disposizioni interne della banca, che e avrebbe dovuto all’evidenza ben conoscere, il ritiro non sarebbe avvenu che il successivo 10 agosto, dopo quindi gli accadimenti del 7 agosto.
deriva che, anche a voler seguire la versione dei fatti dell’appellante, eg pur sapendo dell’illecito che si stava organizzando ai danni della s datrice di lavoro, non ha fatto alcunché per limitare il danno, lascian anzi che restasse giacente nelle casse della filiale una somma ingente ben superiore a quella consentita.
Il fatto addebitato pertanto sussiste il motivo va respinto.
32. Pare allora alla Corte che già le violazioni connesse ai fatti accadu il 7.8.2020 siano di una gravità tale da giustificare senz’altro la sanzio comminata, avendo omesso condotte doverose, che ove tenu avrebbero potuto ridurre l’ingente danno patito dalla banca conseguenza della rapina, mentre la circostanza che esse siano sta compiute sotto la minaccia altrui non emerge in alcun modo in at L’appello deve essere quindi respinto, restando assorbito il motivo sesto) relativo alle modalità di impiego della carta di credito da parte d lavoratore. 33.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono soccombenza.
34.
A norma del comma 17 dell’art. 1 legge 29.12.2012, n.228 de darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l’applicazio all’appellante della disposizione dell’art. 13 del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezio disattesa, respinge l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spe del grado, che liquida in € 494,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come p legge.
A norma del comma 17 dell’art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto c sussistono i presupposti processuali per l’applicazione all’appellante de disposizione dell’art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente de Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.9.2024 Il Presidente Dott. NOME COGNOME La consigliera est. dott. NOME COGNOME
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