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Codice Penale

Indennizzo dal fondo di Garanzia

Il lavoratore non ha diritto ad ottenere cumulativamente l’indennizzo dal fondo di Garanzia e il risarcimento del danno patrimoniale.

Pubblicato il 06 December 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. , all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (ai sensi dell’art. 429 c.p.c.) la seguente

SENTENZA n. 278/2022 pubblicata il 22/11/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 808/2022 r.g. promossa da

XXX

RICORRENTE nei confronti di

YYY

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

 

Con ricorso depositato in data 14.10.2022, XXX si è opposta all’atto di precetto notificatole in data 05.10.2022 da YYY, ex lavoratrice dipendente, e fondato su diffida accertativa dell’Ispettorato del Lavoro di Arezzo per il pagamento delle retribuzioni e del T.F.R. maturati nel periodo 06.07.2009 – 05.06.2018 e chiedeva, previa declaratoria di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l’infondatezza del diritto di YYY di procedere ad esecuzione forzata con l’atto di precetto in rinnovazione notificato in data 5/10/2022 e per l’effetto dichiarane l’inefficacia di quest’ultimo.

Rilevava parte ricorrente che, il complessivo importo precettato, pari ad € 25.811,75 era frutto di un errato calcolo delle somme dovute, e non teneva conto dell’intervenuto e documentato pagamento ad opera del Fondo di Garanzia INPS, intervenuto con liquidazione del T.F.R. e dei crediti di lavoro ex art. 2 D.Lgs. 80/1992, risultando l’importo effettivamente dovuto a titolo di capitale nella diversa misura di € 16.282,13. Conseguentemente, anche l’importo dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sarebbe stato erroneamente calcolato sulla base di un importo capitale ultroneo. Quanto alle spese della procedura esecutiva presso terzi intrapresa dalla YYY in danno della ricorrente, quest’ultima rilevava che gli importi indicati nell’atto di precetto dovevano considerarsi irripetibili in quanto la procedura di soddisfacimento coattivo del credito non era risultata capiente.

Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.

Si costituisce tardivamente la parte resistente.

Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa e decisa all’udienza odierna.

Il ricorso in opposizione è e fondato e deve essere accolto.

In via preliminare occorre dare atto che non vi è ragione per dubitare dell’intervenuto pagamento parziale del credito ad opera del Fondo di Garanzia INPS per € 10.266,16, così come risulta da missiva del 05.10.2022 con la quale l’Ufficio Legale INPS di Arezzo ha richiesto in regresso a XXX quanto corrisposto a YYY, con ciò dimostrando quanto già ammesso da parte resistente nell’atto di precetto impugnato (cfr. doc.1 fasc. parte ricorrente), ovvero che “veniva altresì presentata domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento del tfr che veniva liquidato dopo due ricorsi nell’agosto 2022”.

Pertanto, l’importo effettivamente dovuto a titolo di capitale nella diversa misura di € 16.282,13 sul quale dovranno essere ricalcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero dalla scadenza del pagamento di ciascuna retribuzione sino all’effettivo soddisfo. Difatti, a prescindere dal superamento dell’interpretazione giurisprudenziale che considerava il Fondo di Garanzia un obbligato in solido del datore di lavoro (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n.7352 del 16 marzo 2021) occorre rilevare che il lavoratore, così come ogni altro creditore, non ha diritto ad ottenere cumulativamente l’indennizzo dal fondo di Garanzia e il risarcimento del danno patrimoniale connesso all’inadempimento dell’obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro-debitore, sulla base del principio generale ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS.UU. n.12565/2018), sulla base del sintetizzato dal brocardo latino “compensatio lucri cum damno”.

Quanto alle spese della procedura esecutiva reclamate nell’atto di precetto, occorre rilevare quanto segue. Le spese relative all’imposta di bollo, al contributo unificato della procedura esecutiva, alla notifica e alla registrazione dell’ordinanza di assegnazione non sono dovute dal debitore, in quanto ai sensi dell’art. 10 della L.533/1973, “Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche’ alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche’ quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all’articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell’erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis,825 e 826 del codice di procedura civile.”

Pertanto, le seguenti voci di cui all’atto di precetto impugnato: “g) Spese notifica € 14,50 h) Spese pignoramento € 133,17 i) Contributo unificato € 139,00 j) Marca € 27,00”, a prescindere o meno dalla capienza del processo esecutivo, che in questo caso peraltro si ravvisa in quanto è stato assegnato, oltre alle modeste somme presenti su conti correnti e/o depositi titoli, il quinto dello stipendio sino a concorrenza del debito, non dovuto l’importo complessivo di € 3 13,67 in quanto la ricorrente aveva diritto all’esenzione e pertanto non può essere posto a carico del debitore, diversamente ravvisandosi un’indebita locupletazione da parte della YYY.

Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere limitatamente accolto, dichiarando il diritto di procedere di YYY nei confronti di XXX nei limiti dell’importo capitale di € 16.282,13 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, cause di lavoro prive di istruttoria costituenda comprese tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 ex D.M. 147/2022, stante l’oggettiva non complessità giuridica della materia del contendere.

P.Q.M.

L’intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. ACCERTA e DICHIARA, il diritto di YYY a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di XXX per il minor importo di € 16.282,13 rispetto a quello oggetto del precetto opposto;

2. CONDANNA parte resistente al pagamento– in favore di XXX– delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, IVA e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.

Arezzo, 22/11/2022

Il giudice

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