REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA La dott.ssa NOME COGNOME in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._751_2025_- N._R.G._00000188_2023 DEPOSITO_MINUTA_10_06_2025_ PUBBLICAZIONE_11_06_2025
nella causa di I Grado iscritta al N. 188/2023 di R.G. promossa da (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e domicilio eletto in Milano INDIRIZZO
-ricorrente-
contro (P.IVA ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e domicilio eletto in Milano INDIRIZZO lo studio dell’avv. NOME NOME COGNOMEresistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 2.2.2023, conveniva in giudizio la società esponendo che:
era stato assunto dalla società in data 22.9.2020 con contratto a tempo indeterminato e orario pieno per essere adibito alle mansioni di addetto al servizio mensa, che tuttavia di fatto non aveva svolto, occupandosi dello svuotamento delle pattumiere, del riordino del magazzino e di mansioni analoghe;
in data 1.6.2022 riceveva una lettera, con la quale la società gli contestava il mancato controllo, il giorno 28.4.2022, di tre confezioni di gelato scadute il 9/2021, destinate insieme ad altre alle mense scolastiche delle Scuole di Agrate Brianza;
in particolare, veniva rappresentato che la somministrazione di tali confezioni aveva determinato malessere in alcuni alunni, per cui il di Agrate Brianza trasmetteva alla società un verbale di C.F. data 9.6.2022 il ricorrente illustrava le proprie giustificazioni, dichiarandosi estraneo alle contestazioni, poiché il controllo delle confezioni non rientrava tra le sue mansioni, che erano quelle di addetto ai servizi mensa, mentre la sistemazione della merce in arrivo era effettuata da altri dipendenti della società; in data 20.6.2022 la società comunicava il mancato accoglimento delle giustificazioni e comminava la sanzione del rimprovero scritto, oltre all’addebito di somma pari a 1/3 della sanzione pecuniaria irrogata alla committente per violazione del capitolato;
segnatamente, veniva indicata la somma di euro 2600,00, che sarebbe stata addebitata con decorrenza dalla prima busta paga e rateizzazione di 26 rate di 100,00 euro ciascuna.
Alla data di proposizione del ricorso, le trattenute operate ammontavano all’importo di euro 1000,00.
Il ricorrente si doleva dell’illegittimità di entrambe le misure applicate:
quella della trattenuta, che di fatto si traduceva nella sospensione della retribuzione per settanta giorni, e non era in ogni caso contemplata in nessuna delle disposizioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro;
quella del rimprovero verbale, oggetto di provvedimento disciplinare intervenuto tardivamente in data 20.6.2022, oltre il decorso di dieci giorni dalla data del 9.6.2022, in cui erano state illustrate le giustificazioni, termine previsto dal comma 6 dell’art. 144 CCNL Turismo Comparto Pubblici Esercizi.
Chiedeva pertanto di dichiarare l’illegittimità e per l’effetto annullare la sanzione disciplinare, e condannare la società alla restituzione dell’ importo trattenuto, pari a euro 1000,00 unitamente all’interdizione dall’operare ulteriori trattenute.
si costituiva con memoria difensiva, nella quale eccepiva l’improcedibilità della domanda, essendo intervenuto in data 23.4.2023 un accordo transattivo, in sede sindacale, ove, a fronte di richieste dell’odierno ricorrente relative – tra le altre – anche a “illegittima applicazione di ritenute non dovute”, la società gli corrispondeva la somma di euro 3500,00.
Nel merito, dopo aver precisato di essere subentrata, per effetto di trasferimento di azienda a seguito di vendita giudiziaria, nel compendio della società provvedendo ad assumere in data 5.10.2020 , già dipendente della predetta società, affermava che l’attività di quest’ultimo si svolgeva nella dispensa attigua alle cucine, ove venivano preparati i pasti.
Il giorno 28.4.2022, veniva incaricato dal Direttore Responsabile del coordinamento del personale, , di verificare la conformità della qualità e delle scadenze delle confezioni di gelato, custodite all’interno delle celle frigorifere.
In tale ambito, il ricorrente si avvedeva della presenza di tre confezioni di gelato scadute nel mese di settembre 2021, che non provvedeva a segregare adeguatamente insieme ad altro gelato, che perciò veniva consegnato nelle mense scolastiche.
Seguiva un verbale di contestazione indirizzato a dal Comune di Agrate Brianza, nonché l’applicazione di una penale contrattuale di euro 8000,00.
All’esito delle descritte vicende, veniva avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, con irrogazione della sanzione del rimprovero scritto, prevista dal CCNL in caso di mancata esecuzione del lavoro con assiduità ovvero di esecuzione con negligenza.
Quanto alla trattenuta della somma di euro 2600,00, pari a un terzo in ragione della concomitante responsabilità di altri due dipendenti, , deputati al controllo, la relativa pretesa era legittima, nonché di natura risarcitoria, suscettibile come tale di compensazione con quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande formulate da controparte, l’accertamento del credito nei confronti del ricorrente per la somma di euro 2600,00 con richiesta – in via riconvenzionale – di operare la compensazione con quello di natura retributiva del medesimo.
, ma che, a causa di un improvviso spegnimento del computer in dotazione, non era possibile completare, tramite “consolle del magistrato”, il deposito del verbale in cancelleria;
lo stesso non veniva più recuperato, sicchè veniva fissata altra udienza per rinnovare l’atto istruttorio;
a tale udienza, il teste non compariva, poiché “impegnato all’estero”;
veniva quindi fissata udienza in data 4.12.2024, ove il teste non compariva e ne veniva eccepita la mancata intimazione ad opera di parte resistente, che era quindi dichiarata decaduta dalla prova testimoniale.
Restituiti gli atti al Giudice delegante, all’udienza dell’1.4.2025 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di discussione, alla quale procedevano all’udienza del 10.6.2025 cui seguiva pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto.
Muovendo dalle osservazioni di parte resistente circa la qualifica rivestita da in virtù dell’inquadramento al 6° livello super CCNL dipendenti settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale del turismo, la relativa appartenenza comporta testualmente la “partecipazione alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa”.
Genericamente il predetto viene definito quale “addetto alla mensa”, operativo all’interno della dispensa contigua alle cucine in cui vengono preparati i pasti.
Appare evidente che di per sé tale collocazione e generica operatività non comporta un controllo mirato e sistematico della qualità e della scadenza dei singoli prodotti, né una preparazione diretta dei cibi, tanto che la stessa società convenuta individua in il cuoco addetto alla preparazione dei pasti e l’addetto all’ufficio qualità.
Il giorno 28.4.2022, il ricorrente era impegnato nella movimentazione e nello stoccaggio dei prodotti alimentari, destinati alla cucina e quindi alle mense scolastiche, variamente ubicate nel Comune di Agrate Brianza, tanto da avvedersi, nell’esercizio di tale attività, della presenza di alcune confezioni di scadute.
E’ quanto si evince dal tenore testuale della contestazione disciplinare, ove si legge:
“in data 28 Aprile 2022, mentre Lei effettuava il consueto controllo delle derrate conservate in magazzino, si accorgeva della presenza di n.3 confezioni di gelato scadute in data 092021, che opportunamente segnalava ed eliminava.
Eppure, nella medesima data, la scrivente è stata destinataria di un verbale di contestazione (Prot. N. 10714/2022 del 28/04/2022), da parte del Comune di Agrate Brianza, per un increscioso episodio verificatosi nell’ambito della distribuzione dei pasti agli alunni dell’Istituto INDIRIZZO di INDIRIZZO
Il verbale in oggetto, redatto e firmato dalla Dott.ssa , riporta quanto segue:
‘durante il pasto, presso il refettorio al piano seminterrato, alcune maestre della scuola primaria hanno rilevato l’avvenuta somministrazione al tavolo di coppette gelato che, sul coperchio, recavano un indicazione di scadenza al mese di settembre 2021;
secondo tale ricostruzione, il gelato è stato somministrato ad almeno una ventina di alunni della scuola primaria e cinque di questi, dopo aver consumato il prodotto in oggetto, avrebbero accusato malessere con nausea ed emesi’ Emerge dunque in tutta evidenza che Lei non ha compiutamente svolto la Sua attività lavorativa nella giornata del 28/04 us., stante il ritrovamento, nella stessa data, di confezioni di gelato scaduto distribuito durante il servizio di refezione scolastica per le Scuole di Agrate.
Le si rammenta che il controllo visivo relativo al superamento della data di scadenza, unitamente al controllo sullo stato di integrità delle confezioni dei prodotti, costituiscono fasi essenziali della procedura di gestione delle derrate presenti in magazzino c.d. ‘First in first comportamento da Lei tenuto – omesso controllo visivo sulla data di superamento della scadenza di alcuni prodotti movimentati per la successiva distribuzione – è indice di una condotta del tutto negligente costituente una grave inadempienza nello svolgimento della Sua attività lavorativa secondo i canoni di correttezza e diligenza e la violazione delle procedure di igiene e sicurezza alimentare prescritte dal Manuale HACCP in uso presso l’impianto, e in ogni caso dell’art. 2104 del Codice Civile, nonché dall’art. 143 comma 1 lett. B) del CNNL Turismo Pubblici Esercizi, che espressamente richiama, tra i doveri del lavoratore: svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori”.
Nel verbale si fa esplicito riferimento al rinvenimento da parte del ricorrente di alcune confezioni di gelato scadute, puntualizzando che lo stesso avrebbe provveduto a “segnalare e opportunamente a eliminare”.
E’ dunque smentita l’opposta circostanza dedotta in sede difensiva, secondo cui il dipendente non avrebbe “segregato tale prodotto”.
Viene invece riconosciuto proprio in sede di contestazione che, una volta individuate le tre confezioni di prodotto scaduto, procedeva alla relativa segnalazione ed eliminazione.
La questione si sposta sull’attribuzione di una condotta inadempiente più estesa, affermata e ritenuta nel presupposto che il controllo da parte del predetto dovesse estendersi su tutte le confezioni di gelato destinate, quel giorno, alla distribuzione presso i refettori scolastici, parimenti risultate scadute, ma ciò nonostante somministrate ad alcuni alunni, che avrebbero avvertito malori.
Al riguardo, sia il tenore della declaratoria contrattuale sopra trascritta, sia l’esito delle deposizioni testimoniali acquisite non depongono nel senso di ravvisare un obbligo di controllo e di verifica di tale portata in capo al ricorrente.
La declaratoria non contempla specificatamente alcun onere corrispondente, individuando solo una generica attività di partecipazione alla preparazione dei cibi in ausilio alla cucina, e di distribuzione, senza la configurazione di alcun ulteriore compito e impegno nel controllo di qualità e scadenza.
Trattasi invero di un profilo peculiare, la cui pregnanza e significatività all’interno dell’organizzazione aziendale, proprio alla luce delle stesse delucidazioni di parte resistente in ordine alle stringenti procedure e ai rigorosi protocolli del settore alimentare in tema di igiene e sicurezza degli alimenti, non poteva rientrare nell’ambito di responsabilità di un generico “addetto al servizio mensa”, con le attribuzioni sopra individuate;
tanto che sempre la resistente individua una figura specifica a ciò deputata quale l’addetto al servizio qualità.
Le testimonianze rese non mutano il quadro così delineato, riferendo la teste di parte resistente, :
“quando passavo tutti i giorni dal centro cottura al piano di sotto, vedevo il ricorrente lavorare come magazziniere, sistemava le derrate che arrivavano in magazzino, sistemava gli scatolini, non l’ho mai visto controllare i cibi e le date di scadenza degli stessi, l’ho visto solo con gli scatolini in mano, termo box, ove sono situati gli alimenti, non ho mai visto altre persone che controllavano le date di scadenza … il sig. era responsabile del centro cottura nel senso che doveva coordinare il lavoro che veniva effettuato, dare indicazioni, non l’ho mai visto controllare i cibi; era addetto all’ufficio qualità che serve a controllare che vengano rispettati i criteri della qualità dei cibi, fra cui anche le date di scadenza, anche se personalmente non gliel’ho mai visto fare … Il faceva sia le pulizie che portare la spazzatura, e il magazzino, non l’ho mai visto fare il servizio mensa”.
La teste di parte ricorrente, , riferiva:
“sono addetta alla mensa in una scuola elementare che si trova ad Agrate, fuori del centro cottura della.
Io, quando sono al lavoro, non vedo quello che succede al centro cottura, so che i gelati il 28 aprile 2022 sono arrivati, li ha portati l’autista, è arrivato in ritardo a portare i pasti, i ragazzi erano già seduti li abbiamo ritirati dalle tavole.
Ci è sfuggita una scatola e abbiamo chiamato subito la responsabile e abbiamo chiamato subito la responsabile e ci ha mandato subito la scatola in sostituzione che ci serviva.
Li avevamo controllati tutti, ma ci è sfuggita una scatola.
Rientrava nelle nostre mansioni controllare i gelati e le scadenze, purtroppo ci é sfuggita una scatola”.
La teste di parte ricorrente, , riferiva:
“oltre a cucinare, controllo anche i pasti, quando arriva il mangiare controllo le porzioni, le temperature, le scadenze, controllo tutto insomma è la mia mansione.
Il 28.4.22, mi è arrivato il mangiare in ritardo, tutto in ritardo a parte i primi piatti che cucino io, stavo cucinando e le due colleghe che avevo con me mi hanno aiutato a preparare la linea, e avevo già i bambini che aspettavano a tavola, abbiamo fatto il servizio e dopo dovevamo dare i gelati, avevo 8 classi da preparare, nel controllare i gelati abbiamo visto che andava bene la scadenza per tutti tranne una scatola:
dopo che avevamo preparato il vassoio, una scatola era scaduta, la stavamo dando, ci siamo accorti e l’abbiamo ritirata subito e abbiamo chiamato subito i nostri referenti che hanno sostituito la scatola.
Era una scatola completa di 32 gelati.
Nulla so di quello che è successo al centro cottura.
Io lavoro solo a scuola, non so che mansioni abbia il so che è un tuttofare, ogni tanto lo chiamo per determinate cose di cui ho bisogno per esempio mandarmi i tovaglioli oppure la roba che mi serve per la scuola.
Non so se potesse controllare anche i cibi … da quanto mi ha detto lui, in quanto lo conosco, fa un po’ di tutto nel centro cottura”.
In nessuna delle deposizioni si coglie il tratto saliente di specifiche mansioni affidate al ricorrente in ordine al controllo dei cibi, emergendo piuttosto che (indicato dalla stessa società resistente) era il responsabile dell’ufficio qualità, deputato anche alla verifica delle date di scadenza degli alimenti.
Le testimoni, addette al servizio di distribuzione dei pasti direttamente presso la mensa scolastica, si avvedevano della scadenza di una scatola di gelati, che peraltro veniva tempestivamente sostituita, e non sarebbe pertanto ricaduta tra le porzioni somministrate agli alunni.
Deve ritenersi, alla luce della ricostruzione che precede, contrassegnata dal difetto di qualsivoglia onere di controllo affidato a , che quest’ultimo, quel giorno, solo accidentalmente si avvedeva delle tre confezioni di gelato scadute, provvedendo peraltro alla segnalazione e al ritiro.
Non si coglie pertanto alcun estremo per ravvisare una condotta negligente e inadempiente, quale quella espressamente addebitata in sede di contestazione disciplinare, che neppure potrebbe fondarsi su disposizioni impartite dal Direttore responsabile del coordinamento del personale, , delle quali non vi è riscontro, e che in ogni caso non potrebbero rivestire valenza tale da estendere compiti di verifica (controllo di qualità di tutte le partite di gelato, interessate dalla distribuzione di quel giorno), estranei sia alla qualifica che ai compiti concretamente esercitati dal ricorrente. Ne consegue l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione disciplinare applicata, che deve essere pertanto dichiarata illegittima.
Ciò comporta altresì il venir meno della trattenuta della somma di euro 2600,00, operata a titolo risarcitorio, sulle retribuzioni del ricorrente, che ad oggi risulta interamente effettuata.
La stessa si ricollega invero alla responsabilità infondatamente attribuita al ricorrente per i fatti oggetto del procedimento disciplinare, come tale destinata a decadere, senza che orienti diversamente l’accordo transattivo invocato da parte resistente.
Trattasi della conciliazione, intervenuta in sede sindacale tra in data 13.4.2023, ove il riferimento all’ “illegittima applicazione di ritenute non dovute” è contenuto – in termini assolutamente generici – nel novero delle rivendicazioni di nei confronti della società.
Nell’ulteriore del testo del verbale non viene fatto alcun richiamo, in particolar la notifica del ricorso a né al titolo di tali trattenute, se effettivamente riconducibile a siffatto contesto.
Ne consegue che, al di là della validità formale della conciliazione che parte ricorrente contesta, non può ritenersi che la stessa ricomprenda in maniera chiara e incontrovertibile anche il tema risarcitorio, implicato dalle trattenute ivi menzionate.
Sussiste pertanto l’obbligo restitutorio in capo alla resistente della somma di euro 2600,00 indebitamente trattenuta, una volta accertata la nullità complessiva del procedimento disciplinare e delle conseguenze che ne sono derivate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara nulla la sanzione disciplinare irrogata a in data 20.6.2022;
condanna a restituire al ricorrente la somma di euro 2600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 10.6.2025 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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