SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1201 2025 – N. R.G. 00003912 2022 DEPOSITO MINUTA 03 07 2025 PUBBLICAZIONE 04 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3912/2022 promossa da:
rappresentati e difesi dall’ avv. NOME COGNOME in virtù di procura posta a corredo dell’atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI
contro
(P.IVA
), rappresentata e difesa dall’avv.
P.
NOME COGNOME in virtù di procura generale alle liti posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione –Polizza Fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale contrariis reiectis in accoglimento della presente opposizione;
-in via preliminare e pregiudiziale revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 27/05/2022 -R. Ingiunzione n. 729/2022, R.G. n. 2109/2022, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa;
-in via preliminare accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda per nullità della mediazione;
-sempre in via preliminare e nel merito accertare e dichiarare la prescrizione del credito;
-nel merito, accertare e dichiarare la nullità, la prescrizione, l’insussistenza, la risoluzione e/o l’inefficacia e/o la decadenza degli obblighi fidejussori e delle obbligazioni contrattuali degli odierni esponenti nei confronti della Banca opposta;
-condannare la banca opposta al risarcimento dei danni a favore di ogni opponente, che si quantificano nella somma di Euro 5.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di giudizio . ‘
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
‘ IN INDIRIZZO E/O PREGIUDIZIALE:
-rigettare l’eccezione avanzata da parte opponente di nullità ex art. 2 della Legge n. 287/1990 in relazione alla fideiussione sottoscritta liberamente e volontariamente dai Sigg.ri
e ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c., in quanto già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge;
-rigettare l’eccezione avanzata da parte opponente di prescrizione del credito in quanto tardiva e come tale inammissibile ed in ogni caso in quanto infondata sia in fatto che in diritto e smentita per tabulas per tutti i motivi analiticamente indicati in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
NEL MERITO:
– rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l’effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 729/2022, R.G. n. 2109/2022, emesso dal Tribunale di Ancona il 27 maggio 2022, e pubblicato in pari data, notificato ai
Sigg.ri , e il 21 giugno 2022 ed alla Sig.ra in data 23 giugno 2022, intimante di pagare, in relazione al contratto di leasing n. 1130108 al Sig. la somma complessiva di Euro 190.401,84, ed ai Sigg.ri , e , in qualità di fideiussori, in solido con il Sig. la somma complessiva di Euro 78.891,10, oltre interessi, spese e competenze legali del procedimento ed alle successive occorrende, munendolo di formula esecutiva;
– in subordine, condannare i Sigg.ri , e a corrispondere, in solido tra loro, la somma complessiva di Euro 78.891,10, oltre interessi, spese e competenze legali del procedimento ed alle successive occorrende, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO:
– rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge . ‘
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri , e
in qualità di fideiussori del sig. (titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di Fumai Biagio), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 729/2022, emesso dall’intestato Tribunale su ricorso della mediante il quale, inter alia , era stato loro ingiunto il pagamento, in solido con il debitore principale e nei limiti delle garanzie prestate, della somma di € 78.891,10 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
La pretesa creditoria azionata in monitorio originava, secondo la prospettazione della ricorrente, dall ‘inadempimento della impresa utilizzatrice (successivamente cancellata dal registro delle imprese) rispetto agli obblighi di pagamento scaturenti dal contratto di locazione finanziaria stipulato con la società odierna opposta e garantito da fideiussioni omnibus rilasciate dagli odierni opponenti.
A sostegno dell’opposizione gli opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-la propria qualifica di consumatori, riconosciuta peraltro dalla stessa società ricorrente, che lo aveva specificamente dichiarato al Giudice del monitorio;
-la nullità delle fideiussioni in questione, rilasciate in data 24.12.2004, in quanto conformi al modello ABI dichiarato illegittimo;
-l’intervenuta prescrizione del credito nonché la decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. stante la nullità della relativa clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni;
– la illegittima segnalazione degli opponenti presso la Centrale dei Rischi con conseguente domanda risarcitoria dei pregiudizi dalla stessa arrecati.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via pregiudiziale, l ‘improcedibilità dell ‘opposizione per l’omesso espleta mento del tentativo di mediazione obbligatoria; in ogni caso, nel merito, contestava le avverse pretese chiedendone il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa in data 8.11.2023 il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c..
Depositate le relative memorie ad opera delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all ‘ud ienza del 11.3.2025, della quale veniva disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 comma terzo e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa il 12.3.2025 e comunicata in pari data alle parti- la causa veniva, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L’opposizione risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Va, preliminarmente, scrutinata l’eccezione di improcedibilità dell ‘opposizione per mancata attivazione della mediazione obbligatoria sollevata dalla parte convenuta opposta.
L ‘eccezione è infondata.
Come noto, infatti, ai sensi del comma 4, lettera a) D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione obbligatoria non trova applicazione ‘nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione’, posto che la stessa risulta
incompatibile con un procedimento caratterizzato da un contraddittorio solo successivo ed eventuale.
In ogni caso il relativo onere di attivazione è posto in capo alla parte opposta e ricorrente in monitorio secondo i più recenti insegnamenti della S.C. (Cass. SS.UU. n. 19596/2020).
Inoltre, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, la stessa S.C. ha escluso che risultino soggette alla relativa condizione di procedibilità le controversie aventi ad oggetto la posizione dei fideiussori di un cliente della banca (cfr. Cass. n. 31209/2022).
Transitando, quindi, allo scrutinio del merito della vertenza, occorre muovere, in ordine logico ma anche in ossequio al principio della ragione più liquida, dalle contestazioni afferenti alla perdurante efficacia del vincolo fideiussorio assunto dagli odierni opponenti.
In proposito si osserva, in via dirimente, quanto segue.
In primo luogo, deve ritenersi che gli odierni opponenti rivestano la qualifica di consumatori; ciò in quanto la stessa parte ricorrente ne ha riconosciuto tale qualifica allorché ha rappresentato al Giudice del monitorio le ragioni della competenza dell ‘adito Tribunale.
In ogni caso nessuna specifica allegazione in senso contrario è stata effettuata dalla odierna opposta nell ‘ambito del presente giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi la qualifica di consumatore in capo agli odierni opponenti dal momento che: ‘ nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore (persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio) ‘ (v. Cass. civ., sez. un., n. 5868/2023).
Ciò posto, deve considerarsi che la RAGIONE_SOCIALE ha di recente affermato che la clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 c.c. costituisce clausola vessatoria, con conseguente nullità parziale ( rectius di protezione) del contratto (cfr. Cass. 28.02.2020 n. 5598).
Dunque nel caso di specie va esclusa l’efficacia della clausola di deroga, contenuta al la clausola n. 1 di
ciascuno dei contratti di fideiussione (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio) trattandosi, all’evidenza, di clausola nulla ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, in quanto limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l’eccezione di intervenuta estinzione dell’obbligazione fideiussoria prestata .
Pertanto , alla luce di tale inefficacia, va riaffermata la vigenza del termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c..
Né può pervenirsi a differente conclusione qualificando, come proposto dalla parte convenuta opposta, le fideiussioni in oggetto in termini di contratto autonomo di garanzia.
E infatti nel caso di specie tale qualificazione risulta irrilevante dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la soggezione del contratto autonomo di garanzia alla disciplina consumeristica ritenendo applicabile la previsione dell’art. 33, comma 2, lett. t) quanto alle limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni non solo con riguardo allo stesso contratto di garanzia autonoma, bensì anche in riferimento a quelle relative al rapporto garantito (v. Cass. n. 5423/2022).
Tanto chiarito, non vi è in atti alcuna prova che la società creditrice abbia agito in via giudiziale nel termine decadenziale decorrente dalla scadenza dell ‘obbligazione principale , verificatasi alla naturale data di scadenza del contratto, intervenuta il 13.1.2010 (come dichiarato espressamente dalla convenuta opposta in sede di prima memoria istruttoria nonché attestato dallo stesso doc. n. 7 fascicolo monitorio), dal momento che il ricorso monitorio è stato depositato solo nel mese di maggio 2022 e risulta preceduto unicamente da una (ormai più che tardiva) comunicazione inviata al debitore principale con data 30.3.2018 e da una, ancora successiva, diffida inviata ai fideiussori nel febbraio del 2022.
La società creditrice risulta, pertanto, decaduta ex art. 1957 c.c., con conseguente illegittimità dell’azione monitoria intrapresa nei confronti de gli odierni opponenti.
L’accoglimento dell’opposizione per le sopra esposte e dirimenti ragioni esime il Tribunale dall’esame di ogni ulteriore censura della parte opponente, che deve intendersi assorbita in ossequio al principio cd. ‘della ragione più liquida’.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l’opposizione risulta fondata e, come tale, deve essere accolta.
A tale accoglimento consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti, la stessa deve essere rigettata in quanto sprovvista della benché minima allegazione e prova, non solo in ordine ai pregiudizi lamentati ma, prima ancora, in ordine alla stessa sussistenza di detta segnalazione e agli eventuali periodi di riferimento.
Il rigetto di tale domanda, determinando l ‘ipotesi tipica della reciproca soccombenza, giustifica l ‘integrale compensazione dell e spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l’opposizione e, per l’effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 729/2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla parte opponente.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 3.7.2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME