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Estinzione servitù per cessata interclusione

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado che dichiarava estinta una servitù di passaggio per intervenuta cessazione dello stato di interclusione del fondo dominante, a seguito di mutate condizioni urbanistiche. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda di usucapione della servitù formulata per la prima volta in appello.

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Pubblicato il 6 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D’Appello di Trieste SEZIONE PRIMA CIVILE R.G. 91/2024 La Corte D’Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._134_2025_- N._R.G._00000091_2024 DEL_02_05_2025 PUBBLICATA_IL_02_05_2025

nella causa iscritta al n. 91/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 4.3.2024 e iscritto a ruolo il 13.3.2024, nato ad Aviano (PN) il 21.04.1961 residente in Aviano (PN) in INDIRIZZO e nata ad Aviano (PN) il 26.06.1965, residente in Aviano (PN) in INDIRIZZO, rappresentati e difesi, per mandato allegato all’atto di citazione in appello, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Pordenone, con Studio in Pordenone – INDIRIZZO;

appellanti – convenuti in primo grado contro , nata a Maniago (PN) il 3 marzo 1981 e residente ad Aviano (PN) il INDIRIZZO e , nata a Schio (VI) il 3 aprile 1950 e residente ad Aviano (PN) in INDIRIZZO – nella sua qualità di procuratrice speciale del sig. , nato a Monfalcone (GO) il 26 aprile 1942 e residente ad Aviano (PN) in INDIRIZZO;

entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo Studio della medesima, sito in Pordenone (PN), al INDIRIZZO;

appellate – attori in primo grado OGGETTO:

appello avverso ordinanza del Tribunale di Pordenone n. 133/2024, .2.2024

e notificata ad iniziativa di parte odierna appellata in data 12.2.2024:

– servitù

CONCLUSIONI

Per l’appellante, come in memoria depositata il 31.12.2024:

Nel merito:

in accoglimento del presente appello ed in riforma dell’impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 133/2024 del Tribunale di Pordenone di data 24.01.2024, depositata in Cancelleria in data 02.02.2024, comunicata/notificata dalla Cancelleria in data 05.02.2024, che ha deciso la causa civile n. 474/2022 R.G., respingersi ogni domanda dei ricorrenti/odierni appellati di soppressione ex art. 1055 c.c., per cessata interclusione della servitù di passaggio tutt’ora gravante sui fondi serventi di proprietà degli appellati Foglio 47 Comune di Aviano mappali n. 144 e 1022. Nel merito in via subordinata:

accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, l’intervenuta usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo dominante di proprietà degli appellanti Foglio 47 comune di Aviano mappale n. 140 ed a carico dei fondi serventi dell’appellato Foglio 47 comune di Aviano mappale n. 144 e 1022 con accesso/regresso dalla pubblica INDIRIZZO per possesso continuo, ininterrotto, pubblico, pacifico e ultraventennale.

Nel merito in via ulteriormente subordinata:

accertarsi e dichiararsi che il fondo dominante mappale n. 140 di proprietà degli appellanti viene ad oggi a trovarsi totalmente o parzialmente intercluso verso la pubblica INDIRIZZO intercluso e, per l’effetto, respingersi la domanda volta a dichiarare l’estinzione della servitù coattiva di passaggio sui fondi serventi

Foglio 47 Comune di Aviano mappali 144 e 1022 di proprietà degli appellati, non ricorrendone i presupposti in fatto e in diritto.

In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e con conseguente condanna degli appellati alla restituzione/rifusione delle somme pagate a titolo di rifusione spese legali del I grado, nella misura liquidata dall’impugnata ordinanza, in forza della provvisoria esecutorietà dall’impugnata ordinanza oltre interessi legali.

In via istruttoria:

Disporsi nuova CTU tecnica volta ad accertare o meno l’attuale interclusione totale o parziale del fondo dominante nonché ad accertare se la realizzazione del nuovo ipotizzato accesso del fondo dominante sulla pubblica via sia o meno disagevole, dispendioso e penalizzante per il medesimo anche con riferimento al suo valore economico e alle sue possibilità edificatorie.

Eccepiamo l’inammissibilità/inutilizzabilità ex art. 345 c.p.c. comma 3 del doc. 8) di parte appellata (copia analisi tecnico-storica geom. del 03.06.2024 in quanto nuovo documento e ne chiediamo l’espunzione.

Per parte appellata, come da memoria depositata il 2.1.2025:

Merito:

Alla stregua di quanto diffusamente esposto e dimostrato in sede di comparsa di costituzione e risposta, datata 4 giugno 2024, sia nella narrativa del fatto, sia in diritto, sub A) e sub B) – attesa, in sintesi, l’attuale cessazione dell’originaria manifesta interclusione del fondo avversario – sub C) e sub E) – attese, in sintesi, l’irrilevanza, nel caso de quo del decorso del tempo oltre che l’impossibilità di invocare, nella fattispecie oggetto di causa, l’istituto dell’usucapione anche ed, in particolare, avuto riguardo alla rinuncia alla domanda de qua ex adverso effettuata in sede precisazione delle conclusioni in primo grado, poiché la stessa non veniva ivi reiterata – sub D) – attesa, in sintesi, la conclamata e pacifica insussistenza, relativamente al fondo avversario, di alcuna interclusione assoluta e/o relativa, piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Trieste adita, Prima Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, rigettare l’appello, datato 4 marzo 2024, interposto dai Signori per il tramite dell’Avv. NOME COGNOME avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Pordenone, nella persona del Giudice, Dott. NOME COGNOME, rep. n. 133/2024, datata 24 gennaio 2024, depositata in data 2 febbraio 2024 e comunicata/notificata dalla cancelleria in data 5 febbraio 2024, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare integralmente il contenuto dell’ordinanza de qua. Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato per entrambi i gradi di giudizio, oltre alla condanna ex art 96 c.p.c., in ragione della manifesta temerarietà dell’impugnazione interposta.

In via istruttoria:

Si dà atto di aver prodotto il fascicolo del primo grado del giudizio con gli ivi allegati e rubricati atti e documenti, unitamente a copia dell’atto di citazione in appello e dell’ordinanza appellata.

Si contestano anche nella presente sede tutte le eccezioni ex adverso formulate, richiamando ogni richiesta, argomento e documentazione esposti e prodotti in sede di comparsa di costituzione e risposta, datata 4 giugno 2024, ed in particolare, si insiste sull’ammissibilità del documento allegato sub 8) della stessa, in quanto non trattasi di prova nuova stricto sensu, bensì di documento attestante circostanze già introdotte in primo grado (originaria interclusione del fondo avversario), ritenuto pertanto ammissibile, rilevante e necessario per confutare le “nuove” (ci riferiamo, nello specifico, alla tesi volta a sostenere l’assenza di originaria interclusione del fondo di proprietà e il successivo trasferimento dell’esercizio della servitù in luogo diverso rispetto a quello precedente) argomentazioni avversarie svolte per la prima volta in grado di appello (rispetto a quelle indicate in primo grado), peraltro del tutto sfornite di qualsivoglia documentazione e/o ulteriore prova corroborante. Ci si oppone nuovamente alla richiesta avversaria di rinnovo della CTU, in quanto ritenuta superflua – in considerazione della completezza ed esaustività di quella già svolta in primo grado e allegata agli atti di causa – nonché contraria al principio dell’economia processuale.

DI CAUSA Il procedimento di primo grado 1.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3.3.2022 le sig.re , quest’ultima quale procuratrice speciale di hanno agito nei confronti dei sigg.ri rappresentando, in sintesi:

– di essere comproprietari del fondo sito in Comune di Aviano, al Catasto F.47, mapp. 1022, e, di essere, il solo proprietario del confinante mappale 144 (fondi serventi);

– che i resistenti sono comproprietari del confinante mappale 140 (fondo dominante);

– che a favore del fondo mappale 140 dei sig.ri per l’accesso alla pubblica via, era stata costituita una servitù di passaggio a peso dei mappali (oggi 144 e 1022) dei ricorrenti, con due contratti di compravendita immobiliare dd. 4.9.1948, rogitati dal notaio , rep. NUMERO_DOCUMENTO e 4403;

– che tutti i suddetti fondi appartenevano, in origine, al medesimo proprietario, il sig. , il quale, con i due contratti appena citati, aveva venduto i due compendi a due diversi acquirenti, poi danti causa delle odierne parti.

Dall’esame degli atti emerge che, in natura, i fondi sopraindicati insistono nel centro abitato di Aviano (UD), e sono sommariamente descrivibili come due appezzamenti, di forma, più o meno, rettangolare, entrambi confinanti, per uno dei rispettivi lati corti, con la INDIRIZZO di Aviano, mentre il solo fondo servente – maggiormente esteso in lunghezza -, confina anche, sull’opposto lato corto, con la pubblica via (già INDIRIZZO, oggi INDIRIZZO).

Si riporta, di seguito, per chiarezza, un estratto della mappa illustrativa allegata alla relazione del CTU di primo grado:

quindi allegato le ricorrenti che:

– la servitù di passaggio gravante i loro fondi, pur essendo stata prevista nei citati contratti di compravendita aveva natura di servitù coattiva, ponendo rimedio ad un’interclusione del fondo dominante;

– attualmente, a seguito di modifica della viabilità (demolizione del vecchio Ospedale di Aviano), l’interclusione del fondo dominante era venuta meno.

Conseguentemente, a norma dell’art. 1055 c.c., i ricorrenti hanno agito per far accertare e dichiarare, per il venir meno dell’interclusione del fondo dominante, l’estinzione della servitù di passaggio gravante sui fondi serventi.

2.

Con comparsa depositata l’11.5.2022 si sono costituiti i sigg.ri resistendo in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti e svolgendo le seguenti difese, anche in via riconvenzionale.

2.1.

Hanno sostenuto che la servitù oggetto di causa era stata costituita non quale servitù coattiva, non essendo il fondo dominante realmente intercluso al momento della compravendita, ma per destinazione del padre di famiglia, ex art.1062 c.c., sussistendone i presupposti in fatto e diritto.

Ciò che era poi avvenuto era stato un mero spostamento del luogo di esercizio della servitù dal sito iniziale (il portone aperto sulla INDIRIZZO) al tracciato sui fondi serventi fino alla INDIRIZZO in direzione opposta alla INDIRIZZO.

Conseguentemente non sarebbe applicabile l’art.1055 c.c. e sarebbero irrilevanti le successive modificazioni nella viabilità cittadina.

2.2.

Oltre a ciò, hanno dedotto i resistenti che un’eventuale apertura del passaggio diretto dal fondo dominante sulla INDIRIZZO non sarebbe possibile, per le opere da realizzare (abbattimento di un muro di cinta e di una legnaia), per il dislivello tra i due fondi, l’assenza di spazio utile a creare una, necessaria, rampa di accesso e l’eccessivo sacrificio del fondo dominante.

2.3.

Da ultimo, i resistenti hanno allegato di avere, comunque, esercitato per oltre 20 anni il passaggio sui fondi serventi e di essere, quindi, divenuti titolari della servitù in esame per usucapione.

2.4.

Si riportano, di seguito, per comodità, le conclusioni rassegnate nel merito, in primo, grado dai resistenti nell’atto di costituzione:

“Nel merito:

respingersi, per le causali di cui in premesse, ogni domanda dei ricorrenti volta alla eliminazione ex art 1055 c.c. della servitù di passaggio gravante sui propri fondi mapp. n.144 e 1022, essendosi costituita detta servitù, come eccepito in premesse, per destinazione del padre di famiglia e giusta contratti prodotti in atti e, comunque, avendone ricorrenti acquisita titolarità per usucapione ultraventennale.

Spese di causa rifuse.

agevolare un immediato raffronto si riportano le conclusioni contenute nelle note depositate il 15.11.2023, alle quali è stato fato riferimento all’udienza di precisazione delle conclusioni:

“Ne merito respingersi, per le causali di cui in premesse, ogni domanda dei ricorrenti volta alla eliminazione ex art 1055 c.c. della servitù di passaggio gravante sui propri fondi mappali n. 144 e 1022, essendosi costituita detta servitù, come eccepito, per destinazione del padre di famiglia e giusta contratti prodotti in atti.

Accertato e dichiarato comunque per le considerazioni di cui in premesse che il fondo mappale nr. 140 risulta comunque a tutt’oggi totalmente o parzialmente intercluso, respingersi la domanda volta a dichiarare l’estinzione della servitù coattiva di passaggio sui mappali 144 e 1022 di proprietà attorea non ricorrendone i presupposti in fatto e diritto.

Spese di causa rifuse.

3.

Il Tribunale di Pordenone, con l’ordinanza definitoria del procedimento qui impugnata – acquisiti documenti e affidato incarico di CTU -, ha deciso nei seguenti termini.

3.1.

In primo luogo, ha escluso che, nel caso di specie, la servitù in esame si fosse costituita per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 cc.

Ciò in quanto, al momento in cui il fondo originario era stato diviso in due parti, e quindi al momento della stipula dei contratti di compravendita immobiliare del 1948, non vi era già una situazione di fatto corrispondente all’esistenza della servitù in parola.

In tale momento, infatti, il passaggio era esercitato con altro percorso, attraverso il portone affacciantesi sulla INDIRIZZO.

Quando, in un momento successivo rispetto alle vendite, l’accesso al predetto portone è stato chiuso, sulla base delle clausole contrattuali che prevedevano tale specifica evenienza, è stata costituita, nella parte retrostante dei fondi, la nuova e distinta servitù di passaggio oggetto del presente procedimento.

3.2.

Né, secondo il giudice di primo grado, la ritenuta natura coattiva della servitù sarebbe incompatibile con la fonte contrattuale, come chiarito da citata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 24966/19, n. 2922/2014 e n. 5053/2013).

3.3.

Ciò posto, il Tribunale ha condiviso e fatto proprie le valutazioni e conclusioni del CTU sui seguenti punti:

– a seguito della demolizione del vecchio ospedale e della modificata viabilità, il fondo dei sig.ri ha acquisito la possibilità di accedere direttamente alla pubblica via;

– la Polizia Locale di Aviano ha espresso un parere preventivo favorevole al rilascio di autorizzazione all’apertura di un nuovo accesso carraio in favore del fondo dominante;

– i costi e i disagi di tale accesso, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, con soluzioni architettoniche non particolarmente complesse, e analogo al dislivello già attualmente esistente per l’accesso al fondo servente;

sarebbe possibile una rampa sia in linea retta che curvilinea, senza incidere sulle potenzialità edificatorie del fondo.

3.4.

Tanto premesso, il Tribunale ha accolto la domanda attorea e condannato i resistenti soccombenti alle spese di lite.

L’atto di appello dei sigg.ri 4. Con atto di citazione notificato il 4.3.2024 i resistenti in primo grado hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale di Pordenone, formulando le conclusioni riportate in epigrafe, per i seguenti motivi.

4.1.

Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale, interpretando in modo errato i contratti di compravendita immobiliare del 1948, fosse partito da un presupposto fattuale non corrispondente alla realtà dei fatti.

Dalla lettura del primo contratto (n.4402 rep. e n.3173 fasc.), infatti, si dovrebbe desumere che l’intero compendio immobiliare, all’epoca, già godeva non di uno solo ma di due accessi o passaggi, uno su INDIRIZZO e l’altro su INDIRIZZO (oggi INDIRIZZO).

Verrebbe così a mancare il presupposto dell’interclusione del fondo e, la servitù della quale si discute, non potrebbe che avere origine nella volontà dell’unico proprietario originario, per destinazione del padre di famiglia.

In altri termini:

al momento della divisione dell’unico compendio in due lotti, poiché i sedimi di entrambi gli accessi rientravano nel solo secondo lotto, il sig. unico proprietario, con la prima vendita costituiva, a favore del fondo dominante, una servitù sul portone di accesso alla INDIRIZZO, e, nel caso tale accesso fosse soppresso – cosa poi verificatasi -, prevedeva, a carico del fondo servente, il semplice trasferimento dell’accesso allo sbocco, già esistente, in INDIRIZZO.

4.2.

D’altro canto, non vi era poi stato alcun ulteriore atto formale tra le parti, al momento della costituzione o attivazione della servitù di passaggio verso INDIRIZZO, e ciò, mentre sarebbe compatibile con un mero trasferimento della servitù già costituita per destinazione del padre di famiglia, non lo sarebbe con l’ipotesi, fatta propria dal Tribunale, della costituzione di una nuova servitù per interclusione, perché per validamente costituire tale nuova servitù vi sarebbe stata la necessità di un nuovo negozio costitutivo in forma scritta ad substantiam actus. 4.3.

Paradossalmente, hanno aggiunto gli appellanti, la vera interclusione del fondo si verificherebbe proprio a seguito dell’impugnata sentenza, non essendo agevolmente realizzabile un accesso dal fondo dominante alla INDIRIZZO

Contestano, sul punto, la CTU, che avrebbe sottovalutato, o nemmeno considerato, i problemi da superare e le opere da costruire, per realizzare una rampa di accesso con pendenze a norma, come pure il sacrificio in riduzione del fondo dominante per il collocamento della rampa.

4.4.

Con ulteriore motivo gli appellanti hanno evidenziato che è pacifica, tra le parti, e ne darebbe atto anche il giudice di primo grado, la circostanza che il passaggio oggetto di causa era stato esercitato per oltre 20 anni dai titolari del fondo dominante.

Di conseguenza avrebbe errato il Tribunale nel ritenere ininfluente il tempo trascorso e nel non esaminare e accogliere, quantomeno, la domanda subordinata di acquisto della servitù di passaggio per usucapione, che sarebbe stata formulata nella comparsa di costituzione e in primo grado.

Le difese in appello delle sigg.re COGNOME. Con comparsa depositata il 4.6.2024 si sono costituite, nel presente grado di giudizio, le ricorrenti, resistendo e chiedendo la conferma dell’ordinanza impugnata e il rigetto dell’appello.

5.1.

Il titolo costitutivo della servitù in questione non poteva essere la destinazione del padre di famiglia, sia per le previsioni di contratto in tal senso – ove correttamente interpretate -, sia perché il passaggio a favore del fondo dominante verso la INDIRIZZO era stato attivato solo anni dopo la divisione del compendio, e sia perché tale attivazione aveva richiesto l’esecuzione di specifiche opere già previste nel contratto di vendita (cancelli da rinnovare e ampliare e muro con rete metallica lungo il confine). Se così non fosse stato, se già all’epoca delle compravendite il futuro fondo dominante avesse avuto due passaggi disponibili, non avrebbe avuto alcun senso giuridico o economico la previsione dell’obbligo della ulteriore concessione del passaggio verso INDIRIZZO

D’altro canto, l’attivazione del secondo passaggio era subordinata all’avveramento di una condizione sospensiva e, quindi, ad un fatto incerto.

5.2.

Parte appellata ha contestato l’allegazione di controparte secondo la quale, all’epoca dei contratti di compravendita, il fondo dominante avesse già due accessi distinti alle vie pubbliche:

in realtà detto fondo, come si evincerebbe anche dai contratti di compravendita del 1948, godeva del solo accesso alla INDIRIZZO, costituito da un portone e dal frontale e allineato cancello interno.

L’accesso retrostante, invece, oltre ad essere un mero passaggio pedonale dotato di un piccolo cancello, era fruibile solo dalla proprietà anche perché, tra le due proprietà, internamente, vi era una separazione fisica, con recinto in rete metallica.

A riprova di quanto sopra le appellate hanno prodotto in questa sede una relazione tecnica, con fotografie anche d’epoca, a cura del proprio CTP geom. (all.8).

5.3.

Non sussisterebbe, poi, la lamentata violazione dell’art.1350 c.c., essendo la servitù oggetto di causa prevista, anche se con disposizione sottoposta a condizione sospensiva, nel rogito notarile della vendita immobiliare, e quindi con tutti i requisiti di forma necessari.

.4.

Ulteriore argomento a favore della natura di servitù coattiva sarebbe l’assenza di previsione di corrispettivo.

5.5. Correttamente, poi, il giudice di primo grado aveva ritenuto non rilevante il trascorrere del tempo, trattandosi di servitù coattiva sempre estinguibile al venir meno dell’interclusione.

E che la demolizione del vecchio ospedale, con la conseguente risistemazione viaria avessero fatto venir meno l’interclusione del fondo dominante è allegazione non contestata già in primo grado.

5.6.

Le appellate, inoltre, hanno contestato i rilievi sollevati dagli appellanti nei confronti del CTU.

Tali rilievi sarebbero da ritenersi, in parte, smentiti dalle puntuali risposte che il CTU aveva reso ai quesiti a lui posti, in parte non supportati da elementi di prova, ed in parte pretestuosi.

In particolare, laddove lamentano la mancanza di indicazioni precise Per la realizzazione della rampa di collegamento del fondo dominante con INDIRIZZO sorvolerebbero sul particolare che si trattava di argomento da approfondire solo in caso di adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa del CTU.

Proposta alla quale solo le odierne appellate, pro bono pacis, avevano aderito.

Quanto ai costi e disagi dell’apertura del passaggio diretto al fondo dominante, le appellate hanno ribadito che analogo varco è stato aperto tra il fondo servente e la medesima INDIRIZZO, e che non sarebbe necessario abbattere l’intero muro di recinzione essendo, all’evidenza, sufficiente la sola creazione di un varco, mentre l’orto attualmente esistente nel fondo dominante potrebbe essere in parte conservato in loco e, in parte, spostato nello spiazzale interno del fondo, come da planimetrie prodotte già in sede di CTU, al posto della legnaia verosimilmente irregolare. Senza contare che la chiusura del cancello attualmente esistente tra fondo dominante e fondo servente consentirebbe al primo di recuperare a parcheggio un’area oggi occupata dal passaggio.

Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che l’accoglimento della domanda avrebbe avuto l’effetto di comportare, a carico del fondo degli appellanti, il medesimo sacrificio già imposto al fondo ex servente per l’accesso alla pubblica via.

5.7.

Da ultimo, venendo al tema della domanda di usucapione, le appellate hanno rilevato che controparte, in primo grado, non aveva più reiterato la domanda subordinata di accertamento dell’usucapione nelle proprie note conclusive dd. 14.11.2023, poi richiamate all’udienza del 24.1.2024.

Da ciò conseguirebbero la rinuncia alla domanda e l’inammissibilità della relativa formulazione in appello.

Il processo di secondo grado 6. All’udienza del 2.7.2024 parte appellante, insistendo nelle proprie richieste e istanze, ha contestato l’ammissibilità del doc. 8 di controparte, in quanto documento nuovo non ammissibile.

La difesa delle appellate, nel riportarsi alle proprie deduzioni, ha evidenziato che si tratterebbe di produzione a prova contraria rispetto alle allegazioni che gli appellanti hanno svolto nella presente sede.

7. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art.352 c.p.c. e il consigliere istruttore – sostituita l’udienza con il deposito di note scritte – con provvedimento dd.

4.3.2025 ha riservato la decisione al collegio sulle soprariportate conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 8. L’appello è infondato, per i motivi di seguito esposti.

9. La servitù di passaggio oggetto di causa non può essere qualificata come costituita per destinazione del padre di famiglia, per i motivi già evidenziati dal Tribunale di Pordenone, ai quali gli appellanti non hanno opposto rilievi convincenti.

9.1.

Il meccanismo costitutivo della servitù per destinazione del padre di famiglia, infatti, opera ope legis, in base alla situazione esistente al momento della divisione del fondo unitario in più parti.

Inoltre, si tratta di modo costitutivo residuale rispetto a quello pattizio:

l’art. 1062 c.c. co.2 c.c., prevede, infatti, che:

“Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s’intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati” – grassetto nostro-).

9.2.

Nel nostro caso vi è stata esplicita disposizione relativa alla servitù nel primo contratto di compravendita dd. 4.9.1948, con la seguente previsione:

“L’accesso ai detti beni è dato per il portone esistente nel fabbricato al mappale 644-b- del vecchio catasto corrispondente al N.143- del Figlio 47 del nuovo catasto, di proprietà della venditrice.

” (portone su INDIRIZZO Aviano).

Tale espressa previsione contrattuale esclude, quindi, che operi il meccanismo della costituzione per destinazione del padre di famiglia.

9.3.

Il fatto poi, che, in epoca coeva con la citata compravendita, il fondo originariamente unitario avesse anche un altro accesso alla via INDIRIZZO, e in particolare alla INDIRIZZO, fatto che qui si ipotizza solamente, non esclude che il primo lotto venduto (attuale fondo dominante), senza l’espressa previsione dell’accesso tramite portone sulla INDIRIZZO, sarebbe stato, comunque, almeno parzialmente, intercluso.

Ciò si ricava dal contenuto stesso del più volte citato contratto, il quale prevedeva che, in caso di chiusura dell’accesso sulla INDIRIZZO (“Qualora il detto passaggio dovesse venir soppresso”) sarebbe sorto, in capo alla venditrice, l’obbligo non solo di concedere il passaggio “dalla INDIRIZZO”, ma anche di farlo “per una larghezza sufficiente per il passaggio anche di autocarri e fino al limite della proprietà ponendo, inoltre, a carico della venditrice, le spese sia per tale messa a disposizione, e sia “per la rinnovazione e messa in opera dei necessari cancelli”. Aggiungendo, infine, a carico di entrambe le parti, le ulteriori spese per un realizzando e conseguente muro di confine, con rete soprastante.

9.4.

D’altro canto, è ben possibile costituire volontariamente una servitù coattiva (cfr. Cass. Sez.2 -, Ordinanza n.10929 del 26/04/2023 (Rv. 667759 -01), come pure non pare vi siano ostacoli a ritenere compatibile la disciplina del trasferimento della servitù in.5.

E che la funzione della servitù in esame fosse proprio quella di porre rimedio ad un’interclusione del fondo dominante, pare evidente per il fatto che fosse prevista contrattualmente, tra l’altro, “la messa in opera dei necessari cancelli” per il passaggio con autocarri sulla INDIRIZZO, solo nel caso in cui fosse stato chiuso il primo varco assegnato verso INDIRIZZO.

10. Proseguendo con l’esame dei motivi di appello, è la stessa previsione contrattuale del 1948 a soddisfare i requisiti di forma per la costituzione della servitù oggetto di causa.

11.

Quanto, poi, alle opere necessarie per realizzare l’accesso diretto del fondo dominante alla pubblica via, poiché non viene allegata alcuna impossibilità, ma solo una, contestata dalla controparte, eccessiva onerosità, l’eccezione di parte appellante non vale ad impedire l’operatività del meccanismo estintivo previsto dall’art.1055 c.c. Si potrebbe escludere il venir meno dell’interclusione solo in caso di impossibilità di accesso alla pubblica via, il che non viene dedotto neppure dagli stessi appellanti.

Ma quand’anche volesse estendersi l’esame anche alla mera onerosità dell’apertura del nuovo accesso, le allegazioni degli appellanti riguardano:

la realizzazione di una rampa che superi un dislivello compreso tra 30 e 50 centimetri, di un varco in un muro in pietra e l’apposizione di un cancello.

Tutte opere che non solo nella condivisibile stima del CTU, ma anche ictu oculi, paiono non eccessivamente gravose, dal momento che, attualmente, è pacifico che il fondo dominante confini con un parcheggio pubblico scoperto e con la pubblica INDIRIZZO

12.

La mancanza di indicazioni dettagliate sui lavori da porre in essere per realizzare l’accesso diretto del fondo dominante alla via pubblica non inficia, poi, la CTU – non rientrando tale punto tra i quesiti formulati al consulente – e non rende necessaria alcuna integrazione della stessa, in mancanza di domanda di accertamento o condanna a tal fine funzionali.

D’altro canto, risulta che le parti avessero formulato istanze in tal senso al CTU in un’ottica conciliativa che ha trovato, all’epoca, la disponibilità dei soli odierni appellati.

13.

Da ultimo, non è ammissibile, in questa sede, la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù in esame.

A parere di questa Corte, gli odierni appellanti avevano, nella comparsa di primo grado, proposto la questione dell’usucapione in via di mera eccezione riconvenzionale, nei seguenti termini (grassetto nostro):

“Nel merito:

respingersi, per le causali di cui in premesse, ogni domanda dei ricorrenti volta alla eliminazione ex art 1055 c.c. della servitù di passaggio gravante sui propri fondi mapp. n.144 e 1022, essendosi costituita detta servitù, come eccepito in premesse, per destinazione del padre di famiglia e giusta contratti prodotti in atti e, comunque, avendone i ricorrenti acquisita la titolarità per usucapione ultraventennale…”.

Il dato testuale sopra riportato è significativo, non solo perché non contiene alcuna richiesta di accertamento dell’usucapione in via principale, ma anche perchè, da un lato, qualifica come eccezione la difesa relativa alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, e dall’altro, assimila a tale eccezione, anche nell’uso della forma verbale al gerundio, la deduzione dell’intervenuta usucapione.

E’ testuale, poi, che nessun riferimento, nemmeno in via di eccezione, all’usucapione (mantenuta invece l’eccezione sulla destinazione del padre di famiglia) è contenuto nelle conclusioni effettivamente rassegnate in primo grado dagli odierni appellanti:

…respingersi, per le causali di cui in premesse, ogni domanda dei ricorrenti volta alla eliminazione ex art 1055 c.c. della servitù di passaggio gravante sui propri fondi mappali n. 144 e 1022, essendosi costituita detta servitù, come eccepito, per destinazione del padre di famiglia e giusta contratti prodotti in atti.

Accertato e dichiarato comunque per le considerazioni di cui in premesse che il fondo mappale nr. 140 risulta comunque a tutt’oggi totalmente o parzialmente intercluso, respingersi la domanda volta a dichiarare l’estinzione della servitù coattiva di passaggio sui mappali 144 e 1022 di proprietà attorea non ricorrendone i presupposti in fatto e diritto.

Spese di causa rifuse.

Ma anche leggendo per intero la memoria di sei pagine, che ha fatto le veci – nel rito sommario adottato in primo grado – della comparsa conclusionale, e che si chiude con la formulazione delle conclusioni sopra riportate – memoria depositata il 15.11.2023-, al di là di un iniziale e del tutto generico richiamo ai propri atti, non vi è alcun cenno al tema dell’usucapione, sicchè non può fondatamente sostenersi che da una complessiva lettura degli atti di causa fosse chiaramente evincibile la permanenza dell’eccezione riconvenzionale (non certo mera difesa) circa l’usucapione della servitù. 14.

Da quanto sopra discende il rigetto dell’appello, la conferma dell’ordinanza impugnata, la condanna degli appellanti, per la soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo parametri medi di riferimento – minimi per la trattazione in mancanza di istruttoria -, tenuto conto del valore indicato (valore indeterminabile, qualificato basso):

€.2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase introduttiva, €. 1.523,00 per la trattazione, €.3470,00 per la fase decisionale).

PNOMERAGIONE_SOCIALE

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 91/2024 RG, così decide:

1. rigetta l’appello proposto da e, per l’effetto:

– conferma integralmente l’ordinanza appellata, del Tribunale di Pordenone n.133/2024, datata 24.1.2024 e depositata il 2.2.2024;

2 – condanna in solido tra loro, a rifondere agli €.8.469,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Trieste, 29.4.2025.

Consigliere estensore Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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