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Danno non patrimoniale da lesione della salute

Danno non patrimoniale da lesione della salute, categoria ampia ed omnicomprensiva, pregiudizi concretamente patiti dalla vittima.

Pubblicato il 16 May 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile

nella persona del Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3535/2023 pubblicata il 03/05/2023

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2020 promossa da:

XXX (C.F.), rappresentato e difeso dall’avv.

ATTORE

contro

YYY ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.)

ZZZ (C.F.)

CONVENUTI

KKK S.P.A. (C.F.)

INTERVENUTO

Conclusioni

Le parti, all’udienza del 12.01.2023, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato XXX conveniva in giudizio ZZZ e YYY Assicurazioni s.p.a. chiedendo l’accertamento dell’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Mercedes GLK 320 CDI, targata ***, ZZZ, nonché di proprietà della stessa ed assicurata con la compagnia YYY Assicurazioni s.p.a. e la conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, per i danni, patrimoniali e non, patiti dall’attore a causa del sinistro occorso in data 19.10.2018.

In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che il giorno 19.10.2018, intono alle ore 15:45 circa, ZZZ, di anni 82, percorreva a bordo della sua autovettura Mercedes GLK 320 CDI, targata ***, la via Coronelle a Cona (Venezia), quando, giunta in corrispondenza dell’intersezione stradale con la S.P. di Venezia n. 5, svoltava improvvisamente a sinistra in direzione di Agna (PD), senza fermarsi allo stop; che, in tale circostanza, sopraggiungeva l’autoarticolato targato ***/***, appartenente a *** s.r.l., condotto dall’attore che aveva diritto di precedenza; che l’attore tentava di evitare la collisione e si spostava repentinamente sulla corsia di sinistra, effettuando una brusca frenata; che con questa manovra evitava lo scontro frontale, ma l’autoarticolato si piegava su se stesso, il semirimorchio si staccava, si rovesciava e proseguiva la corsa per decine di metri, il trattore stradale si schiantava contro la recinzione della villa del signor Roberto Zanellato sita in via Coronelle 28, demolendola; che sul posto intervenivano i Carabinieri di Chioggia, i vigili del Fuoco di Mestre, l’ARPAV e l’Ufficio Tecnico del Comune di Cona; che sussiste dunque responsabilità risarcitoria di ZZZ e della sua compagnia YYY Assicurazioni s.p.a. per i danni patrimoniali e non patiti dall’attore, il quale, ante causam, ha ricevuto la somma di Euro 2.942,04 dall’INAIL in data 24.04.2019 e la somma di Euro 6.008,97 in data 21.10.2019 dalla KKK s.p.a., compagnia dell’autoarticolato condotto dall’attore.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.11.2020 interveniva volontariamente nel presente giudizio KKK s.p.a. in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza di YYY Assicurazioni s.p.a. poiché all’evento è applicabile la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 ss. d.lgs. 209/2005. KKK s.p.a. dava preliminarmente atto della pendenza dinanzi al medesimo Tribunale di altro procedimento (di cui al n. R.G. 5407/2019) promosso dalla società *** s.r.l. nei confronti di ZZZ, YYY Assicurazioni s.p.a. e KKK s.p.a. e chiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello precedentemente instaurato al fine di evitare un contrasto tra giudicati; nel merito contestava le pretese creditorie in punto di quantum debeatur.

La causa veniva assegnata al Giudice dott., la quale, all’udienza di prima comparizione, celebrata in data 11.11.2020, dichiarava la contumacia di *** e di YYY Assicurazioni s.p.a., rimettendo gli atti al Presidente della Sezione stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra la presente causa e quella di cui al n. R.G. 5407/2019 pendente dinanzi al Giudice dott.ssa, sezione decima civile.

Il presidente di Sezione, con provvedimento del 18.11.2020, assegnava la causa a questo Giudice che, con decreto del 20.11.2020 fissava ex art. 274, II comma, c.p.c. l’udienza del 27.01.2021, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta.

Parte attrice, nelle note depositate in data 20.01.2021, preso atto della costituzione in giudizio di KKK s.p.a., precisava di voler tenere ferme le proprie conclusioni formulate nei confronti di YYY Assicurazioni s.p.a. e di ZZZ, richiamando la giurisprudenza di legittimità in forza della quale l’eventuale costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione del danneggiato quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest’ultima conferitole non pregiudica il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante (Cass. civ. Sez. III, ord. 11-12-2018, n. 31965). Chiedeva inoltre la correzione dell’errore materiale in quanto il precedente G.I. dott.ssa aveva dichiarato la contumacia di “***”, in luogo di ZZZ.

All’esito della predetta udienza, con provvedimento del 27.01.2021, questo giudice, respinta l’istanza di sospensione e ritenuta non opportuna la riunione dei due procedimenti tenuto conto delle diverse fasi processuali dei due procedimenti, assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l’udienza per la discussione sui mezzi di prova dedotti per il giorno 23.06.2021.

A quest’ultima udienza, ritenuta l’inammissibilità delle prove orali dedotte, veniva disposta c.t.u. medico-legale sulla persona dell’attore. All’esito dei predetti accertamenti tecnici, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 12.01.2023. A quest’ultima udienza, verificato il deposito delle note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, questo giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti ex art. 190 c.p.c. gli ordinari termini di legge.

2. In via preliminare, a correzione dell’Ordinanza del precedente Giudice assegnatario, dott.ssa, emessa in data 11.11.2020, deve essere corretto l’errore materiale relativo al nominativo del soggetto convenuto persona fisica, non costituitosi in giudizio, e pertanto deve essere dichiarata la contumacia di ZZZ, in luogo di “***”.

3. Ancora, sempre in via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore di parte attrice, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l’Ordinanza del 23.06.2021, anche alla luce delle motivazioni che di seguito saranno esposte.

Deve altresì osservarsi che in sede di atto di citazione parte attrice ha formulato la domanda risarcitoria nella misura di Euro 30.344,99 di cui Euro 39.296 per danno biologico, detratto quanto ricevuto da INAIL pari ad Euro 2.942,04 e quanto pagato da KKK s.p.a. nella misura di Euro 6.008,97 “o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa”; diversamente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha formulato domanda per il risarcimento del danno alla persona nella misura di Euro 65.233,00, oltre Euro 999,31 per spese stragiudiziali oltre domanda di risarcimento per ulteriori spese stragiudiziali per attività svolta ante causam nella misura definita ai sensi dell’art. 20 D.M. 55/2014.

4. Deve infine evidenziarsi, in via ulteriormente preliminare, che risulta assolto l’obbligo di preventiva messa in mora della compagnia di assicurazione ed il conseguenziale decorso dello spatium deliberandi (cfr. doc. 23, fasc. att.) nonché il preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge come disposto dall’art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 e succ. modifiche (v. 31, fasc. att.).

5. Passando all’inquadramento della fattispecie oggetto di causa, è necessario evidenziare, in ordine al profilo dell’an debeatur, quanto segue.

5.1. Parte attrice ha formulato domanda risarcitoria ex art. 144 d.lgs. 209/2005 nei confronti di YYY Assicurazioni s.p.a. quale impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile e nei confronti di ZZZ in qualità di responsabile civile del danno – il quale si identifica nel proprietario del veicolo danneggiante –, avendo così regolarmente instaurato il contraddittorio con il litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144, III comma, cod. ass..

Parte attrice ha altresì formulato domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti di ZZZ, conducente-proprietario del veicolo antagonista.

5.2. Quanto all’intervento volontario di KKK s.p.a., deve rilevarsi che la sua costituzione in giudizio è certamente ammissibile ex art. 77 c.p.c. in virtù di mandato irrevocabile di rappresentanza (prodotto in allegato alla comparsa di costituzione, sub doc. 1, fasc. terzo), stipulato in forza dell’adesione alla convenzione Card. La predetta convenzione – la cui sottoscrizione e pertanto l’efficacia non è stata contestata dall’attore – prevede che ogni impresa assicuratrice, oltre alla rappresentanza sostanziale, conferisce, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di debitrice, ad ogni altra impresa aderente, la quale verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di gestionaria, il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti e arbitri; inoltre ciascuna impresa; inoltre con l’adesione alla convenzione, l’impresa gestionaria accetta il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a costituirsi in giudizio in nome e per conto delle debitrice.

In virtù dell’accordo sopra menzionato, con cui le imprese firmatarie si attribuiscono reciprocamente il potere di rappresentanza sostanziale e, quindi, legittimamente, anche quella processuale in merito ai sinistri per i quali è prevista la procedura di risarcimento diretto, deve ritenersi che la mandataria sia legittimata a resistere all’azione proposta dall’attore, facendo valere tutte le eccezioni relative al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio.

La rappresentanza (negoziale o processuale) non attribuisce nel giudizio al rappresentante la qualità di parte sostanziale e la legittimazione che da questa gli deriva non vale ad escludere od assorbire quella del rappresentato capace di stare autonomamente in giudizio, configurandosi come un potere contingente e di secondo grado rispetto a quello del titolare degli interessi oggetto della controversia (cfr.: Cass. civ., n. 9319 del 2009 e Cass. civ. sez. un., sent. 21 novembre 1983, n. 6918); né, tanto meno, tale intervento volontario pregiudica il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti far valere la propria pretesa (cfr. ex multis Cass. civ. 31965/2018 ove viene affermato che “Nell’ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest’ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante”), come già del resto affermato dalla Corte Costituzionale con la nota pronuncia del 19.06.2009, n. 180 nella quale è stato affermato il principio secondo il quale una interpretazione costituzionalmente orientata ammette, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore ex art. 149 cod. ass., l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c.c. e dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile ex art. 144 d.lgs. 209/2005.

5.3. Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro, nemmeno contestata dalla KKK s.p.a., deve rilevarsi in ogni caso che il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della compagnia di Chioggia Sottomarina (v. doc. 2-4, fasc. att.), intervenuti sul luogo del sinistro nonché dai rilievi fotoplanimetrici ad essa allegati e dalle dichiarazioni testimoniali rese nell’immediatezza del fatto dai testimoni oculari e confluite nella predetta relazione (v. doc. 2-4, fasc. att.).

Dalla relazione di incidente stradale (v. doc. 2, fasc. conv.) risulta preliminarmente che gli agenti intervenuti nell’immediatezza del fatto hanno accertato: condizioni meteo serene, buona visibilità in orario diurno, condizioni di traffico normali e che la strada provinciale in cui si è verificato il sinistro, a Cona, località Conetta, è una strada ad unica carreggiata con due corsie a doppio senso di marcia e che nel luogo del sinistro vi era una intersezione tra via Franzolin e via Coronelle; che, infine, il veicolo Mercedes GLK 320, targato ***, riportava danni alla parte anteriore, in particolare al paraurti gruppi ottici e cofano con airbag esplosi, mentre l’autoarticolato riportava danni alla parte anteriore del trattore danneggiatosi in seguito all’urto con il veicolo ed all’impatto con il muro di recinzione e il rimorchio ribaltato risultava completamente staccato dal trattore con cisterna danneggiata (v. doc. 2, fasc. att.).

Nell’immediatezza del sinistro, venivano raccolte le dichiarazioni testimoniali delle persone presenti al fatto, confluite nel verbale di incidente: il teste Maria Angela Negrisolo, dichiarava: “alle 15:45 circa mi trovavo alla guida della mia autovettura Fiat Punto targata *** e stavo percorrendo, con direzione di marcia da Agna a Conetta, la SP N. 5 (via Franzolin del comune di Cona). Davanti a me, con la mia stessa direzione di marcia, vi era un’autocisterna della ditta ***. Preciso che stavamo procedendo a velocità moderata. Giunta in prossimità dell’incrocio con via Coronelle notavo che il camion davanti a me sbandava e il rimorchio si alzava dalla sede stradale sbandando verso sinistra per poi ribaltarsi completamente e posizionarsi trasversalmente rispetto alla sede stradale. A questo punto mi fermavo immediatamente e notavo che in mezzo alla sede stradale vi era un’autovettura che presumibilmente provenendo da via Coronelle, si era immessa sulla S.P. n. 5, omettendo di dare la precedenza ai veicoli in transito”; il teste Cristian Moscardo, che non si trovava a bordo di alcun veicolo, dichiarava: “in data odierna alle ore 15:45 circa, mi trovavo all’esterno della mia abitazione in Cona via Franzolin n. 16 e notavo passare suslla S.P. n. 5 (via Fanzolin) n. 2 camion cisterna della ditta “***” che si dirigevano verso Conetta. Giunto in prossimità dell’incrocio con via Coronelle il primo camion passava senza problemi ma mentre stava sopraggiungendo il secondo camion un’autovettura, che era ferma allo stop di via Coronelle, si immetteva in via Franzolin. Il conducente del camion non riusciva a frenare e colpiva la vettura; l’autoarticolato sbandava a sinistra e poi si metteva di traverso sulla sede stradale rovesciandosi. La vettura effettuava una rotazione su se stessa e rimaneva ferma in mezzo alla strada. Preciso che il camion teneva una velocità moderata” (v. doc. 2, fasc. att.).

Ebbene, dalle predette emergenze processuali unitamente ai rilievi fotoplanimetrici acquisiti agli atti (v. doc. 3 e 4, fasc. att.) il sinistro può essere così verosimilmente ricostruito: il complesso veicolare composto dal trattore e dal semirimorchio percorreva regolarmente, con direzione di marcia da Agna verso la Cona, la strada provinciale n. 5 (via Franzolin) a velocità moderata; l’autovettura Mercedes GLK, dopo aver percorso via Coronelle di Cona, si fermava all’incrocio con via Franzolin per immettersi successivamente sulla stessa SP5 e la conducente, ZZZ, iniziava la manovra di immissione sulla SP n. 5 senza accorgersi che dalla sua sinistra proveniva l’autoarticolato che trovava così la sua corsia di marcia parzialmente occupata dalla Mercedes; il conducente dell’autoarticolato frenava bruscamente per cercare di evitare l’ostacolo improvviso ma non riusciva ad evitare la collisione con la Mercedes colpendo, con la sua parte anteriore, la parte anteriore del veicolo condotto da ZZZ, e dopo l’urto effettuava una rotazione su se stesso posizionandosi trasversalmente rispetto alla direttrice di marcia; il trattore stradale finiva nel fossato di scolo, coricandosi sul fianco sinistro e danneggiando la recinzione dell’abitazione posta al civico n. 28 di via Coronelle, mentre il semirimorchio, in seguito all’impatto, si posizionava trasversalmente rispetto alla direttrice di marcia e dopo essersi staccato dal trattore si ribaltava sul fianco sinistro per poi effettuare una rotazione su se stesso posizionandosi trasversalmente alla strada, raggiungendo la posizione di quiete coricato sul lato destro.

5.4. Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve, a questo punto, rilevarsi, in punto di diritto, che nella fattispecie trova applicazione la presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Quanto, dunque, all’art. 2054, I comma, c.c., deve osservarsi che la responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell’incidente.

5.4.1. Ebbene nella specie, dal complessivo compendio probatorio non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere che la conducente della Mercedes, ZZZ, avesse fatto il possibile per evitare il sinistro di causa.

Ed infatti la signora ZZZ ha certamente violato la più generale regola di comportamento che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 140 d.lgs. 285/1992) e quella, ancor più pregnante, che impone ai conducenti dei veicoli che stanno per approssimarsi ad una intersezione di dover usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145, I comma, d.lgs. 285/1992) nonché la regola di comportamento prevista dall’art. 145, comma 2, d.lgs. 295/1992 in forza della quale “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.

Ed invero, ritiene questo giudice che è emerso in giudizio che nella manovra di svolta compiuta dalla signora Putti per immettersi nella via Iconicella, ella abbia omesso di concedere la precedenza all’autoarticolato che transitava sulla strada provinciale avente diritto di precedenza stante la segnaletica orizzontale e verticale che imponeva alla stessa di arrestarsi.

Il conducente del veicolo Mercedes, in ottemperanza alle regole cautelari che governano la circolazione stradale, avrebbe, infatti, dovuto concedere la precedenza all’autoarticolato così potendo evitare lo scontro con il medesimo.

Del resto, tenuto conto della conformazione della carreggiata che presentava un rettilineo e considerate le notevoli dimensioni dell’autoarticolato, deve ritenersi che la conducente della Mercedes non poteva non avvedersi del sopraggiungere del mezzo antagonista e pertanto ella aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza previamente appurare di poter compiere la manovra in condizioni di sicurezza e dunque adottando un comportamento violativo delle più elementari regole cautelari.

Pertanto, ritenute violate le predette norme cautelari, è indubbia la responsabilità della signora ZZZ in ordine alla causazione del sinistro ai sensi dell’art. 2054, I comma, c.c..

5.4.2. Ciò posto deve rilevarsi che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo l’eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

Deve al riguardo rilevarsi che, in tema di circolazione stradale, l’art. 145 del codice della strada pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti e tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti i conducenti, quindi anche a quello avente “diritto di precedenza”, giacché il diritto di precedenza non esonera questi dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012).

Ebbene, esaminando la condotta di guida dell’attore, tenuto conto del complessivo compendio probatorio, deve rilevarsi che alcun profilo di colpa si ravvisa nel comportamento tenuto dal signor Siviero Niclo al momento del sinistro.

Ed infatti, è emerso dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti che lo stesso conducesse l’autoarticolato a velocità moderata e, inoltre, è stato dichiarato dai testi che lo stesso, avvedutosi della Mercedes che intraprendeva la manovra nonostante l’obbligo di arrestare la sua marcia al fine di dare precedenza ai veicoli circolanti sulla S.P. 5, ha subito adottato una manovra emergenziale per arrestare il proprio mezzo, ma tenuto anche conto delle dimensioni e del peso dello stesso, non è comunque riuscito ad evitare l’urto con la Mercedes che ormai aveva del tutto invaso la corsia di pertinenza dell’autoarticolato.

5.5. Alla luce delle superiori considerazioni deve pertanto ritenersi che nella fattispecie parte convenuta non abbia fornito la prova liberatoria posta a suo carico ex art. 2054 I comma c.c., né la prova del contributo causale della condotta attorea ex art. 1227 c.c. e, conseguentemente, a fronte del carattere gravemente colposo della condotta tenuta dalla conducente ZZZ, deve accertarsi la responsabilità esclusiva di quest’ultima nella causazione del sinistro occorso in data 19.10.2018.

6. Così ricostruito il sinistro ed affermata la responsabilità esclusiva di ZZZ nella determinazione dell’evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l’area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.

6.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott., il quale ha accertato: che il signor XXX, in conseguenza dell’evento lesivo per cui è causa, ha riportato “frattura amielica di L3. Contusione costale bilaterale. Contusione muscolare coscia destra” (v. relazione peritale, p. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa nei seguenti termini: “residua oggi un quadro caratterizzato da una limitazione articolare rachidea dorso – lombare da ricondurre, certamente, al trauma patito che agì concausalmente sulla nota frattura vertebrale, oltre che su un rachide affetto da patologie degenerative preesistenti. La motilità attiva parzialmente ridotta è associata ad una più che plausibile sintomatologia dolorosa (presente talvolta anche a riposo) legata certamente a sforzi, anche di modica-media entità, oltre che cagionati dalla pressione locale, dai mutamenti climatici e dalle posture obbligate, prolungate nel tempo”; che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 2 giorni, di inabilità temporanea al 75% di giorni 60, di inabilità temporanea al 50% di giorni 60, di inabilità temporanea al 25% di giorni 40 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 2 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 4,5%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi.

6.1.1. Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un’esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e non possono ritenersi inficiate neppure da critiche di parte nemmeno avanzate dai rispettivi tecnici di parte e, pertanto, devono essere senz’altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all’attore.

Avuto riguardo alle doglianze rappresentante dal solo procuratore di parte attrice, pur in presenza di una valutazione peritale condivisa dai rispettivi c.t.p., deve rilevarsi quanto segue.

In relazione ai giorni di inabilità temporanea assoluta, individuati dal c.t.u. in giorni 2 corrispondenti ai due giorni di ricovero, la quantificazione deve ritenersi corretta tenuto conto che il sinistro è avvenuto in data 19.10.2018 alle ore 15:45 con ingresso dell’attore in P.S. alle ore 17:28 e le dimissioni sono avvenute in data 21.10.2018 alle ore 17:22, come documentato (v. doc. 5, fasc. att.), e deve ritenersi condivisibile la valutazione operata dal c.t.u. per cui l’inabilità temporanea assoluta, come per prassi medico-legale, corrisponde al solo periodo di degenza ospedaliera.

Quanto alla valutazione della durata complessiva della inabilità temporanea deve rilevarsi che il c.t.u. ha quantificato l’inabilità temporanea in complessivi 162 giorni (v. relazione peritale, p. 8), la quantificazione ritenuta dall’INAIL per l’inabilità temporanea è pari a 183 giorni complessivi (v. doc. 38, fasc. att.), la valutazione del c.t.p. attoreo è pari a 190 giorni (v. doc. 22, fasc. att.) e, infine, la valutazione del c.t.p. di KKK è pari a 151 giorni (v. doc. 34, fasc. att.). Al riguardo il Consulente dell’Ufficio ha precisato che “Trascorsi, quindi, i due giorni di ricovero ospedaliero durante i quali non fu possibile alcuna delle attività abituali si verificò, certamente, una limitazione delle stesse mansioni quali, ad esempio l’igiene personale, l’approvvigionamento e l’assunzione di cibo, la vestizione/svestizione, nonché parte delle attività ludico-ricreative e ciò, soprattutto, in virtù del mantenimento obbligato del busto “tipo C35” prima e del graduale svezzamento dello stesso, poi. All’interno del periodo di 162 giorni, quindi, i primi 2 devono ammettersi totalmente preclusi (in virtù del ricovero forzato presso struttura ospedaliera), i successivi 60 giorni (corrispondenti al mantenimento di vari presidi ortopedici) devono, invece, ammettersi precludenti in misura maggiore (anche se non assoluta), con gli ulteriori giorni (100) che sono da ritenersi limitanti in misura inferiore e, comunque decrescente, sino ad un progressivo e costante recupero, coincidente con la soglia percentuale del danno permanente più sotto indicato” (v. relazione peritale, p. 8).

Tale ultima valutazione deve ritenersi condivisibile alla luce della documentazione sanitaria in atti: ed infatti, dai documenti prodotti da parte attrice sub doc. 13 e 14 si evince una sostanziale stabilizzazione dei postumi già alla data del 21.03.2019, ovvero dopo circa 149 giorni; ed infatti nel referto del 21.03.2019 il medico specialista in neurochirurgia diagnosticava “esiti di trauma lombare con ottimale guarigione clinica e radiologica […] può dismettere l’attuale ortesi in uso” con ciò, dunque, dando atto di una conclusione del periodo di inabilità temporanea (precedentemente invece ritenuto ancora sussistente: v. doc. 10: “indossare ancora il busto in dotazione per altri due mesi e poi da rivedere con nuova TAC di livello L1-L3”) e conseguente stabilizzazione dei postumi con indicazione di solo trattamento fisioterapico per rieducazione funzionale poi avviato a seguito del controllo del 1.4.2019 (v. doc. 14, fasc. att.).

Quanto, infine, alle doglianze lamentate dal procuratore attoreo in relazione al grado di I.P., individuato dal c.t.u. nella misura del 4,5%, deve preliminarmente rammentarsi che, secondo i noti principi della letteratura specialistica medico-legale, la valutazione dell’I.P. è una valutazione complessiva del danno biologico e non una somma algebrica delle singole menomazioni e, con riguardo alla fattispecie de qua, il c.t.u. ha ritenuto di quantificare il grado del 4,5%, peraltro in accordo con il c.t.p. attoreo, tenendo conto di pregresse patologie dell’attore, ovvero la nota frattura vertebrale e la patologia degenerativa sul rachide, che nelle precedenti valutazioni dei consulenti di parte non erano state considerate. Al riguardo, il c.t.u. ha infatti accertato che “residua oggi un quadro caratterizzato da una limitazione articolare rachidea dorso – lombare da ricondurre, certamente, al trauma patito che agì concausalmente sulla nota frattura vertebrale, oltre che su un rachide affetto da patologie degenerative preesistenti” (v. relazione peritale, p. 9).

Sulla base di tali condivisibili conclusioni peritali spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell’integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall’art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.

6.1.2. Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da XXX, si rileva che la liquidazione del danno va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n. 687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un’integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all’integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita.

In questa prospettiva è stato affermato che “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).

Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 22.07.2019 sulle lesioni micropermanenti.

Ritenuta, pertanto, corretta la valutazione operata dal consulente dell’Ufficio, richiamati i criteri di cui alle Tabelle di cui all’art. 139 citato, si ritiene di liquidare per il danno non patrimoniale subìto dall’attore (di anni 62 al momento del fatto e alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) la somma di Euro 4.418,73 per il danno temporaneo e di Euro 4.092,69 per il danno permanente, e così per il complessivo importo di Euro 8.511,42 in valori monetari attuali.

Quanto all’invocata personalizzazione ai sensi dell’art. 139, III comma, d.lgs. 209/2005, deve ritenersi che nella specie parte attrice non ha provato la sussistenza di ulteriori e diversi pregiudizi della qualità della vita rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico. Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. ex multis Cass. civ., 25164/2020; Cass. civ. 28988/2019; Cass. civ. 27482/2018 e Cass. civ. 7513/2018).

Ebbene, nella specie tutte le circostanze allegate attengono alle conseguenze dannose normali ed indefettibili, secondo l’id quod plerumque accidit, che qualsiasi danneggiato che abbia riportato quel medesimo danno biologico patirebbe in conseguenze del sinistro.

Nemmeno può ritenersi personalizzabile tale voce di danno al fine di valorizzare una eventuale lesione della capacità lavorativa generica in termini di c.d. cenestesi lavorativa, in quanto parte attrice non ha nemmeno allegato, in questi termini, il danno correlato all’attività di autotrasportatore.

Ed infatti, in sede di citazione, parte attrice ha lamentato la perdita della capacità di svolgere il lavoro di autotrasportatore a seguito delle gravi menomazioni riportate, dunque in termini di perdita della capacità lavorativa c.d. specifica, ristorabile solo quale danno patrimoniale che, in quanto tale, deve essere allegato e provato in giudizio.

Al riguardo, deve osservarsi, in punto di diritto, che, in caso di illecito lesivo dell’integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la predetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 1879 del 2011 e Cass. Civ. n. 25289 del 2009). Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la capacità lavorativa specifica consiste, infatti, nella contrazione dei redditi dell’infortunato, determinata dalle lesioni subìte, sussistendo quest’ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (cfr. Cass. Civ. n. 13409 del 2001; Cass. Civ. 23761/2011). La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l’esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.

Ebbene, nella specie, parte attrice non ha dedotto alcuna voce di danno patrimoniale correlata alla perdita della capacità lavorativa.

6.1.3. In aggiunta alla somma sopra liquidata di Euro 8.511,42 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.

Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat.

Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all’epoca dell’evento lesivo (19.10.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 19.10.2018 fino alla presente sentenza; sull’importo come determinato all’attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

6.1.4. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio dell’attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l’acconto pagato in data 29.10.2019 dalla compagnia KKK s.p.a. nella misura di Euro 6.008,97 (v. doc. 35, fasc. att.), espressamente imputato a titolo di danno non patrimoniale (v. doc. 34, fasc. att.), rivalutato all’attualità dal dì del pagamento, è pari ad Euro 6.922,33, mentre la somma pagata dall’I.N.A.I.L. in data 24.04.2019 a titolo di capitale per il ristoro del solo danno biologico nella misura di Euro 2.503,81, rivalutata all’attualità è pari ad Euro 2.879,38.

Detti acconti devono essere, invero, imputati prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e dei versamenti con l’utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l’inoperatività del disposto dell’art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. civ. n. 6228 del 1994).

Sulla somma riconosciuta in favore dell’attore sono inoltre dovuti, come detto, gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub 6.1.3..

Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale (8.511,42) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (19.10.2018), l’importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto (19.10.2018) e sino alla data del pagamento della somma pagata dall’I.N.A.I.L. in data 24.04.2019 e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale; dalla somma rivalutata alla data del predetto pagamento deve detrarsi il capitale medesimo pagato dall’assicuratore sociale e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data del secondo acconto pagato dalla compagnia KKK s.pa. in data 29.10.2019; dalla somma rivalutata alla data del predetto pagamento deve detrarsi l’acconto medesimo pagato dalla compagnia e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza.

Detraendo dunque dall’importo riconosciuto all’attore a titolo di danno non patrimoniale di Euro 8.511,42, liquidato all’attualità, gli acconti resi omogenei alla medesima data di Euro 9.801,71, ne consegue che la somma ricevuta dall’attore è ampiamente satisfattiva di ogni pretesa creditoria anche tenendo conto degli interessi compensativi calcolati come esposto supra.

6.2. Quanto al danno patrimoniale lamentato, giova rilevare quanto segue.

6.2.1. Compete all’attore il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa (v. doc. 17 ss., fasc. att.) nella complessiva misura di Euro 132,82 unitamente alle spese sostenute per la consulenza resa nella fase ante causam affidata al dott. Alberto Amadasi in data 26.06.2019 pari ad Euro 350,00 (v. doc. 29, fasc. att.) e così per un totale di Euro 482,82, somma che, rivalutata all’attualità dal dì degli esborsi, è pari ad Euro 557,66, da liquidarsi oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri di cui supra, sub 6.1.3..

6.2.2. Quanto alla domanda formulata per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali; l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale, in materia di infortunistica stradale, per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente, dal momento che l’attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improponibilità della domanda, dal codice delle assicurazioni private e di improcedibilità dalla normativa speciale, purtuttavia deve rilevarsi altresì che, stante l’instaurazione del giudizio, le attività volte ad una agevole composizione della vertenza non hanno avuto una concreta utilità al fine di evitare il giudizio.

Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub docc. 23-26 e 31-34 fasc. att.) e considerato infine che l’importo richiesto, pari ad Euro 4.464,91 (v. doc. 40, fasc. att.) appare eccessivo, si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali in applicazione dei criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui all’art. 20 D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell’art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l’applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), l’importo di Euro 1.850,00, liquidato all’attualità, a favore di parte attrice, oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo i criteri di cui supra, sub 6.1.3..

7. Alla luce delle superiori considerazioni, rigettate le altre domande risarcitorie, ZZZ e YYY Assicurazioni s.p.a., come rappresentata da KKK s.p.a., devono essere condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei soli danni patrimoniali in favore dell’attore XXX nei limiti e termini predetti.

8. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

9. Quanto al regolamento delle spese processuali, stante l’esito della lite in punto an debeatur, il parziale accoglimento delle pretese attoree rispetto a quelle azionate, il rigetto delle domande risarcitorie per il danno non patrimoniale e il pagamento da parte di KKK s.p.a. ante causam della complessiva somma di Euro 6.008,97, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell’art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l’applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alla sola fase decisoria) e, in particolare, dell’attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti per spese imponibili ed esenti (pari ad Euro 545,00) e gli esborsi sostenuti per la c.t.u. liquidata in corso di causa con decreto di pagamento del 25.05.2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

− dichiara la contumacia di ZZZ;

− accerta la responsabilità esclusiva di ZZZ nella causazione del sinistro occorso in data

19.10.2018;

− accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria formulata dall’attore per il solo danno patrimoniale e, per l’effetto, liquidato il danno nei seguenti termini, condanna ZZZ e YYY Assicurazioni s.p.a., come rappresentata da KKK s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni subìti da parte attrice e quindi a corrispondere a favore di XXX la somma di Euro 2.407,66, a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;

− rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria formulata da XXX nei confronti di ZZZ e YYY Assicurazioni s.p.a., come rappresentata da KKK s.p.a., anche tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia KKK s.p.a. e dall’I.N.A.I.L.;

− previa compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, condanna i convenuti ZZZ e YYY Assicurazioni s.p.a., come rappresentata da KKK s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate, per il restante terzo, in Euro 2.479,00 per compensi, Euro 181,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

− pone definitivamente a carico di ZZZ e YYY Assicurazioni s.p.a., come rappresentata da KKK s.p.a., previa compensazione nella misura di due terzi, le spese della consulenza tecnica d’ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 25.05.2022.

Milano, 3 maggio 2023

Il Giudice

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