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Appalto, costruzione di un immobile in assenza di permesso edilizio

Contratto di appalto per la costruzione di un immobile (o per la realizzazione di un intervento) in assenza di permesso edilizio.

Pubblicato il 12 August 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1067/2023 pubblicata il 04/08/2023

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2994/2019 promossa da: tra

XXX, YYY, ZZZ, KKK, SSS e MMM, rappresentati e difesi dall’avv.

Attori e

NNN, titolare dell’impresa individuale *** di NNN, rappresentato e difeso dall’avv.

Convenuto e nei confronti di

OOO rappresentata e difesa dagli avv.ti e

YYY, ZZZ, KKK, SSS e MMM, in qualità di eredi di XXX, deceduta il 24.6.2019, rappresentati e difesi dall’avv.

Intervenuti ex art. 110 c.p.c.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l’udienza del 7.4.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’oggetto della presente controversia è in sintesi il seguente.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato XXX, YYY, ZZZ, KKK, SSS e MMM hanno convenuto in giudizio

NNN, titolare dell’impresa individuale *** di NNN e il Geom. OOO, al fine di sentir accogliere, previa richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all’espletato ATP avente n.r.g.4647/2017 e trasmissione degli atti alla Procura per le inadempienze del responsabile della direzione dei lavori, le seguenti conclusioni: “1) in via principale, “accertare i difetti e le difformità delle opere realizzate dalla ditta *** di NNN, conseguentemente dichiarare la responsabilità della medesima per grave inadempimento contrattuale e per l’effetto dichiarare risolto il contratto di esecuzione dei lavori di rifacimento tetto dell’immobile di proprietà degli odierni attori, conseguentemente e per l’effetto condannare la medesima ditta *** di NNN al risarcimento del danno quantificato in euro 26.379,46 per lo smantellamento del tetto attuale e del cordolo in cemento armato ed alla posa in opera di una nuova lavorazione in solido con la Direzione dei lavori. Inoltre condannare le parti in solido alla somma di € 12.600,00 pari a 36 mensilità per 350,00 euro mensili derivanti dal mancato godimento del bene da parte dei proprietari e conseguente all’inadempimento contrattuale dei convenuti ed euro 3.331,91, somma liquidata dagli odierni attori al c.t.u., ing. Paolo Terreno nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico di ufficio RG n.4647/2017 Tribunale Ordinario di Tivoli, così per una somma complessiva di euro 42.311,37, in solido tra le parti e nei limiti del grado di colpa accertato dal CTU ciascuno per la propria responsabilità con la graduazione delle rispettive responsabilità delle parti per i fatti di cui è causa tra la Direzione Lavori e la ditta *** di NNN. In via subordinata, accertare e per l’effetto dichiarare i difetti e le difformità delle opere realizzate dalla ditta *** di NNN, conseguentemente dichiarare la responsabilità della medesima ditta per grave inadempimento contrattuale e per l’effetto condannarla ad eseguire tutti quei lavori e/o interventi indicati dalla consulenza tecnica di ufficio relativa al procedimento per accertamento tecnico preventivo RG n.4667/2017 Tribunale Ordinario di Tivoli. Voglia l’Ill.mo giudice adito condannare inoltre al pagamento di € 12.600,00 pari a 36 mensilità per 350,00 euro mensili derivanti dal mancato godimento del bene da parte dei proprietari e conseguente all’inadempimento contrattuale dei convenuti ed euro 3.331,91, somma liquidata dagli odierni attori al c.t.u., ing. *** nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico di ufficio RG n.4647/2017 Tribunale. Voglia l’Ill.mo giudice adito, infine, accertare la responsabilità in causa della direzione lavori geom. OOO e per l’effetto condannare la medesima in solido con la ditta *** di NNN ad eseguire tutti quei lavori e/o interventi e risarcimento dei danni così come sopra indicati con la graduazione delle rispettive responsabilità delle parti per l’evento occorso tra la Direzioni Lavori e la ditta *** di NNN.”.

A sostegno delle domande così proposte, gli attori hanno, infatti, esposto:

– di essere proprietari del piano sottotetto di una palazzina sita nel centro storico di Cave, , in stato fatiscente, e che, a seguito di diffida del 1.7.2011 e successiva ordinanza del 2.10.2015, il Comune di Cave aveva loro intimato di mettere in sicurezza l’edificio;

– di aver dunque conferito incarico alla ditta *** per l’esecuzione dei lavori, come da verbale dell’assemblea condominiale del 24.7.2012 e affidato la Direzione dei lavori al Geometra OOO, con lettera firmata da *** e XXX dell’11.12.2015, inoltrata al Comune di Cave;

– che la Direzione dei lavori aveva sottoposto ai condomini i preventivi di spesa, inviato al Comune la relazione di staticità dell’immobile e la relazione tecnica in cui erano evidenziati i lavori da eseguire e, successivamente, il tecnico OOO aveva redatto il progetto per la messa in sicurezza dello stabile e presentato la Scia per le lavorazioni, che venivano avviate dalla *** di NNN, in virtù del capitolato d’appalto, individuato nel preventivo del 29.11.2015 (all. 12 atto di citazione);

– che NNN aveva ricevuto il pagamento di euro 2.000,00 (fattura n.8 del 14.12.2015) da parte di *** e 4.500,00 da parte di XXX (fattura n.6 del 14.12.2015) e, ciononostante, l’impresa aveva sospeso i lavori;

– che la Geom. OOO, quale direttore dei lavori, aveva intimato, senza ottenere risposta, la *** a proseguire le lavorazioni, ferme da oltre 36 mesi;

– che i proprietari avevano incaricato pertanto un proprio perito che aveva constatato l’interruzione delle lavorazioni, nonché l’esecuzione di un aumento in altezza della copertura, non autorizzato e non contestato dalla OOO, quantificando in euro 26.638,95 la spesa necessaria per il completamento dei lavori;

– che era stato esperito procedimento di ATP, all’esito del quale il CTU incaricato aveva confermato le difformità nell’esecuzione dei lavori da parte della ***, individuando due ipotesi di interventi necessari per il loro completamento, stabilendone i rispettivi costi;

Pertanto, gli attori, sul presupposto della concorrente responsabilità della *** e della direttrice dei lavori, hanno chiesto la risoluzione del “contratto di esecuzione dei lavori” e la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno o, in subordine, l’adempimento, oltre, in entrambi i casi, al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’immobile e alle spese sostenute per l’Atp.

2. Si è costituito in giudizio NNN, quale titolare della ditta ***, contestando l’avversa pretesa ed eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori YYY, Fabio, Elena, Luigina e MMM, in quanto estranei al rapporto contrattuale.

Nel merito, ha lamentato l’insussistenza di vizi imputabili all’impresa, la quale si era attenuta all’esecuzione dei lavori indicati nel capitolato d’appalto (ossia il preventivo del 29.11.2015), rilevando come eventuali vizi di progettazione non fossero da imputare alla ***, mera esecutrice delle opere commissionate.

Infine, ha dedotto la mancata dimostrazione da parte dell’attore dei danni subiti, nonché l’inammissibilità della domanda di parte attrice volta ad ottenere l’esecuzione dei lavori non ultimati, essendo stata formulata in via principale domanda di risoluzione ed essendo dunque preclusa la possibilità di agire per l’adempimento nonché, in ogni caso, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 1453 c.c., avendo parte attrice lamentato di presunti vizi o difetti, ed essendo di conseguenza applicabile l’art. 1667 ss. c.c.

Ha quindi concluso chiedendo “in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva de signori YYY, ZZZ, KKK, SSS e MMM; nel merito: accertata la corrispondenza delle opere eseguite al contratto d’appalto e alle direttive imposte dalla D.L. e Committente e la loro esecuzione a regola d’arte, respingere tutte le domande attrice nei confronti della convenuta impresa perché infondate in fatto ed in diritto e non provate; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell’impresa individuale *** nella causa dei vizi e difetti, accertarsi il grado di responsabilità dell’impresa e quello in capo alla Progettista e alla D.L. in proporzione alla fase di progettazione e d’ esecuzione dell’opera. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.

3. Si è costituita in giudizio OOO chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, contestando altresì gli esiti dell’ATP, in quanto:

– il documento del 29.11.2015, qualificato da parte attrice come capitolato d’appalto a firma della convenuta OOO, sarebbe in realtà un preventivo redatto e sottoscritto dalla AF Costruzioni, divenuto, a seguito dell’accettazione da parte della committenza, il documento contrattuale regolante i rapporti tra quest’ultima e l’impresa e al quale pertanto la convenuta era del tutto estranea;

– la convenuta si era invece occupata di presentare la SCIA del 22.12.2015, sottoscritta anche dalla committenza, ove l’intervento previsto – e per il quale unicamente le era affidata la direzione dei lavori – era di “Sostituzione di piccola orditura e manto di copertura”, come da indicazione dei proprietari, mentre i successivi interventi di sostituzione delle travi principali mediante taglio di quelle preesistenti e l’aumento in altezza del fabbricato mediante posa in opera del cordolo in cls, erano stati eseguiti in pochi giorni e a sua insaputa, non essendosi recata in cantiere in quei giorni;

– tali interventi, eseguiti in assenza di autorizzazione amministrativa, erano stati quindi concordati tra appaltante e appaltatore, in virtù di un contratto d’appalto – stipulato per fatti concludenti in virtù del citato preventivo del 29.11.2015 – da ritenersi nullo per violazione di norme imperative, rilevando altresì come fosse preclusa alla convenuta OOO, con qualifica di geometra, la possibilità di presentare le pratiche al Genio civile per la realizzazione del cordolo in cls, trattandosi di zona sismica e non avendo la stessa qualifica di ingegnere o architetto;

– la convenuta non aveva, inoltre, a disposizione le chiavi per accedere al sottotetto e, solo a seguito di un accesso a sorpresa, si era accorta dell’esecuzione dei predetti interventi non autorizzati, da parte dell’impresa, diffidandola verbalmente ad attenersi alla Scia presentata il 22.12.2015,

– la convenuta aveva poi informato gli attori della possibilità di ottenere autorizzazione in sanatoria e diffidato con raccomandata l’impresa, che nel frattempo aveva smontato i ponteggi e si era allontanata dal cantiere, rendendosi irreperibile.

Ha quindi concluso chiedendo: “1) preliminarmente, dichiarare invalida ed erronea la relazione peritale del CTU ing. *** resa nel giudizio per ATP n.r.g.4647/2017, ex adverso prodotta al doc. n.21 allegato all’atto di citazione, per i motivi dedotti nel FATTO della presente comparsa di costituzione e risposta, ed in ogni caso per tali critiche tenerla in non cale riguardo alle asserite responsabilità del D.L. geom. OOO; 2) sempre preliminarmente, dichiarare ex artt. 1346 e 1418 c.c. nullo il contratto di appalto intercorso tra appaltante e appaltatore, con gli effetti di legge, perché avente ad oggetto la realizzazione di opere abusive, come eccepito nella parte in DIRITTO della presente memoria; 3) nel merito, rigettare le avverse domande attrici rivolte nei confronti della convenuta siccome infondate in fatto ed in diritto per i sopra dedotti motivi, in fatto ed in diritto, e comunque perché sfornite del benché minimo elemento probatorio;

4) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse una seppur minima responsabilità in capo al geom. OOO, limitare e ridurre l’entità del risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta giusta ed equa ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1226 c.c., nonché, avuto riguardo al concorso doloso e gradatamente colposo nella causazione del danno dei committenti, in applicazione del II° comma oppure in subordine del I° comma dell’art. 1227 c.c.;

5) in via istruttoria, con riserva di precisare e dedurre nei termini perentori di cui all’art. 183, 6° comma c.p.c., ammettere, sui capitoli di prova dal n.1 al n.32 del FATTO, interrogatorio formale delle parti attrici, in primis del sig. ZZZ, oltre che dell’appaltatore NNN, nonché prova testimoniale diretta sui fatti esposti in narrativa e contraria sui capitoli ex adverso articolati ed ammessi, con riserva di depositare nel termine di legge la lista completa dei testimoni, indicando sin d’ora i seguenti testi: Dott. ***, n.q. Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Cave, M.llo ***, M.llo Capo *** e Agente *** del Corpo di Polizia Locale di Cave, Geom. OOO; 6) sempre in via istruttoria, ai sensi dell’art.210 e dell’art.213 c.p.c. ordinare all’Ufficio Tecnico ed alla Polizia Locale del Comune di Cave, le occorrende informazioni scritte relative alla palazzina per cui è causa; 7) con vittoria di onorari, spese generali, cassa avvocati, oltre Iva”.

4. All’udienza del 7.11.2019, instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, il Giudice ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ATP RG. N. 4647/2017, trasmesso copia dell’atto di citazione, delle comparse di costituzione e del verbale di udienza alla Procura in sede per le valutazioni di competenza e assegnato i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Con comparsa depositata il 28.2.2020 si sono costituiti YYY, ZZZ, KKK, SSS e MMM, quali eredi di XXX, deceduta il 24.6.2019.

La causa, istruita documentalmente e mediante prove orali, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 7.4.2023, previa concessione di termine di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

5. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.

Va anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori YYY, ZZZ, KKK, SSS e MMM, sollevata dal convenuto NNN, il quale assume l’estraneità di questi ultimi dal rapporto contrattuale, affermando di aver ricevuto l’incarico per l’esecuzione dei lavori da XXX e ***. Nulla è stato tuttavia allegato a sostegno di tale circostanza, rimasta priva di riscontro, alla luce del materiale probatorio complessivamente acquisito agli atti, dal quale risulta viceversa che i lavori di rifacimento del tetto condominiale siano stati affidati alla ***, scelta quale ditta esecutrice dei lavori, a seguito di delibera condominiale del 24.7.2012 (cfr. all. 4 atto di citazione).

In assenza di un contratto di appalto in forma scritta, è stato poi pacificamente individuato, quale documento regolante i rispettivi obblighi tra le parti, il preventivo del 29.11.2015, non sottoscritto, elaborato dalla ***, al quale la ditta appaltatrice ha dato esecuzione e che risulta intestato al Condominio di Via Pie Palazzo 2. Pertanto, deve ritenersi che il rapporto sia sorto per fatti concludenti e che parti del relativo contratto siano, dal lato attivo, tutti i condomini proprietari dell’immobile, interessato dai lavori di rifacimento.

Nel merito, deve essere invece esaminata in via dirimente l’eccezione di nullità del contratto di appalto avanzata da OOO, premettendosi al riguardo che, non avendo la convenuta spiegato domanda riconvenzionale, ma sollevato l’eccezione al fine di paralizzare la domanda di parte attrice, si procederà a tale accertamento in via meramente incidentale, senza che sussista dunque un’ipotesi di litisconsorzio necessario con tutte le parti del relativo contratto, non estendendosi gli effetti di tale accertamento a terzi estranei al presente giudizio, i quali non subiscono alcun pregiudizio, stante l’inidoneità dell’accertamento incidentale a costituire giudicato nei loro confronti (cfr. Cass. n. 4849/2023).

Ciò posto, secondo il condiviso principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, il contratto di appalto per la costruzione di un immobile (o per la realizzazione di un intervento) in assenza di permesso edilizio presenta un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica, e pertanto è nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c., senza che rilevi l’ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale, con l’ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione, incombendo anche sul costruttore, ai sensi dell’art. 6 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, l’obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni (Cass. n. 8890/2014, Cass. n. 4015/2007).

La nullità si verifica, inoltre, anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire, o costruiti, non in totale assenza ma in difformità al permesso di costruire o titolo edilizio di altro genere (es. SCIA) (Cass. n.30703/2018).

Nel caso di specie, come confermato anche dalla relazione tecnica eseguita in sede di ATP dall’Ing. e acquisita agli atti del presente procedimento, il titolo abilitativo che ha autorizzato i lavori era la SCIA Prot. 13925 del 22.12.2015, ove era prevista la “Messa in sicurezza di un tetto Ordinanza n. 74 del 2.10.2015”, segnalando nelle note esplicative dell’attività da svolgere “Sostituzione di piccola orditura e manto di copertura” (cfr. anche all. 11 atto di citazione).

Il CTU ha poi confrontato tale titolo abilitativo con gli interventi in concreto eseguiti dalla ***, conformi al preventivo del 29.11.2015 costituente capitolato dei lavori (cfr. all. 12 atto di citazione), rilevando la difformità degli interventi previsti ed eseguiti (realizzazione di cordolo in cls, innalzamento del tetto, realizzazione di tamponatura del timpano, rimozione di orditura primaria), rispetto a quanto autorizzato con SCIA del 22.12.2015, di talché il relativo contratto di appalto deve ritenersi inevitabilmente affetto dalla sopra evidenziata nullità.

L’accertata nullità del contratto in oggetto comporta, pertanto, l’assorbimento della domanda principale di risoluzione del contratto.

Va, inoltre, rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, poiché la nullità del contratto impedisce allo stesso di produrre i suoi effetti sin dall’origine, senza che rilevi, come anzidetto, l’eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della prescritta autorizzazione urbanistica, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente e quindi anche del committente, che, al pari dell’appaltatore/prestatore d’opera, avrebbe potuto verificare, con l’ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo.

6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell’esito complessivo della lite e delle ragioni della decisione, si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio tra gli attori e il convenuto NNN.

Le spese di lite nei confronti di OOO seguono invece la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 agg. D.M. 147/2022, valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate ai fini della soluzione della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– rigetta le domande proposte da parte attrice;

– compensa le spese di lite tra gli attori e NNN;

– condanna gli attori a rifondere alla convenuta OOO le spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Tivoli, 3.8.2023

Il Giudice

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