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Opposizione a decreto ingiuntivo accolta solo in parte

Opposizione a decreto ingiuntivo accolta solo in parte, gli atti di esecuzione già compiuti conservano gli effetti nei limiti della somma ridotta

Pubblicato il 06 November 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile

Il Tribunale ordinario di Roma – VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA n. 21066/2019 pubblicata il 04/11/2019

nella causa iscritta al n. del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2018 tra

XXX (C.F.) rappresentato e difeso – giusta procura – dall’avv. presso il cui studio in è elettivamente domiciliato -opponente- e

YYY (C.F.) rappresentata e difesa – giusta procura – dall’avv. presso il cui studio in è elettivamente domiciliata

-opposto-

Conclusioni: come in atti

Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2018, il sig. XXX conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale la sig.ra YYY al fine di sentir dichiarare la inesistenza e/o la nullità̀ e/o l’annullabilità̀ e/o l’inefficacia dell’atto di precetto notificato in data 25.5.2018 e di tutti gli eventuali ulteriori atti ad esso conseguenti e successivi con conseguente revoca dello stesso. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della sig. YYY al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 20.300,00, o di quella ritenuta di giustizia, con compensazione delle somme accertate come dovute alla parte opposta.

In particolare deduceva l’opponente la nullità dell’atto di precetto per violazione dell’art. 66 del Codice Deontologico Forense e dell’art. 88 c.p.c., attesa la notifica ad opera della controparte di due atti di precetto fondati sui medesimi titoli e precisamente, il precetto relativo al decreto ingiuntivo n. /2015, notificato in data 27.11.2017 ed il precetto riferito alla sentenza n. /2017 (Tribunale di Roma) in questa sede opposto e notificato in data 25.5.2018.

Eccepiva, inoltre, l’opponente la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle somme ingiunte, stante il recesso unilaterale dallo stesso esercitato e ricevuto dalla locatrice in data 29.4.2014 e da questa accettato, per effetto del quale ogni obbligazione relativa al contratto era stata assunta dalla sig.ra ***, seconda conduttrice stante la sua liberazione. Quanto al merito, il sig. XXX affermava la nullità del precetto per erronea qualificazione delle somme dovute poiché il richiesto pagamento dell’importo complessivo di €. 16.003,50 superava le somme effettivamente dovute. A sostegno di ciò, parte opponente contestava nello specifico:

– la voce “Int. d.lgs. 9/10/2002 n. 231” per € 3.143,00, per mancata esplicitazione del calcolo aritmetico effettuato per determinarne la somma e della base di calcolo della medesima e in considerazione dell’applicazione dell’interesse di mora ex d.lgs. 231/2002 ai soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale e non ai rapporti locatizi, sicché́, per i relativi crediti da capitale erano non dovuti gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. citato;

– l’erroneità della voce “competenze ingiunzione”, per €. 830,00, sul presupposto che quella eventualmente dovuta, secondo i parametri forensi ex D.M. 55/2014, era pari ad euro 540,00;

– l’errata determinazione dell’importo dovuto per il diritto forfettario, indicato in euro 124,50 invece di euro 81,00; il C.P.A. indicato in euro 33,20 anziché́ in euro 21,60 e l’IVA quantificata in euro 189,90 anziché ́ in euro 141,37;

– non dovuta la voce “Competenze precetti 19.2.2016 e 21.11.2017” per euro 450,00 giacché parte di queste (euro 225,00) riferite un atto di precetto opposto (giudizio dichiarato estinto nel 2016) e la restante parte relativa all’atto di precetto avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 7999/2015 la cui opposizione era pendente;

– erroneità della voce “Dir. forf. su €. 700,00” per euro 150,00 a fronte di quella dovuta pari ad euro 105,00;

Proseguiva il sig. XXX allegando la mancata restituzione del deposito cauzionale pari ad euro 2.800,00 nonché della quota residua di ammortamento dei lavori di ristrutturazione (rifacimento impianto elettrico ed impianto idraulico; fornitura e posa in opera del parquet; realizzazione controsoffittatura), eseguiti con il consenso della locatrice e per un valore complessivo di euro 25.000,00. Sottolineava parte opponente che di tali lavori si dava atto nel regolamento contrattuale al fine di adeguare il canone di locazione e consentire l’ammortamento per tutto il periodo di durata della locazione; che essendosi il contratto risolto in anticipo i conduttori non avevano potuto beneficiare dei lavori effettuati. Concludeva il sig. XXX formulando espressa domanda riconvenzionale per la restituzione del deposito cauzionale e della somma di euro 17.500,00 a titolo di residua quota di ammortamento, ribadendo il comportamento processualmente scorretto e in mala fede della opposta la quale, poco prima dell’inizio della procedura di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. /2015 aveva notificato l’atto di precetto : chiedendo, quindi, l’opponente la condanna della sig.ra YYY al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Si costituiva la sig.ra YYY contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via principale, il rigetto dell’opposizione con condanna alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. del sig. XXX ed in via subordinata domandava la compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che il precetto non era stato azionato per via delle frequenti opposizioni pretestuose del sig. XXX.

Deduceva, in primo luogo, la sig.ra YYY che, nelle more del rilascio dell’immobile ottenuto su convalida di sfratto, aveva richiesto con separato ricorso il decreto ingiuntivo n. /2015 e che, emessa ordinanza di provvisoria esecuzione parziale del decreto stesso nel giudizio di opposizione promosso dal sig. XXX, aveva notificato atto di precetto avente ad oggetto le somme indicate in ordinanza oltre interessi moratori e spese.

Eccepiva parte opposta che la mediazione che doveva svolgersi nel corso del giudizio aveva ad oggetto esclusivamente gli oneri condominiali e, giacché l’ordinanza era munita di formula esecutiva, il precetto notificato era pienamente legittimo.

Quanto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e alla quantificazione effettuata in precetto, precisava la sig.ra YYY che questi erano stati concessi dal Tribunale e, in merito all’eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte opponente, ribadiva la pretestuosità dell’opposizione in virtù del reiterato comportamento ostativo del sig. XXX e della sig.ra *** alla ricezione degli atti.

Affermava, altresì, l’opposta l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 480 comma 2 c.p.c. e contestava l’infondatezza della temerarietà addebitatagli. La causa, di natura documentale veniva assunta in decisione all’udienza del 10.4.2019 con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di note conclusive e repliche.

L’opposizione è risultata, in parte, fondata e va accolta per quanto di ragione. In ordine al rilievo di nullità dell’atto di precetto per violazione dell’art. 66 del Codice Deontologico Forense e dell’art. 88 c.p.c., attesa la notifica ad opera della sig. YYY di due atti di precetto fondati sui medesimi titoli, il rilievo è infondato.

I titoli sono diversi: con ordinanza del 2.1.2016 il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 7999/2015 concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente all’importo di euro 9.800,00 (oltre interessi e spese, per globali euro 12785,10) . Pertanto la sig. YYY notificava il primo precetto in data 27.11.2017: il titolo era rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 7999/2015. Il giudizio di opposizione si concludeva, poi, con la sentenza n. 20308/2017 che, in accoglimento parziale dell’opposizione, revocava parzialmente il decreto ingiuntivo (ovvero per la parte eccedente euro 9800,00). La sig. YYY notificava, quindi, il secondo precetto in data 25.5.2018 unitamente al titolo, ovvero la menzionata sentenza.

La correttezza dell’operato della opposta è sancito dallo stesso art. 653 c.p.c che prevede, infatti, che <<se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è stata dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva. Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta>>.

Pertanto solo in caso di integrale rigetto dell’opposizione, come si legge anche in Cass. sent. n. 19595/2013., il titolo sul quale si fonda l’esecuzione non è la sentenza, bensì quanto a sorte capitale, accessori e spese, il decreto ingiuntivo stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza.

Parimenti infondate tutte le questioni sollevate dall’opponente che sostanziano motivi di opposizione nel merito (da far valere con l’opposizione ex art. 645 c.pc.) non motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. Infatti con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. In sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.

Pertanto sono inammissibili i rilievi proposti dall’opponente e relativi : alla propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle somme ingiunte sul presupposto del recesso unilaterale esercitato; la non debenza degli interessi moratori (id est la voce “Int. d.lgs. 9/10/2002 n. 231” per € 3.143,00); la pretesa erroneità della voce “competenze ingiunzione”, per €. 830,00 come la dedotta errata determinazione dell’importo dovuto per il diritto forfettario, indicato in euro 124,50, voci entrambe confermate nella sentenza n. 20.308/2017 che recita “fermo il resto del decreto ingiuntivo che viene confermato” . Per gli stessi motivi sono improponibili le questioni relative ad eventuali eccezioni di compensazione che potevano esser fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trattandosi di fatti estintivi non sopravvenuti rispetto alla emissione del decreto (mancata restituzione del deposito cauzionale pari ad euro 2.800,00 nonché della quota residua di ammortamento dei lavori di ristrutturazione).

In ordine al rilievo di erronea quantificazione delle somme dovute (€. 16.003,50) i rilievi sono parzialmente fondati e precisamente non risultano dovute le seguenti somme:

– la voce “Competenze precetti” limitatamente a quello 19.2.2016 per euro 225,00 riferite un atto di precetto opposto e il cui giudizio è stato dichiarato estinto nel 2016) sicchè doveva essere imputata la sola somma di euro 225,00; – la voce “Dir. forf. su €. 700,00” indicata in euro 150,00 a fronte di quella dovuta pari ad euro 105,00;

Non risultano, invece, fondati i rilievi relativi alla imputazione degli esborsi relativi al precetto avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 7999/2015 giacchè il creditore legittimato ad agire esecutivamente sulla base di quel titolo provvisorio.

Per quanto sopra complessivamente esposto l’opposizione è risultata solo in parte fondata (quanto a euro 265,00 non dovuta) e nei limiti predetti il precetto opposto va dichiarato illegittimo.

Le spese di lite vanno compensate tra le parti attesa la esiguità dei rilievi risultati fondati (quanto a a euro 265.00) a fronte dell’importo complessivo precettato (euro 16.003,50)

Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sez.VI, in persona del giudice dott.ssa, pronunciando sull’opposizione proposta da XXX avvero il precetto notificato in data 7.6.2018 da YYY così provvede; accoglie parzialmente l’opposizione dichiarando non dovuta la somma di euro 265,00 di cui all’indicato precetto; compensa le spese di lite tra le parti.

Roma 4.11.2019

IL GIUDICE

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