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Accertamento inadempimento ed esecuzione specifica

La sentenza ribadisce il principio di diritto secondo cui in caso di inadempimento di un’obbligazione di fare, il creditore può chiedere al giudice l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo. Il giudice, accertato l’inadempimento, condanna il debitore ad eseguire la prestazione dovuta.

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Pubblicato il 11 maggio 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1000/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COGNOME

SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._121_2025_- N._R.G._00001000_2021 DEL_17_04_2025 PUBBLICATA_IL_17_04_2025

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g.

1000/2021 promossa da:

(c.f. (C.F.:

(C.F.:

(C.F.:

(C.F.: ) con l’avv. COGNOME contro (c.f. CONVENUTA CONTUMACE Oggetto: Altri contratti atipici

CONCLUSIONI

Per gli attori:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

-accertato e dichiarato l’inadempimento, da parte della signora rispetto alle obbligazioni convenute nella scrittura privata transattiva 20.04.2015 (doc. 1) di completare come da progetto la copertura del vano accessorio graffato al mappale n. 78 e di precluderne l’accesso mediante apposizione di inferriata alla porta finestra o altro mezzo idoneo a tale fine, condannare la medesima ad adempiere;

-con vittoria di spese e compensi della presente causa.

” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato convenivano in giudizio chiedendo che il Tribunale di Sondrio, accertato C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. e dichiarato l’inadempimento, da parte della convenuta, rispetto alle obbligazioni convenute nella scrittura privata transattiva del 20.04.2015, ovvero di completare come da progetto la copertura del vano accessorio graffato al mappale n. 78 e di precluderne l’accesso mediante apposizione di inferriata alla porta finestra o altro mezzo idoneo a tale fine, condannasse la medesima ad adempiere. In particolare, gli attori esponevano che:

tra le odierne parti era sorto un contenzioso, petitorio e possessorio (R.G. 251/2010 e R.G. 251- 1/2010 Tribunale di Sondrio), conclusosi mediante scrittura privata transattiva;

nell’ambito di quei giudizi, avevano lamentato che, nel corso degli anni 2008-2009, la signora proprietaria dei finitimi fabbricati distinti ai nn. 78 e 79, aveva approntato alcuni lavori di ristrutturazione che andavano a ledere in maniera significativa i diritti dominicali vantati dai vicini;

risultava innanzitutto sensibilmente modificato ed ostacolato il passaggio gravante sul mappale n. 78 attraverso il quale si accedeva al primo piano del mappale n. 72;

gli accessi ai mappali nn. 73 e 74, esercitati da tempo immemore attraverso il regresso sud del mappale n. 78, temporaneamente chiusi nel corso della ristrutturazione, erano stati completamente eliminati dalla convenuta, la quale aveva ricavato dal predetto regresso un vano dell’abitazione, così pregiudicando in maniera assoluta i diritti di passaggio ivi esistenti;

con la trasformazione del regresso del mappale n. 78 in un locale autonomo a servizio dell’unità abitativa, erano stati realizzati ex novo alcuni manufatti (le pareti e la soletta di copertura in calcestruzzo) in appoggio al mappale n. 74, in spregio assoluto alle norme in tema di distanze tra costruzioni;

al di sopra della predetta soletta che fungeva da copertura del regresso, infine, era stata ricavata una terrazza in appoggio all’edificio del signor senza il rispetto delle distanze di legge anche in relazione alla veduta che si apre sul mappale n.74 e l’uso di tale terrazzo permetteva, in tal modo, di inspicere e prospicere agevolmente all’interno dell’abitazione del signor all’esito di una complessa CTU, la signora si era determinata a definire la controversia con apposita scrittura privata che prevedeva: la rinuncia da parte dei signori a rivendicare le dedotte servitù di passaggio attraverso i mappali nn. 78 e 79, Foglio n. 17, Comune di Castione Andevenno, di proprietà della signora al piano terra ed al piano primo per raggiungere i mappali nn. 73 e 74 ed al piano primo per raggiungere il mappale n. 72;

il pagamento, a fronte della predetta rinunzia, da parte della signora di un indennizzo pari ad € 6.000,00;

il pieno riconoscimento, da parte della signora in favore dei signori , della servitù di passaggio pedonale al piano terra dei propri immobili al fine di permettere il collegamento alla sola unità distinta al n. 72;

la rinunzia da parte dei signori alla rimessione in pristino delle opere eseguite dalla signora in spregio alle norme in materia di distanze tra costruzioni, a condizione che la copertura del vano accessorio graffato al mappale n. 78 venisse completata come da progetto e che la stessa non venisse utilizzata come terrazzo ove poter accedere ed esercitare la veduta all’interno delle unità di proprietà l’abbandono delle cause civili a spese compensate;

la signora aveva lasciato inalterato lo stato della terrazza a copertura del vano accessorio e non aveva chiuso l’accesso alla stessa, così continuando, oltre che a risultare inadempiente rispetto alla predetta obbligazione convenuta in transazione, a ledere i diritti dei vicini;

nella transazione era prevista la rinunzia ad ottenere la demolizione del manufatto realizzato dalla vicina, ma a condizione, quantomeno, di evitare che da quella terrazza (che doveva essere ripristinata a tetto) potesse essere esercitata la veduta diretta verso l’immobile di proprietà da qui l’obbligo di ricoprirla e di chiudere con inferriata l’accesso, cosa che non era stata fatta.

La convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace in data 15.12.2021.

Concessi i termini di cui all’articolo 183, comma sesto, c.p.c., in data 19.10.2022 veniva ammesso l’interrogatorio formale della convenuta.

In data 02.12.2022 la causa passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo.

In data 14.02.2023 il G.I. “rilevato che l’atto di citazione non è stato notificato presso la residenza della convenuta in Svizzera ai sensi dell’articolo 139

c.p.c., bensì soltanto nel luogo identificato quale domicilio della medesima in Italia;

rilevato che l’articolo 139 c.p.c. prevede che possa eseguirsi la notifica nel comune di domicilio allorché non sia noto il comune di residenza;

rilevato che l’attore nel corpo dell’atto di citazione aveva individuato il luogo di residenza della convenuta;

considerato che la Corte di Cassazione ha a più riprese affermato che “la notificazione deve essere in primo luogo eseguita nel Comune di residenza e, solo se esso è ignoto — oggettivamente ignoto, non già soggettivamente sconosciuto da parte del notificante — può essere eseguita presso il Comune di dimora, potendo infine essere eseguita presso il Comune di domicilio soltanto se sia ignoto anche quest’ultimo” (Cass. n. 21778/2008; Cass. n. 24544/2008; Cass. n. 1753/2005; Cass. n. 11734/2002; Cass. n. 5945/1997; Cass. n. 13849/1991):

si tratta, quindi, di un ordine gerarchico tassativamente previsto, la violazione del quale dà luogo a nullità della notificazione;

ritenuto quindi che la notifica dell’atto di citazione al domicilio della convenuta, in mancanza della notifica presso la residenza della medesima, debba ritenersi nulla e la dichiarazione di contumacia della convenuta debba essere revocata.

” revocava la dichiarazione di contumacia della convenuta, ordinando la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione e fissando udienza ex articolo 183 c.p.c. al 04.10.2023.

La convenuta, ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarata contumace.

Concessi i termini di cui all’articolo 183, comma sesto, c.p.c., venivano successivamente ammesse le prove orali richieste da parte attrice, che venivano assunte all’udienza del 14.05.2024.

Essendo la convenuta comparsa per rendere l’interrogatorio formale, veniva concesso un rinvio per consentire alle parti la possibilità di definire la vertenza in via bonaria, alla luce della soluzione conciliativa emersa all’udienza del 14.05.2024.

In data 09.07.2024 parte attrice dava atto del mancato raggiungimento dell’accordo.

Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del 27.12.2024, la causa passava in decisione con assegnazione dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c. *** Il signor risulta proprietario esclusivo delle unità immobiliari distinte al Catasto del Comune di Castione Andevenno al Foglio n.17, particelle n.73-74, nonché comproprietario con i fratelli (cui è succeduta la figlia , del mappale allibrato al n. 72 (cfr. docc. 2-3-4 fascicolo attori), mentre la signora risulta proprietaria dei finitimi fabbricati distinti ai nn. 78 e 79. Risulta provato documentalmente che le parti del presente giudizio, al fine di definire il contenzioso petitorio possessorio insorto tra le stesse di cui ai giudizi R.G. 251/2010 e R.G. 251-1/2010 Tribunale di Sondrio, avevano sottoscritto scrittura privata transattiva (cfr. doc. 1 fascicolo attore) che prevedeva la rinuncia da parte dei signori a rivendicare le servitù di passaggio attraverso i mappali nn. 78 e 79, Foglio n. 17, Comune di Castione Andevenno, di proprietà della signora al piano terra ed al piano primo per raggiungere i mappali nn. 73 e 74 ed al piano primo per raggiungere il mappale n. 72, il pagamento, a fronte della predetta rinunzia, da parte della signora di un indennizzo pari ad € 6.000,00, il pieno riconoscimento, da parte della signora in favore dei signori della servitù di passaggio pedonale al piano terra dei propri immobili al fine di permettere il collegamento alla sola unità distinta al n. 72, la rinunzia da parte dei signori alla rimessione in pristino delle opere eseguite dalla signora in spregio alle norme in materia di distanze tra costruzioni, a condizione che la copertura del vano accessorio graffato al mappale n. 78 venisse completata come da progetto e che la stessa non venisse utilizzata come terrazzo ove poter accedere ed esercitare la veduta all’interno delle unità di proprietà , nonché l’abbandono delle cause civili a spese compensate.

Ebbene, gli attori hanno dato prova che la sig. non ha adempiuto agli obblighi assunti in forza della scrittura transattiva sopra citata, ovvero non ha completato la copertura del vano accessorio graffato al mappale 78 Foglio 17, come da progetto presentato dalla stessa convenuta al Comune di Castione Andevenno nel 2008 (cfr. doc. 15 fascicolo attori) e ha continuato ad utilizzarla come terrazzo ove poter accedere ed esercitare la veduta all’interno della proprietà Preme a questo proposito evidenziare come il tecnico comunale geom. escusso come teste all’udienza del 14.05.2024, ha confermato che il progetto presentato in Comune dalla convenuta prevedeva il mantenimento a tettuccio della copertura del regresso del mappale n.78 e che tale tettuccio avrebbe dovuto essere coperto da tegole e che, invece, la convenuta aveva realizzato una terrazza accessibile attraverso la finestra che vi si affaccia, in appoggio all’edificio del signor distinto al n. 74. Si noti peraltro che la convenuta, comparsa all’udienza del 14.05.2024 per rendere l’interrogatorio formale, non ha negato di aver stipulato la scrittura transattiva del 20.04.2015 né ha disconosciuto le firme ivi apposte.

Pertanto, in considerazione dell’accertato inadempimento della convenuta agli obblighi derivanti dalla scrittura transattiva sottoscritta, ovvero di completare la copertura del vano accessorio graffato al mappale 78 Foglio 17 come da progetto presentato dalla stessa convenuta al Comune di Castione Andevenno e di non utilizzarla come terrazzo ove poter accedere ed esercitare la veduta all’interno della proprietà la domanda proposta dagli attori risulta fondata e merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Pertanto, la convenuta contumace deve essere condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa indeterminabile) in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Nella comparsa conclusionale gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta “anche in punto spese ed anche in considerazione della palese responsabilità aggravata ai sensi del III comma dell’art. 96 del codice di rito con determinazione equitativa della somma dovuta a tale titolo”.

Sul punto, giova rammentare che, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22405/2018, “la condanna ex articolo 96, comma terzo c.p.c., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’articolo 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza delle censure in sede di gravame, ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Ebbene, nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti della responsabilità aggravata ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. in capo alla convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna la convenuta contumace in adempimento agli obblighi assunti con scrittura privata transattiva del 20.04.2015, a completare come da progetto presentato presso il Comune di Castione Andevenno nel 2008 la copertura del vano accessorio graffato al mappale n. 78 Foglio 17 di sua proprietà sito in Castione Andevenno, nonché a precluderne l’accesso mediante apposizione di inferriata alla porta finestra o altro mezzo idoneo a tale fine; condanna la convenuta contumace alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in motivazione in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Sondrio, 17 aprile 2025.

Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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