Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo OTTAVO DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA » Capo I Delle misure di sicurezza personali » Sezione II Disposizioni speciali » Art. 229
Casi nei quali puo' essere ordinata la liberta' vigilata
Oltre quanto e' prescritto da speciali disposizioni di legge, la liberta' vigilata puo' essere ordinata:
1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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