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Art. 229 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 229 Codice Penale

Proroga della libertà vigilata: violare le regole costa caro
Il Ricorrente ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che confermava la proroga della libertà vigilata a causa della sua persistente pericolosità sociale. I giudici di merito hanno basato la decisione sulle ripetute violazioni delle prescrizioni e sul curriculum criminale del soggetto, che in passato aveva subito un aggravamento della misura con il collocamento in una colonia agricola per irreperibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e mirato a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Libertà vigilata: no all’applicazione automatica senza prove
L'Imputato, condannato per rapina, ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che confermava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorrente ha lamentato la totale mancanza di motivazione circa la sua effettiva pericolosità sociale e una discrepanza sulla durata della misura tra motivazione e dispositivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la libertà vigilata non può essere applicata in modo automatico o presunto. Il giudice ha l'obbligo di accertare e motivare concretamente la pericolosità sociale del soggetto basandosi sugli indici di legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla misura di sicurezza, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio sul punto.
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Pena di un anno: no all’applicazione libertà vigilata. Annullata
La Corte di Cassazione ha annullato una misura di sicurezza, stabilendo un principio chiaro sull'applicazione libertà vigilata. Un soggetto, condannato per associazione mafiosa con un aumento di pena di esattamente un anno in continuazione con altri reati, si era visto applicare la libertà vigilata. La Suprema Corte ha chiarito che tale misura è illegittima. La legge richiede una condanna a una pena 'superiore' a un anno. Nel caso di reato continuato, si deve guardare solo all'aumento di pena e non al totale. Poiché la pena aggiuntiva era pari a un anno, e non superiore, la condizione di legge non era soddisfatta. Di conseguenza, la misura è stata cancellata.
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Pericolosità Sociale: Gravi Reati Passati Giustificano Controlli
La Corte di Cassazione ha confermato la misura della libertà vigilata per un uomo, nonostante questi sostenesse di essersi allontanato da tempo dal suo precedente sodalizio criminale. La sentenza stabilisce un principio chiave: la valutazione della pericolosità sociale non può basarsi solo sulla condotta recente, ma deve considerare anche la gravità dei reati passati. In questo caso, i crimini commessi (custodia di armi e droga, incendio e intimidazioni) erano talmente gravi da indicare una spiccata tendenza a delinquere. Pertanto, la decisione dei giudici di merito di considerare ancora attuale la sua pericolosità sociale è stata ritenuta corretta e ben motivata, rendendo legittima l'applicazione della misura di sicurezza.
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Libertà vigilata: quando è illegittima la misura
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'applicazione della libertà vigilata disposta nei confronti di un imputato condannato a una pena finale di soli quattro mesi di reclusione. I giudici di legittimità hanno ribadito che, ai sensi dell'art. 229 c.p., la libertà vigilata può essere ordinata esclusivamente quando la condanna alla reclusione supera la soglia di un anno. Tale limite deve essere verificato sulla pena inflitta in concreto, tenendo conto delle riduzioni derivanti dalla scelta di riti alternativi come il giudizio abbreviato.
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