Definizione
Una misura di sicurezza non detentiva che impone al soggetto una serie di prescrizioni e controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, limitandone la libertà personale.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 207 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 50% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 23%
- Rigettato 21%
- Inammissibile 50%
- Altro 5%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 156%
- Penale Sez. 736%
- Penale Sez. 57%
Precedenti più richiamati
- Cass. 2095/1993in 9 provvedimenti
- Cass. 1027/2018in 11 provvedimenti
- Cass. 4021/2020in 7 provvedimenti
- Cass. 24179/2010in 12 provvedimenti
- Cass. 8242/2018in 14 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Il Tribunale di sorveglianza ha disposto tre anni di misura di sicurezza per un condannato per associazione mafiosa. Il soggetto ha presentato ricorso in Cassazione evidenziando che il giudice della prevenzione aveva in precedenza escluso la sua pericolosità grazie alla condotta carceraria impeccabile e al tempo trascorso dai fatti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Il tema di pericolosità sociale e libertà vigilata richiede un apprezzamento autonomo da parte del magistrato di sorveglianza. Il comportamento regolare in cella e il decorso degli anni non bastano a escludere il rischio di recidiva. Il condannato, infatti, aveva già riallacciato i legami con il crimine organizzato dopo una lunghissima detenzione passata e non ha dimostrato una reale dissociazione dalla consorteria mafiosa né una concreta prospettiva di sostentamento lecito.
Continua »
Un detenuto condannato per associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori contesta la misura di sicurezza della libertà vigilata confermata dal Tribunale di sorveglianza. Il magistrato di merito ha basato la pericolosità sociale sul ruolo apicale nel clan, su un processo pendente per estorsione e sull'assenza di risarcimenti verso le vittime, ritenendo il buon comportamento carcerario un elemento non sufficiente. Il condannato ricorre in Cassazione sostenendo la prevalenza della propria condotta carceraria positiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché richiede una rivalutazione dei fatti vietata nel giudizio di legittimità, confermando la misura e condannando il ricorrente al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Un cittadino, condannato in via definitiva per associazione mafiosa e tornato in libertà, subisce l'applicazione della libertà vigilata per un anno. Il Tribunale di Sorveglianza giustifica la misura affermando prima l'assenza di carichi pendenti dopo la scarcerazione, ma citando subito dopo una presunta condanna ancora pendente in sede di legittimità. La difesa contesta un evidente travisamento dei fatti storici e l'assenza di elementi concreti per dimostrare l'attualità della pericolosità sociale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa e annulla l'ordinanza impugnata. I giudici rilevano una palese contraddizione logica nel provvedimento e ribadiscono il divieto assoluto di applicare misure di sicurezza basandosi su automatismi o presunzioni.
Continua »
Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato la misura della libertà vigilata per due anni nei confronti di un condannato per reati associativi. L'uomo ha impugnato la decisione, lamentando che i giudici avessero applicato una presunzione automatica di pericolosità e contestando la contraddizione tra la riduzione della durata della misura e la conferma della sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene non esistano presunzioni legali o semplici legate al reato commesso, il tribunale ha motivato adeguatamente la pericolosità reale esaminando i comportamenti tenuti durante la detenzione. Di conseguenza, la misura della libertà vigilata resta confermata a carico del ricorrente.
Continua »
Un uomo sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora in una comunità terapeutica ha richiesto la revoca del provvedimento. Il richiedente riteneva che la misura fosse decaduta a causa della sopravvenuta applicazione della libertà vigilata decisa dal magistrato di sorveglianza. Il Tribunale ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che tra sorveglianza speciale e libertà vigilata non sussiste una incompatibilità assoluta. La legge vieta unicamente l'esecuzione nello stesso momento delle due misure. Nel caso di specie, la misura di sicurezza della libertà vigilata dovrà iniziare solo dopo la fine della misura di prevenzione già in corso. Il ricorrente resta quindi vincolato alle prescrizioni della comunità terapeutica ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Continua »
La Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha concesso la liberazione condizionale a un detenuto condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e pluriomicidio. Il Procuratore generale contestava la decisione lamentando la mancata prova del sicuro ravvedimento e della rescissione dei legami con la criminalità organizzata. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Il percorso carcerario del condannato dura da quasi trent'anni e comprende il lavoro regolare, il volontariato, il risarcimento tentato verso i familiari delle vittime, l'assenza di collegamenti attuali con la mafia e l'esito positivo dei permessi premio. Di conseguenza, il condannato ottiene la libertà condizionata con cinque anni di libertà vigilata, mentre la pubblica accusa vede respinta la propria impugnazione.
Continua »
Un condannato per gravi reati associativi ha interamente scontato oltre venti anni di reclusione in regime differenziato. All'uscita dal carcere, la magistratura di sorveglianza gli ha imposto per due anni la misura di sicurezza della libertà vigilata. I giudici hanno motivato la scelta con l'assenza di revisione critica del passato mafioso e una recente violenta aggressione contro un compagno di detenzione. Il condannato ha presentato ricorso lamentando l'assenza di un ruolo direttivo nella cosca e un complessivo percorso carcerario positivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la piena legittimità della valutazione sulla pericolosità sociale attuale basata sulla gravità dei reati e sulla violenza commessa in carcere, condannandolo alle spese e alla Cassa delle ammende.
Continua »
Un condannato per associazione mafiosa ed estorsione ha chiesto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata prima della scadenza biennale. Il richiedente ha evidenziato un regolare lavoro, l'assenza di nuove denunce e la partecipazione ai percorsi carcerari. I giudici hanno respinto l'istanza evidenziando la persistenza della pericolosità sociale, confermata da sanzioni disciplinari in carcere, lettere scambiate con esponenti della criminalità e il mancato distacco dall'ambiente mafioso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la revoca della misura di sicurezza esige fatti nuovi, certi e univoci in grado di escludere del tutto il pericolo di recidiva.
Continua »
Un uomo condannato ha richiesto di scomputare 195 giorni da una nuova misura restrittiva, la libertà controllata. Il richiedente sosteneva di aver già scontato ingiustamente quel periodo sotto il regime della libertà vigilata. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il diniego dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la fungibilità delle misure di sicurezza non detentive non è prevista dalla legge. Tale istituto riguarda esclusivamente il carcere o le misure cautelari detentive. Inoltre, la libertà vigilata serve a neutralizzare una pericolosità sociale attuale, la quale non può essere cancellata o compensata da restrizioni subite in passato.
Continua »
Un uomo ha commesso i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale lo ha assolto per vizio totale di mente, ritenendolo del tutto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Contestualmente, il giudice ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata terapeutica per la durata di un anno. La difesa ha impugnato il provvedimento, sostenendo l'assenza di pericolosità sociale poiché il soggetto si trovava già inserito in un percorso terapeutico e farmacologico che ne stabilizzava la condotta. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il contenimento farmacologico non elimina la pericolosità sociale, ma ne gestisce soltanto gli effetti, rendendo legittima la misura di sicurezza.
Continua »
Due imputati hanno concordato la pena per reati legati agli stupefacenti tramite rito speciale. Il giudice ha applicato loro anche la libertà vigilata a fine pena. I condannati hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'assenza di motivazione sulla reale pericolosità sociale. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso. La misura di sicurezza nel patteggiamento non concordata tra le parti richiede un accertamento rigoroso e concreto. Il giudice non può presumere la pericolosità basandosi solo sul titolo di reato, soprattutto verso soggetti incensurati. La Corte ha annullato la misura rinviando gli atti per un nuovo esame.
Continua »
Un Imputato, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di dimora in un comune, ha presentato ricorso. Egli sosteneva un legittimo impedimento a comparire in udienza perché il processo si svolgeva in un comune diverso e non aveva ricevuto autorizzazione a spostarsi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'imputato, pur soggetto a obbligo di dimora, doveva chiedere preventivamente l'autorizzazione al giudice per spostarsi e partecipare all'udienza. Senza tale richiesta, il suo impedimento non era legittimo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
Continua »
Un Lavoratore, già in regime di libertà vigilata, è stato condannato per un episodio di cessione di stupefacenti (circa 200 grammi di cocaina) avvenuto nel 2002. La Corte d'Appello ha confermato la condanna a sette anni di reclusione e 30.000 euro di multa. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'illogicità della motivazione sul suo ruolo e un travisamento delle prove. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e le spese processuali, poiché il ricorrente non ha fornito la documentazione necessaria a supportare le sue contestazioni.
Continua »
Un individuo, già condannato per associazione mafiosa, ha subito la confisca di un immobile e una misura di sorveglianza speciale. Ha presentato ricorso in Cassazione contestando il superamento del termine per la confisca e l'errata valutazione della sua attuale pericolosità sociale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il termine di un anno per la confisca di beni mafiosi si applica solo quando questa è "differita", non quando è disposta contestualmente a una misura di prevenzione personale. La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito sulla pericolosità e sulla sproporzione tra i redditi leciti e il valore dell'immobile, confermando la confisca di beni mafiosi.
Continua »
L'Imputato è stato condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale con la misura dell'espulsione dallo Stato. La Corte d'Appello ha ridotto la pena detentiva prendendo in considerazione il vizio parziale di mente e ha sostituito l'espulsione con un anno di libertà vigilata. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius per l'applicazione d'ufficio della libertà vigilata e contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la garanzia processuale non è violata se il giudice d'appello si limita a sostituire una misura di sicurezza già presente con un'altra non più grave.
Continua »
Un Indiziato ha contestato l'applicazione della `Sorveglianza Speciale` per due anni. Egli sosteneva che la precedente revoca di una misura di `libertà vigilata` dimostrasse la sua non pericolosità. La Corte d'Appello aveva rigettato il suo ricorso, ritenendo che nuovi fatti e un procedimento penale pendente confermassero la sua attuale pericolosità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che la revoca di una precedente misura non impedisce una nuova valutazione della pericolosità attuale, soprattutto in presenza di elementi recenti. Il ricorso dell'Indiziato è stato quindi rigettato, confermando la legittimità della `Sorveglianza Speciale`.
Continua »
Un condannato per associazione mafiosa ('ndrangheta) ed estorsione ha contestato la misura della libertà vigilata, ritenendo non attuale la sua pericolosità sociale. Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la misura, basandosi sui suoi legami con la criminalità organizzata e precedenti coinvolgimenti. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la mancanza di motivazione e il mancato riconoscimento del suo percorso di risocializzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché non specificava adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto contro la decisione impugnata, confermando la valutazione della pericolosità sociale.
Continua »
Due imputati, Il Primo Ricorrente e Il Secondo Ricorrente, sono stati condannati per reati di rapina, ricettazione e porto abusivo di armi. Hanno presentato ricorso in Cassazione. Il Primo Ricorrente ha successivamente rinunciato al proprio ricorso, rendendolo inammissibile. Il Secondo Ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e il bilanciamento delle circostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale per entrambi. Per il Secondo Ricorrente, le censure erano infondate, poiché i giudici precedenti avevano correttamente motivato le loro decisioni. Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
Continua »
Un cittadino ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo aver trascorso 468 giorni sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni. Il ricorrente sosteneva che le limitazioni imposte fossero talmente severe da equivalere agli arresti domiciliari. La Corte di Appello ha respinto la domanda per inammissibilità. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, ribadendo che la libertà vigilata appartiene alle misure non detentive. La legge riserva l'indennizzo esclusivamente alle restrizioni fisiche della libertà personale, quali il carcere, gli arresti domiciliari o le misure di sicurezza provvisorie di natura detentiva. I giudici hanno condannato il richiedente al pagamento delle spese legali.
Continua »
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di un Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata per un individuo condannato per associazione mafiosa e narcotraffico. La Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato l'attuale pericolosità sociale del soggetto. Non basta il buon comportamento in carcere per giustificare la revoca misura di sicurezza. È necessario considerare la gravità dei reati pregressi, la persistenza dell'organizzazione criminale e la necessità di un'osservazione più approfondita. Il caso tornerà al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione.
Continua »