Definizione
Accordo tra accusa e difesa sulla pena da applicare in secondo grado, che comporta la rinuncia agli altri motivi di impugnazione.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 3.780 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 92% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 5%
- Rigettato 3%
- Inammissibile 92%
- Estinto 0%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 756%
- Penale Sez. 232%
- Penale Sez. 612%
Precedenti più richiamati
- Cass. 22002/2019in 1.047 provvedimenti
- Cass. 30990/2018in 505 provvedimenti
- Cass. 944/2019in 717 provvedimenti
- Cass. 29243/2018in 670 provvedimenti
- Cass. 41254/2019in 380 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza pronunciata in secondo grado, lamentando vizi di motivazione sul calcolo della pena. La pronuncia di secondo grado era scaturita da un concordato in appello, strumento con cui le parti si accordano sulla sanzione finale rinunciando ai motivi di contestazione originari. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza passare dall'udienza pubblica. I giudici hanno ricordato che chi accetta la pena concordata non può poi contestare la quantificazione sanzionatoria, a meno che non si tratti di una sanzione illegale. Di conseguenza, il ricorrente ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a un versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato, dopo aver concordato la pena nel giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, ha proposto ricorso per cassazione contestando vizi di motivazione relativi alla determinazione della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata. I giudici hanno chiarito che chi accetta una pena concordata non può successivamente lamentarsi della motivazione con cui i magistrati hanno quantificato la sanzione, a meno che la pena stessa non sia illegale. L'accordo preventivo tra le parti e la finalità deflattiva del procedimento precludono contestazioni successive sulla misura della condanna liberamente pattuita. A seguito del rigetto per colpa, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di appello accoglieva la richiesta di concordato avanzata dall'imputato e rideterminava la pena complessiva per diversi reati. L'imputato decideva tuttavia di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la motivazione sulla misura della sanzione. Il ricorso arrivava tramite portale telematico cinque giorni dopo la scadenza dei quindici giorni previsti dalla legge, calcolati dalla lettura del verdetto emesso con motivazione immediata. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile: il rispetto del termine per impugnare la sentenza con motivazione contestuale impone il deposito entro quindici giorni precisi. Inoltre, chi concorda la pena con il pubblico ministero non può poi lamentare vizi di motivazione sull'entità della sanzione concordata. L'imputato perde la causa e subisce la condanna alle spese e a una sanzione di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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L'Imputato, condannato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio insieme ad altre imputazioni, concorda la pena con la pubblica accusa in secondo grado. In seguito all'accordo, propone ricorso per cassazione contestando la motivazione sulla propria responsabilità penale. I giudici di legittimità dichiarano inammissibile l'impugnazione. Chi sceglie il concordato in appello rinuncia ai motivi di merito e non può rimettere in discussione la responsabilità o la pena concordata, a meno che quest'ultima non sia illegale. La Corte condanna quindi il ricorrente al versamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo condannato in primo grado per rapina pluriaggravata e dichiarato delinquente abituale ha pattuito con la Procura una riduzione della sanzione. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa ha formalizzato un concordato in appello che ha rideterminato la reclusione a tre anni e quattro mesi. Contestualmente, il difensore ha rinunciato a tutti gli altri motivi di impugnazione, compreso quello sulla dichiarazione di delinquenza abituale. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando il difetto di motivazione proprio su tale qualifica. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Chi sottoscrive un patto sulla pena rinuncia irrevocabilmente alle censure collaterali non coperte dall'accordo, a meno che non contesti una sanzione illegale. Il ricorrente deve ora pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato, condannato per rapina pluriaggravata, ricettazione e uso abusivo di dispositivi jammer, ha stipulato un concordato in appello per rideterminare la sanzione a tre anni di reclusione e settecento euro di multa. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di secondo grado non avevano specificato i singoli aumenti di pena per i reati minori uniti dal vincolo della continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi concorda liberamente la sanzione non può contestare il calcolo dei singoli incrementi di pena se la pena finale rispetta i limiti di legge. L'accordo vincola le parti e rende definitivo l'esito concordato, con condanna del ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Tre imputati condannati per reati associativi ed estorsivi concordano in secondo grado l'entità delle sanzioni tramite concordato in appello, beneficiando della continuazione tra i reati e di uno sconto di pena. Successivamente, tramite il proprio difensore, propongono ricorso per cassazione contestando la carenza di motivazione del giudice sugli aumenti di pena applicati ai reati-satellite. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. I giudici supremi affermano che l'accordo sulla sanzione preclude contestazioni sul calcolo o sulla motivazione dei singoli aumenti, salvo casi di pena totalmente illegale. I ricorrenti subiscono la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Un uomo condannato per l'indebito utilizzo di una carta bancomat concorda la pena nel giudizio di secondo grado tramite concordato in appello. La Corte d'appello accoglie la richiesta congiunta e ridetermina la sanzione a un anno di reclusione e trecentododici euro di multa. Successivamente, il difensore dell'imputato presenta ricorso per cassazione lamentando la carenza di motivazione del giudice sulla congruità della pena concordata. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione dichiarandola inammissibile. I giudici supremi chiariscono che l'accordo stretto liberamente tra le parti impedisce ripensamenti unilaterali sulla misura della sanzione, a meno che non si tratti di una pena illegale. Il ricorrente subisce anche la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo condannato per furto aggravato ha concordato con l'accusa una pena ridotta a otto mesi di reclusione davanti ai giudici di secondo grado. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello non avesse motivato l'eventuale proscioglimento dell'imputato né la congruità del trattamento punitivo. La Corte Suprema ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione dell'autorità giudiziaria ai soli motivi non rinunciati dalle parti. Chi sottoscrive un accordo sulla sanzione rinuncia automaticamente a contestare l'accertamento del reato o a pretendere un proscioglimento officioso. L'imputato non può rimettere in discussione l'intesa raggiunta, salvo il caso di pena del tutto illegale, e subisce la condanna al pagamento di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Due imputati condannati per usura aggravata hanno formalizzato un concordato in appello con il Procuratore Generale, pattuendo una pena ridotta e rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, entrambi hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la valutazione della responsabilità penale, la mancata concessione delle attenuanti e un presunto calcolo illegale dell'aumento sanzionatorio per le aggravanti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto nel concordato in appello genera una preclusione processuale insuperabile, estesa anche alla Cassazione, che impedisce di riproporre le doglianze dismesse. Inoltre, la pena concordata è risultata perfettamente conforme ai limiti legali previsti per il concorso di aggravanti. Di conseguenza, la Corte ha confermato le condanne e sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Una persona condannata per reati di droga definiva il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, concordando con la Procura Generale una sanzione ridotta. Subito dopo la sentenza, la difesa proponeva ricorso per cassazione chiedendo la riqualificazione del reato nell'ipotesi lieve e la concessione delle circostanze attenuanti generiche per ridurre ulteriormente la condanna. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. L'accordo sui motivi di appello implica la rinuncia irrevocabile a tutte le altre censure relative al merito o alla qualificazione del fatto. Davanti ai giudici di legittimità è possibile contestare unicamente l'eventuale irrogazione di una pena illegale, circostanza esclusa nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Alcuni imputati per reati di droga ottengono dai giudici di secondo grado una riduzione della pena grazie al concordato in appello, rinunciando contestualmente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, i condannati propongono ricorso per cassazione, contestando la mancata applicazione immediata di cause di non punibilità e l'errata qualificazione giuridica del reato. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici stabiliscono che l'intesa raggiunta tramite concordato in appello vincola in modo definitivo l'intero svolgimento del procedimento penale. La rinuncia concordata impedisce qualsiasi successiva contestazione davanti al giudice di legittimità sui punti precedentemente abbandonati. I ricorrenti subiscono così la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha chiuso il giudizio di secondo grado ricorrendo al concordato in appello, patteggiando l'entità della pena e rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando difetti di motivazione proprio sulla quantificazione della sanzione concordata. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile in modo immediato. La Corte ha ribadito che l'imputato non può contestare la misura della pena quando questa è frutto di un patto tra le parti. L'iniziativa priva di fondamento ha comportato la condanna dell'Imputato alle spese legali e a una sanzione di tremila euro.
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L'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dopo un concordato in appello. L'uomo ha contestato la quantificazione della sanzione decisa dai giudici di secondo grado, sollevando critiche generiche su un punto che le parti avevano già pattuito in aula. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Chi sottoscrive un accordo sulla pena rinuncia automaticamente a contestare la quantificazione concordata dinanzi ai giudici di legittimità. A seguito del rigetto immediato, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Un imputato patteggia la pena in appello per reati associativi accettando l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti. La condanna diventa definitiva. Successivamente, la Cassazione annulla l'aggravante mafiosa per i coimputati giudicati a parte. Il condannato chiede allora l'effetto estensivo dell'impugnazione per cancellare la stessa aggravante e ridurre la reclusione. La Corte d'appello respinge l'istanza e la Cassazione conferma il no. Il patto sulla pena resta blindato quando l'esclusione della circostanza non produce un'utilita pratica immediata sul conteggio finale stabilito dalle parti.
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L'Imputato definisce il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, accettando una condanna a quattro anni di reclusione e ottantamila euro di multa per violazioni delle norme sull'immigrazione. Subito dopo, la difesa propone ricorso per Cassazione contestando presunti errori aritmetici dei giudici, come l'ordine di calcolo tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende. L'accordo stipulato vincola le parti: i vizi intermedi del conteggio matematico non rendono illegale la sanzione finale se questa rispetta i limiti edittali previsti dalla legge.
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L'imputato ha concordato con la pubblica accusa una riduzione della sanzione davanti alla Corte di appello, ottenendo la rideterminazione della condanna a un anno e quattro mesi di reclusione oltre a una multa. Dopo aver accettato l'accordo e rinunciato agli altri motivi di impugnazione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la motivazione dei giudici di secondo grado e la congruità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, l'interessato non può lamentare difetti di motivazione o contestare l'adeguatezza della pena concordata, tranne nei casi tassativi di vizio del consenso o di pena illegale. Il ricorrente deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato per reati di stupefacenti aveva inizialmente contestato la gravità del fatto chiedendo la fattispecie di lieve entità. In secondo grado ha però stipulato un concordato in appello, rinunciando ai motivi di contestazione e concordando esclusivamente una riduzione della sanzione. Nonostante l'accordo recepito dalla Corte d'appello, l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione riproponendo la richiesta di riqualificazione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: chi accetta il patto rinuncia a far valere censure già abbandonate, salvo vizi nel consenso o l'applicazione di una pena fuori legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato, accusato del delitto di evasione, ha concordato la pena davanti alla Corte di appello. Subito dopo ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere il proscioglimento immediato e una riduzione di pena tramite la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la contestazione dei motivi a cui la parte ha già rinunciato per accordarsi sulla sanzione. L'imputato può impugnare la sentenza concordata solo se la pena concordata risulta illegale o fuori dai limiti di legge, evenienza assente nel caso esaminato. L'uomo è stato quindi condannato alle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Un uomo condannato per reati sugli stupefacenti ha concordato una riduzione della pena con la Procura Generale nel giudizio di secondo grado. L'accordo prevedeva cinque anni di reclusione e una multa ridotta a 33.333 euro, a fronte della rinuncia agli altri motivi di impugnazione, inclusa la misura dell'espulsione. I giudici territoriali hanno tuttavia tagliato solo gli anni di carcere, confermando per errore la sanzione economica iniziale di 50.000 euro. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole del concordato in appello: ha respinto le contestazioni sui motivi a cui la parte aveva espressamente rinunciato, ma ha corretto la sanzione pecuniaria, applicando direttamente il taglio monetario pattuito senza rinviare gli atti a un nuovo processo.
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