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Art. 229 Codice Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 229 Codice Penale

Misura di sicurezza: annullata se il reato è estinto
La Corte di Cassazione ha annullato la parte di una sentenza d'appello che confermava una misura di sicurezza a carico di un'imputata, dopo aver dichiarato l'estinzione di tutti i reati a lei contestati. La Corte ha stabilito che la conferma della misura era un errore sostanziale, poiché venuto meno il presupposto del reato, e ha provveduto a eliminarla direttamente.
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Porto di oggetti atti ad offendere: la Cassazione chiarisce
Un individuo è stato condannato per il porto di oggetti atti ad offendere, specificamente un martelletto frangivetro. La Corte di Cassazione ha annullato la misura di sicurezza applicata, ritenendola illegittima per questo tipo di reato. Ha inoltre disposto un nuovo giudizio per valutare correttamente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), specificando i criteri per accertare l'abitualità della condotta.
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Misura di sicurezza: quando è legittima nel patteggiamento
La Corte di Cassazione ha stabilito che un giudice può imporre una misura di sicurezza, come la libertà vigilata, anche se non inclusa nell'accordo di patteggiamento. In un caso riguardante tre imputati, la Corte ha rigettato i loro ricorsi, ritenendo che la decisione del giudice di primo grado fosse legittima e sufficientemente motivata, basandosi sulla pericolosità oggettiva dimostrata dagli imputati attraverso la loro condotta criminale. La sentenza chiarisce che, se la misura di sicurezza non è oggetto di accordo, la sentenza è impugnabile per vizio di motivazione, ma in questo caso specifico, la motivazione, seppur concisa, è stata ritenuta adeguata.
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