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Art. 229 Codice Penale — Sezione Seconda Penale

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Libertà vigilata: no all’applicazione automatica senza prove
L'Imputato, condannato per rapina, ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che confermava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorrente ha lamentato la totale mancanza di motivazione circa la sua effettiva pericolosità sociale e una discrepanza sulla durata della misura tra motivazione e dispositivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la libertà vigilata non può essere applicata in modo automatico o presunto. Il giudice ha l'obbligo di accertare e motivare concretamente la pericolosità sociale del soggetto basandosi sugli indici di legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla misura di sicurezza, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio sul punto.
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Concordato in appello: stop ai ricorsi sulle misure di sicurezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello, contestava l'applicazione della libertà vigilata e il diniego delle pene sostitutive. Il soggetto aveva rinunciato ai motivi di appello principali per ottenere una riduzione della pena, ma successivamente ha tentato di impugnare la decisione in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo del concordato in appello produce effetti preclusivi totali sui punti rinunciati, inclusi quelli relativi alle misure di sicurezza. Inoltre, la presenza di una misura di sicurezza personale impedisce per legge la sostituzione della pena detentiva con misure alternative, rendendo legittimo il rigetto della detenzione domiciliare sostitutiva.
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