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Art. 229 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 229 Codice Penale

Proroga della libertà vigilata: violare le regole costa caro
Il Ricorrente ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che confermava la proroga della libertà vigilata a causa della sua persistente pericolosità sociale. I giudici di merito hanno basato la decisione sulle ripetute violazioni delle prescrizioni e sul curriculum criminale del soggetto, che in passato aveva subito un aggravamento della misura con il collocamento in una colonia agricola per irreperibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e mirato a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Misura di sicurezza della libertà vigilata: negata la revoca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, confermando l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorrente contestava la sussistenza della sua pericolosità sociale attuale. I giudici di legittimità hanno invece ritenuto logica e corretta la decisione dei giudici di merito. Tale valutazione si fonda sul profondo radicamento del soggetto nel crimine organizzato, dalla cui cerchia non si è mai dissociato con atti concreti. Hanno inoltre pesato la brevità del periodo trascorso in semilibertà e l'insufficiente percorso di revisione critica dei reati commessi. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Libertà vigilata e pericolosità sociale: la recidiva blocca il ricorso
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorrente sosteneva l'assenza di una sua reale pericolosità sociale attuale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che i motivi presentati riproducevano semplicemente contestazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito. La valutazione sulla pericolosità sociale attuale è stata ritenuta corretta e logica, in quanto fondata sulle ripetute ricadute nel crimine da parte del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: limiti al ricorso Cassazione
Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l'inammissibilità del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello' (art. 599-bis c.p.p.). La Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena implica la rinuncia ai motivi di merito, precludendo la possibilità di sollevare in sede di legittimità questioni relative al vizio di motivazione o alla sussistenza del reato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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