Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo I DEI BENI » Capo II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici » Art. 828
Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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