Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo I DEI BENI » Capo II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici » Art. 827
Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprieta' di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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