Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo I DEI BENI » Capo II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici » Art. 825
Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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