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Art. 828 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 828 Codice Civile

Precetto contro azienda sanitaria: nullo prima di 120 giorni
Due creditori hanno notificato un atto di precetto contro azienda sanitaria subito dopo la sentenza, senza attendere il decorso di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L'ente sanitario ha contestato l'atto sostenendo la violazione del termine previsto per le pubbliche amministrazioni. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione qualificando la struttura sanitaria come ente pubblico economico. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'azienda. Gli Ermellini hanno chiarito che le aziende sanitarie locali appartengono alla categoria degli enti pubblici non economici poiché perseguono compiti istituzionali e sono sostenute dalla finanza pubblica. Di conseguenza, il precetto contro azienda sanitaria notificato prima del decorso di 120 giorni è nullo e privo di efficacia.
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Ipoteca su fondo patrimoniale: la Cassazione decide
Un contribuente ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria su beni conferiti in un fondo patrimoniale, a garanzia di un debito per contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale. La Corte ha chiarito che l'ipoteca è una misura cautelare e non un atto di esecuzione forzata. I limiti di pignorabilità dei beni nel fondo patrimoniale si applicano solo alla fase esecutiva vera e propria, non alla precedente iscrizione della garanzia. Inoltre, le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate contro l'avviso di addebito originario.
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