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Art. 828 Codice Civile — Sezione Quarta Penale

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Furto venatorio: Cassazione sulla procedibilità d’ufficio
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di non doversi procedere per un caso di furto venatorio tentato. A seguito della Riforma Cartabia, il Tribunale aveva ritenuto necessaria la querela. La Cassazione ha invece stabilito che il furto di fauna selvatica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato destinato a pubblica utilità, configura un'aggravante che mantiene la procedibilità d'ufficio. La motivazione del giudice di primo grado è stata giudicata carente per non aver considerato la natura pubblicistica del bene sottratto.
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