Un privato ha richiesto l'accertamento della proprietà di un terreno agricolo per usucapione, sostenendo di aver mantenuto il possesso indisturbato del bene per decenni dopo un esproprio risalente agli anni Cinquanta. L'Ente Regionale per l'Agricoltura si è opposto, rivendicando l'acquisizione del fondo nell'ambito della riforma fondiaria per la redistribuzione ai contadini. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese del privato, confermando che l'usucapione di beni pubblici destinati a un servizio pubblico è giuridicamente impossibile. Nemmeno la mancata assegnazione tempestiva del terreno ai coltivatori o la prolungata inerzia dell'amministrazione privano il bene della sua natura indisponibile, la quale cessa solo con un espresso provvedimento formale.
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