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Interversione del possesso, apposizione di un lucchetto

L’apposizione di un lucchetto che impedisce l’accesso all’immobile non è idonea all’interversione del possesso, fatto compatibile con la tutela della detenzione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 La CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 425/2021 pubblicata il 19/03/2021

nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. /2016 trattenuta in decisione all’udienza del 28.10.2020 promossa da

XXX, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di appello dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. in;

appellante contro

YYY, ZZZ, KKK, JJJ, tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione in appello, dall’Avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in appellati Nonché contro SSS, PPP, CCC, LLL

appellati non costituiti avverso

la sentenza n. /2015 del 23.11.2005 depositata 23.11.2015 del Tribunale di Sulmona emessa nel procedimento civile rg. /2013 ;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l’appellante:

“Piaccia alla Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l’impugnata sentenza e per l’effetto dichiarare la Sig.ra XXX unica ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione ventennale, dell’immobile sito nel comune di piano T, identificato catastalmente al foglio, particella, sub, categoria C/2, consistenza mq, rendita euro72,72; per l’effetto, ordinare ai responsabili degli uffici ipocatastali le annotazioni. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”

Per gli appellati costituiti:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l’appello proposto dalla XXX perché infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. XXX, con atto notificato a mezzo del servizio postale con spedizione del 11.9.2013, conveniva innanzi al Tribunale di Sulmona, YYY, ZZZ, KKK, JJJ, SSS, PPP, CCC e LLL per ivi sentire accertare e dichiarare, l’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà dell’immobile- catastalmente intestato alla defunta *** (di cui i convenuti risultavano essere eredi)- sito nel Comune di piano T, identificato catastalmente al foglio, particella, sub 1, categoria C/2, consistenza mq, rendita euro 72,72, e dalla stessa asseritamente posseduto ininterrottamente, continuativamente e pacificamente da oltre 20 anni.

2. Si costituivano YYY, ZZZ, KKK e JJJ, che contestavano la domanda rappresentando come l’appartamento oggetto della controversia fosse loro pervenuto per successione ereditaria, unitamente ad altri beni, a seguito della morte dei coniugi *** e *** e che pendeva giudizio per lo scioglimento della comunione. Rappresentavano che nel 1994 il padre dell’attrice, ***, quale titolare di un’impresa edile, era stato incaricato da Mastrogiovanni Maria Anna di effettuare lavori di ristrutturazione all’interno dell’immobile per i quali aveva richiesto, con missive del 1994 e del 2010, ai fratelli *** il pagamento del compenso, riconoscendo in capo agli stessi la proprietà del bene. Negavano quindi che l’attrice avesse mai avuto il possesso dell’immobile le cui chiavi erano custodite dal padre *** così come dallo stesso ammesso anche per tramite del proprio legale con missiva del 2010 e chiedevano il rigetto della domanda di usucapione non sussistendone i presupposti e la condanna dell’attrice ex art. 96 cpc.

3. Rimanevano contumaci CCC, SSS, PPP e LLL.

4. All’esito dell’espletata istruttoria, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sulmona, respingeva la domanda sul rilievo che, dalla documentazione in atti, il rapporto dell’attrice con il bene era iniziato per fatto del terzo ossia del padre ***, che ne aveva la detenzione e non il possesso; che l’attrice non aveva provato l’interversione della detenzione in possesso e che quindi non sussistevano i requisiti normativamente previsti per l’acquisto per usucapione del bene. Compensava le spese di giudizio.

5. Avverso la sentenza proponeva appello XXX che lamentava:

1) l’erroneità della sentenza nella parte in cui, concludeva per l’insussistenza dei requisiti previsti per l’acquisto per usucapione con conseguente rigetto della domanda dalla stessa avanzata. Ribadiva di avere iniziato a possedere uti dominus il bene da oltre venti anni a fronte dell’inerzia totale dei convenuti; che i lavori commissionati da *** erano iniziati nel 1991 ed erano stati eseguiti sotto la sua direzione e vigilanza; che nessun rilievo poteva essere attribuito alle produzioni documentali afferenti i rapporti epistolari intercorsi tra la ditta esecutrice dei lavori e gli eredi ***, che peraltro, *** non aveva le chiavi dell’immobile avendo ella provveduto a sostituire varie volte il lucchetto della porta come dichiarato dai testi *** e ***, che erano stati incaricati dalla stessa di ripararlo. Rilevava che, diversamente da quanto evidenziato dal giudice, la circostanza che l’immobile – in sede di sopralluogo avvenuto nel 2004 ad opera del CTU incaricato nel giudizio di divisione ereditaria – fosse disabitato ed inutilizzato, non aveva trovato conferma in sede testimoniale laddove il teste *** aveva dichiarato di non ricordare. Riteneva che il giudice aveva interpretato in maniera distorta i fatti, con conseguente difetto di motivazione, essendosi integrati i requisiti per l’acquisto per usucapione, per cui la sentenza doveva essere riformata; 2) la falsa applicazione dell’art. 1141 c.c. , in quanto l’appellante non aveva iniziato il rapporto del bene per fatto del terzo ossia del padre ***, ma per una signoria di fatto dovuta all’inerzia dei soggetti convenuti per cui doveva trovare applicazione la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c. perché ella non aveva iniziato a godere del bene come semplice detentore ragion per cui non era tenuta a provare l’interversione; 3) l’erronea valutazione delle prove, dalle quali emergeva in modo chiaro che l’attrice aveva posseduto in modo pacifico, chiaro ed incontrovertibile l’immobile per cui è causa, come dichiarato dai testi ***, *** e ****. Evidenziava come i convenuti parlassero a sproposito di un “appartamento” mentre in realtà l’immobile è solo un magazzino privo di utenze.

6. Si costituivano gli appellati che contestavano il gravame nel merito ritenendolo del tutto infondato e ne chiedevano il rigetto.

7. Non si costituivano gli altri appellati SSS, PPP, CCC e, dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria LLL- disposta dalla Corte con ordinanza del 12.6.2020 – anche quest’ultima appellata rimaneva contumace.

8. All’udienza del 28.10.2020 trattata in forma cartolare ex art. 83, comma settimo D.L. 18/2020, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, sostituito il relatore, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.

MOTIVI DELL DECISIONE

9. I tre motivi di gravame come sopra sussunti – che ben si prestano a trattazione unitaria per la loro intima connessione – sono privi di fondamento, per cui l’appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.

10. Ritiene la Corte che il Giudice di prime cure, nel respingere la domanda di acquisto della proprietà a titolo originario formulata dall’attrice, abbia fatto buon governo della normativa in materia e dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di vertice ad essa riconnessi. Ed infatti, l’attrice su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito idonea e rigorosa prova degli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem e dunque, non solo del corpus ma anche dell’animus possidendi non potendo ritenersi che il mero utilizzo dei beni sia di per sé indicativo di un possesso ad escludendum, utile per l’acquisto a titolo originario della proprietà.

11. Invero, come correttamente rilevato nell’impugnata sentenza, l’attrice nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado si è limitata ad asserire di possedere “uti dominus” da oltre venti anni, in modo pacifico continuato ed ininterrotto il bene de quo senza però offrire alcun elemento inerente la modalità con la quale avrebbe iniziato tale possesso e, come chiarito anche dalla giurisprudenza di vertice, “l’espressione di aver posseduto per oltre vent’anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione” essendo necessaria la dimostrazione del come e del quando l’attrice ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (Cass. 21973/2018). Solo dopo la costituzione dei convenuti e la rappresentazione dei fatti dagli stessi riportata nella comparsa, XXX, con la prima memoria ex art. 183 VI ° c. c.p.c., ha ritenuto di precisare che dall’estate del 1991 – periodo in cui il locale fu interessato dalle opere di ristrutturazione affidate dalla proprietaria ***, alla ditta edile di *** – ella, tecnico-geometra, ricevette le chiavi del magazzino oggetto di causa, “inizialmente incaricata di occuparsi di seguire l’evoluzione delle opere”, ma dopo il decesso della proprietaria dell’immobile avvenuto a Roma il 28.5.1992, cominciò ad esercitare di fatto l’uso continuo della res a fronte dell’inerzia e del disinteresse dei titolari del bene.

12. Ora, dall’espletata istruttoria, risulta documentalmente provato che *** (padre dell’odierna appellante), con missiva del 10.5.1994 comunicava a *** (uno dei figli di ***), di essere stato incaricato dalla “zia ***” di eseguire lavori di restauro della sua casa in e al riguardo, dichiarava di essere a conoscenza delle successione e divisioni tra fratelli e chiedeva l’autorizzazione a continuare i lavori e a regolarizzare i compensi dovuti in suo favore al termine dei predetti lavori, informandolo che le chiavi dell’immobile erano in suo possesso. Alla lettera, dava riscontro in data 16.5.1994 *** invitando *** a scrivere direttamente anche a tutti i suoi fratelli. Pertanto è pacifico che la dante causa degli odierni appellati avesse conferito incarico a *** quale titolare dell’impresa edile di eseguire opere di ristrutturazione dell’immobile di cui oggi si discute e ciò è convalidato anche dalla successiva missiva del 8.6.2010 scritta per conto di *** dall’avv. a tutti gli eredi di ****, con la quale viene richiesto il pagamento, come da notula allegata, dei compensi per i lavori di ristrutturazione compiuti all’interno dell’immobile in, commissionati da *** e anche in tale diffida veniva ribadito che sin dall’epoca dell’esecuzione dei lavori le chiavi dell’immobile continuavano ad essere detenute da ***.

13. Ne discende che *** in ragione dell’incarico professionale ricevuto era nella detenzione dell’immobile in questione di cui custodiva le chiavi e, come si evince dal tenore delle missive sopra menzionate, è evidente che mai lo stesso ha esternato la volontà di mutare la detenzione in possesso.

14. Non vi è prova che l’attrice abbia ricevuto incarico da *** di occuparsi del controllo dei lavori dalla stessa commissionati al padre ***, né vi è prova che di ciò abbia ricevuto incarico dal proprio genitore, ma, ad ogni modo, si deve rilevare che, sia nell’uno che nell’altro caso, l’appellante avrebbe avuto la mera detenzione del bene; nella prima ipotesi, in quanto incaricata professionalmente dalla proprietaria dell’immobile di occuparsi dell’evoluzione delle opere, nella seconda, in quanto delegata dal proprio genitore, quale detentore dell’immobile da ristrutturare su incarico della proprietaria.

15. Ora, secondo quanto stabilito dall’art. 1141 secondo comma c.c. se taluno ha cominciato ad avere la detenzione di un bene, non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo (per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso) o in forza di opposizione esplicita da lui fatta contro il possessore (cioè nei confronti di colui per conto del quale il bene è detenuto), opposizione che in termini inequivoci deve essere tesa a contrastare il di lui diritto, manifestando l’intenzione di tenere la cosa come propria. Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza: L'”interversio possessionis” da parte del detentore di un bene non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, rivolto specificamente contro il possessore, e deve manifestare inequivocabilmente l’intenzione di esercitare il possesso per conto ed in nome proprio “(Cass. 12820/2004; ; Cass. 5419/2011; Cass.27411/2019).

16. Occorre poi evidenziare che, sempre sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale citato, la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell’art. 1141 primo comma c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore e a ciò viene fatto preciso riferimento nella prima memoria ex art. 183 cpc da parte dell’attrice. Anche in tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l’arbitrario rifiuto della restituzione del bene, non essendo, sufficienti atti corrispondenti all’esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene ( Cass. 14593/2011).

17. Pertanto, alcun rilievo può essere attribuito all’asserito comportamento inerte addossato dall’appellante agli appellati non essendo stati riferiti precedenti e precisi atti di opposizione da parte di XXX contro di loro, unica circostanza che avrebbe potuto dare a quell’inerzia un particolare ed univoco significato essendo idonea a convertire in possesso la detenzione esercitata “nomine alieno”. Neanche può attribuirsi valenza, ai fini della prova del possesso utile ai fini dell’usucapione alle testimonianze di *** e *** richiamate dall’appellate ed inerenti la sostituzione dei lucchetti della porta del locale effettuati per conto dell’attrice atteso che: “L’apposizione di un lucchetto che impedisce l’accesso all’immobile non è idonea all’interversione del possesso, essendo un fatto compatibile con la tutela della detenzione, che non muta il titolo contro il possessore, se a lui non opposto per escluderne il possesso “solo animo”” (Cass. 8115/2014). Si aggiunga poi che dall’analisi del contenuto delle deposizioni testimoniali non può dirsi provato un possesso continuativo, ininterrotto protrattosi per venti anni da parte dell’odierna appellante per il solo fatto che la stessa apriva e chiudeva il locale ed anche in merito alla presenza di materiali e biciclette, i testi hanno genericamente riferito di averli visti all’interno dell’immobile ma senza un riferimento temporale preciso (***: “non so quando le ha messe”, *** all’udienza del 24.11.2014: “All’interno circa due anni fa ( ossia nel 2012) vi ho visto una bicicletta o due non so di chi siano…”, *** : “All’interno ho visto materiale da costruzione e una o due biciclette e giocattoli..”), tra l’altro, nel 2004 in sede di sopralluogo effettuato dal CTU nella causa di divisione ereditaria tra i coeredi ***, il locale in questione, come emerge dallo stralcio della relazione tecnica depositata, risultava inutilizzato e ciò si evince anche dalle foto depositate in atti, mai contestate dall’appellante, che ritraggono un locale vuoto.

18. Alla luce di quanto espresso, deve concludersi che la domanda di usucapione formulata dall’attrice è stata correttamente respinta ed il gravame non può pertanto trovare positivo accoglimento.

19. Per il principio della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei soli appellati costituiti, in solido tra loro, che vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore dichiarato della controversia e ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dell’attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

la Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 355/2015 del 23.11.2005 depositata 23.11.2015 del Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:

– rigetta l’appello;

– condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellati costituiti, in solido tra loro, che liquida in €. 3.777,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge.

– Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in L’Aquila nella Camera di Consiglio del 04.03.2021 tenutasi in videoconferenza.

Il Giudice ausiliario estensore

Il Presidente

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