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Fondo di Garanzia gestito dall’INPS

Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto.

Pubblicato il 24 November 2018 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO

Il giudice dott. nel procedimento r.g.n. avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA n. 2249/2018 pubblicata il 21/11/2018

TRA
XXX, nato a, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’avv., presso il cui studio in, elettivamente domicilia

RICORRENTE

E

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall’avv. e con questi elettivamente domiciliato in, presso la sede legale dell’INPS

RESISTENTE CONCLUSIONI

All’udienza del 21 novembre 2018 la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della sentenza, a seguito di discussione orale come da verbale d’udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto a) La prospettazione di parte ricorrente
Con ricorso depositato il 10.05.2016, XXX, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta *** dal 25.09.2008 al 30.06.2011 con mansioni di addetto al banco di salumeria, ha dedotto: che con decreto n. 290 del 24.04.2014 il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, ha emesso decreto ingiuntivo con il quale era ingiunto al datore di lavoro il pagamento di € 4.380,78 a titolo di TFR non corrisposto; che il decreto ingiuntivo era notificato e non era proposta opposizione; che il tentativo di pignoramento mobiliare dei beni del debitore è rimasto senza esito; che l’INPS ha rigettato la richiesta di liquidazione presentata al Fondo di Garanzia, poiché il datore di lavoro risulta proprietario della quota di 2/30 di un immobile; che tale circostanza non osta al conseguimento della prestazione da parte del Fondo di Garanzia, atteso che è stato esperito un serio tentativo di procedere all’esecuzione del credito e l’esecuzione immobiliare risulterebbe eccessivamente gravosa e antieconomica. In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’INPS, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, e con condanna di quest’ultimo al pagamento di 4.380,78, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese con attribuzione.

b) La difesa dell’ente resistente
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza della domanda, per le ragioni già esposte in via stragiudiziale nel provvedimento di diniego dell’accesso al Fondo di Garanzia, ossia per la sussistenza di altri beni sui quali il ricorrente può soddisfarsi.

LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.

Com’è noto, l’art. 2 della Legge n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito).

La giurisprudenza ormai consolidata interpreta la norma nel senso che debba essere valutata l’assoggettabilità a fallimento dell’impresa non in astratto, ma in concreto, ritenendo ad esempio ammissibile l’intervento del Fondo di Garanzia: 1) in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest’ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l’attività da oltre un anno, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva (cfr. Cass. n. 15662/2010); 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sebbene assoggettabile a fallimento, non sia dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato (cfr. Cass. n. 7585/2011). Ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini della tutela di cui all’art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva” (cfr., in termini, Cass. n. 8529/2012).

Nel caso di specie il credito azionato è di € 4.380,78: si tratta, quindi, di un credito esiguo, che non consente la assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro, considerato che l’art. 15, comma 9, del R.D. n. 267/1942 stabilisce che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad € 30.000,00. Deve quindi ritenersi che il datore di lavoro nel caso di specie vada considerato “non assoggettabile a fallimento”, con conseguente diritto del ricorrente a chiedere l’intervento del Fondo di garanzia sulla base di una infruttuosa procedura esecutiva.

2. Occorre, a questo punto valutare se ricorrono i presupposti per ritenere esperito da parte del lavoratore/creditore il tentativo serio di esecuzione forzata sui beni del datore di lavoro/debitore.

Com’è noto, incombe sul primo l’onere di provare di aver esperito invano un’azione esecutiva, gravando invece sull’INPS l’onere contrario di provare che il datore di lavoro ha ancora dei beni fruttuosamente aggredibili e che pertanto non è ammissibile l’intervento del Fondo di Garanzia; in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 8529/2012, secondo cui “ai fini della tutela di cui all’art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva”.

In ordine a tale profilo il ricorrente ha documentato il preventivo esperimento di una procedura di pignoramento mobiliare rimasta senza esito per mancanza di beni (cfr. verbale di pignoramento mobiliare in atti).

L’INPS ha eccepito la sussistenza di altri beni del debitore, e in particolare la titolarità da parte del debitore di 2/30 di un bene immobile in comunione.

Sul punto parte ricorrente ha prospettato che è sufficiente il tentativo esperito, considerata anche che risulterebbe eccessivamente gravoso agire in via esecutiva in relazione al bene immobile indicato dall’ente previdenziale, trattandosi di un bene di cui il debitore è titolare di diritti nella misura di 2/30 e considerato che si tratta di un fabbricato che peraltro risulta composto da due vani.

La prospettazione di parte ricorrente è condivisibile.

Premesso che è pacifico e documentato l’esperimento del procedimento di esecuzione mobiliare rimasto senza esito, deve ritenersi che non gravi sul ricorrente l’onere di esperire anche la procedura esecutiva immobiliare: ciò in considerazione del fatto che, dalla visura in atti, il debitore risulta titolare di una quota ideale di 2/30 sul bene in questione, che risulta composto di soli due vani e che è descritto nella medesima visura come “abitazione di tipo popolare”. Si tratta, quindi, di una situazione che rende incerta la possibilità di realizzazione del credito, atteso che presuppone l’esperimento di una procedura esecutiva immobiliare, all’interno della quale dovrebbe poi anche procedersi allo scioglimento della comunione; ciò tenuto conto anche delle ridotte dimensioni del bene e della dichiarata qualità di casa popolare immobile, che ne rende, presumibilmente, estremamente basso il valore di mercato e, di riflesso, anche l’importo che residuerebbe al debitore all’esito della scioglimento della comunione ed al netto dei costi della procedura esecutiva. Quest’ultima, inoltre, anche per la necessità di procedere ad una divisione del bene all’interno del medesimo procedimento esecutivo, comporterebbe dei costi elevati, in proporzione al credito per il quale si agisce.

Ciò induce, quindi, a ritenere che correttamente il ricorrente abbia agito nei confronti del Fondo di Garanzia. In questi termini Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11379/08: “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S., è tenuto a verificare la mancanza o l’insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l’ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità”.

Incontestata la sussistenza di un titolo esecutivo comprovante il diritto del ricorrente a percepire il TFR per € 4.380,78 (cfr. decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva allegato alla produzione di parte ricorrente), e considerato che, sulla scorta di quanto evidenziato, il ricorrente ha dimostrato di aver esperito un serio tentativo di esecuzione sui beni del debitore, ricorrono i presupposti per l’intervento del Fondo Garanzia ex L. n. 297/1982, stante la tempestiva proposizione della domanda.

La domanda deve quindi essere accolta e l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297/1982, deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.380,78 a titolo di TFR maturato presso la ditta Lotito Vincenzo, oltre interessi legali e rivalutazione dal 16.12.2014, data di presentazione della domanda (cfr. ricevuta allegata alla produzione di parte ricorrente).

Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio ai sensi del D.M. n. 37/18, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con riduzione al 50% della voce relativa alla fase istruttoria, considerato che si sono svolte udienze di trattazione ma non è stata esperita attività istruttoria, e tenuto conto delle ragioni della decisione e della natura della controversia. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avvocato che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. come innanzi proposta, così provvede:

1.accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna l’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento in favore di XXX della somma di € 4.380,78 (importo lordo) a

titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal 16.12.2014;

2.condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali in favore di XXX, che liquida in € 2.090,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to.

Trani, 21.11.2018

Il giudice del Lavoro

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