Una società concessionaria di una piattaforma marina e del relativo specchio d'acqua ha impugnato l'avviso di accertamento ICI emesso dal concessionario della riscossione comunale. Dopo la decisione sfavorevole dei giudici tributari di secondo grado, la società ha presentato ricorso alla Suprema Corte. Successivamente, prima dell'udienza, la società contribuente ha depositato formale rinuncia agli atti di causa, regolarmente sottoscritta e accettata dalla controparte pubblica con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici hanno inoltre stabilito che, per effetto della rinuncia bilaterale, la società non deve versare il raddoppio del contributo unificato, chiudendo definitivamente la lite senza ulteriori sanzioni per le parti.
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