La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di appropriazione indebita nei confronti di una parte civile. Il ricorrente lamentava violazione di legge e travisamento delle prove da parte dei giudici di merito, ma ha riproposto in modo identico le doglianze già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare criticamente le motivazioni della sentenza di appello. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità e del tutto apparente. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la responsabilità dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento, a un versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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