Un ente gestore di residenze per anziani contesta le richieste dell'ente assicurativo pubblico sui premi per il personale sanitario e assistenziale. Dopo aver perso nei primi gradi di giudizio, l'ente presenta ricorso in Cassazione. Nelle more, il ricorrente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata dei debiti esattoriali e deposita una rinuncia al ricorso. La Corte rileva che manca la prova del pagamento della rata necessaria a chiudere la lite per via della sanatoria fiscale. Tuttavia, i giudici riconoscono all'atto valore di ordinaria rinuncia unilaterale. La Cassazione dichiara quindi l'estinzione del giudizio ed esclude il raddoppio del contributo unificato. Inoltre, la Corte dispone la compensazione delle spese legali, perché i chiarimenti giurisprudenziali sulla tariffa applicabile sono arrivati dopo l'avvio della causa.
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