L'Imputato, accusato di associazione a delinquere e furti aggravati, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello circa l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare il mancato proscioglimento dell'imputato. La rinuncia ai motivi d'appello limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo la necessità di una valutazione d'ufficio sulle cause di non punibilità. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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