Un imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, aveva raggiunto un concordato in appello con il Pubblico Ministero, ottenendo una riduzione della pena. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il concordato in appello implica la rinuncia a sollevare ulteriori contestazioni in Cassazione, salvo eccezioni specifiche come una pena illegale o vizi nella formazione dell'accordo. Poiché la richiesta sulle attenuanti generiche non rientrava in queste eccezioni, il ricorso è stato respinto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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