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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2019

Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Patto in appello: quando il ricorso è inammissibile
La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso in cui la difesa, dopo aver richiesto un patto in appello rinunciando ai motivi di merito, ha sollevato questioni incompatibili con tale rinuncia, come la valutazione del vizio totale di mente. La richiesta di applicazione pena prevale, rendendo le altre domande improcedibili.
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Accordo in appello: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo in appello per la riduzione della pena, ha comunque impugnato la sentenza. La Corte ha stabilito che l'accettazione di un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. implica la rinuncia a tutti gli altri motivi di doglianza, rendendo il successivo ricorso un atto puramente dilatorio e sanzionabile economicamente.
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Patteggiamento in appello: limiti al controllo del giudice
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), lamentava la mancata motivazione del giudice sull'assenza di cause di proscioglimento. La Corte afferma che l'accordo sulla pena implica la rinuncia ai motivi d'appello, limitando il controllo del giudice alla correttezza dell'accordo stesso e non estendendolo alla valutazione di possibili cause di assoluzione ex art. 129 c.p.p.
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Concordato in appello: l’inammissibilità del ricorso
Un imputato, condannato per uso indebito di carte di credito, otteneva in appello una riduzione di pena tramite 'concordato in appello'. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, secondo l'art. 610, comma 5 bis, c.p.p., le sentenze emesse a seguito di un concordato in appello non sono impugnabili. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello e pena illegale: la Cassazione
La Cass. Pen., Sez. 6, n. 52110/2019, stabilisce che la sopravvenuta illegalità della pena, a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, travolge l'intero accordo basato sul concordato in appello. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ritenendo l'accordo sulla pena inscindibile dalla rinuncia ai motivi di appello, e ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello per una nuova valutazione alla luce dei nuovi e più favorevoli parametri edittali.
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