La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso volto alla correzione di un presunto errore materiale contenuto in una precedente ordinanza. Il ricorrente lamentava l'omessa indicazione dei codici fiscali delle parti e la mancanza della firma del giudice relatore. La Suprema Corte ha stabilito che l'assenza del codice fiscale non costituisce un vizio dell'atto e che, per le ordinanze emesse in camera di consiglio, è sufficiente la firma del solo Presidente. Inoltre, è stata rilevata l'invalidità della procura speciale, poiché rilasciata in data anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato.
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