L'Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento a una società e ai suoi soci per gli anni 2007 e 2008, contestando fatture fittizie e spese indeducibili. Durante la causa in Cassazione, i contribuenti aderivano ritualmente alla definizione agevolata per l'anno 2007, depositando la relativa documentazione vidimata dal Fisco. Tuttavia, la Suprema Corte pronunciava un'ordinanza di rigetto integrale, ignorando la sanatoria e condannando i contribuenti alle spese. Questi ultimi promuovevano ricorso per revocazione lamentando un errore di fatto. I giudici hanno accolto la domanda revocando parzialmente la precedente decisione: il giudizio è dichiarato estinto unicamente per il 2007 per intervenuta definizione agevolata, restando confermato il rigetto per l'anno 2008.
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