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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Licenziamento collettivo: rinuncia al ricorso ma spese alle aziende
Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da due società collegate, ha ottenuto in appello la reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici di secondo grado hanno infatti accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le imprese. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando la vittoria del lavoratore. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici hanno condannato le aziende al pagamento delle spese legali, poiché il loro ricorso sarebbe stato comunque respinto in base ai precedenti orientamenti giurisprudenziali favorevoli al dipendente.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo ritenendolo illegittimo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, accertando che le due società datrici di lavoro costituivano un unico centro di imputazione aziendale, e ha ordinato la reintegrazione. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, hanno depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. Tuttavia, poiché la lavoratrice non ha accettato la compensazione delle spese legali, i giudici hanno applicato il principio della soccombenza virtuale. La Cassazione ha condannato le società al pagamento delle spese di giudizio, confermando che il loro ricorso sarebbe stato comunque respinto e che il licenziamento collettivo era illegittimo.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: nessun raddoppio di tasse
Un Lavoratore ha ottenuto la dichiarazione di illegittimità del proprio licenziamento e la condanna dell'Azienda al pagamento di 18 mensilità. L'Azienda ha impugnato la decisione fino alla Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. L'Azienda ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal Lavoratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo con compensazione delle spese. La Corte ha inoltre chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura riservata solo ai casi di rigetto o inammissibilità originaria del ricorso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla causa senza spese
Una lavoratrice pubblica ha presentato ricorso in Cassazione contro il Comune per una controversia di lavoro. Successivamente, la stessa lavoratrice ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dal Comune. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Poiché l'accordo tra le parti ha chiuso anticipatamente la causa, non è stato applicato alcun addebito per le spese processuali né il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al raddoppio delle tasse
Alcuni ex dipendenti di un'azienda energetica hanno promosso un giudizio per ottenere le riduzioni tariffarie sulla fornitura elettrica previste dal vecchio contratto collettivo. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, i lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione, ma hanno successivamente depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dall'azienda. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa tassa aggiuntiva, infatti, ha natura sanzionatoria e si applica esclusivamente nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alle bollette scontate
Un gruppo di ex dipendenti e superstiti ha impugnato la revoca delle agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica decisa dall'Azienda. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il recesso dell'Azienda dall'accordo a tempo indeterminato, escludendo l'esistenza di diritti quesiti. Successivamente, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'Azienda. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e compensato le spese tra le parti.
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Agevolazioni tariffarie dipendenti: scontro e rinuncia finale
Un gruppo di ex dipendenti ha contestato la cancellazione delle agevolazioni tariffarie dipendenti sull'energia elettrica, decisa unilateralmente dall'Azienda tramite disdetta di accordi collettivi a tempo indeterminato. La Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il recesso dell'Azienda, escludendo l'esistenza di diritti quesiti poiché il beneficio non costituiva un corrispettivo diretto del lavoro svolto. Nel corso del giudizio di Cassazione, i ricorrenti hanno presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dall'Azienda. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese di giudizio.
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Carenza di interesse: la rinuncia informale blocca il ricorso
Un'insegnante ha fatto ricorso per ottenere l'inserimento nelle graduatorie scolastiche per il sostegno. Dopo decisioni sfavorevoli nei gradi precedenti, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, l'insegnante ha firmato personalmente una rinuncia al ricorso, trasmessa dal suo avvocato via PEC, senza però la firma di quest'ultimo e senza l'accettazione del Ministero. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se la rinuncia non è formale, essa dimostra una sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, compensando le spese e stabilendo che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop a tasse e spese
Un dipendente pubblico ha contestato una trattenuta del 2,5% sulla propria busta paga, applicata dall'Amministrazione per garantire la parità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della decisione, tuttavia, il lavoratore ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità. Nessuno ha vinto la causa di merito, ma il processo si è concluso senza ulteriori spese per il ricorrente.
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Restituzione somme al netto: stop alle pretese della Cassa
Un pensionato ottiene il ricalcolo della pensione, ma la Cassa previdenziale impugna la decisione. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte d'Appello ordina agli eredi del pensionato la restituzione delle somme percepite in eccedenza. La Cassa ricorre in Cassazione pretendendo la restituzione al lordo delle tasse, anziché al netto. Tuttavia, prima della decisione, la Cassa rinuncia formalmente al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara quindi l'estinzione del giudizio e compensa le spese. Nei motivi della decisione, la Corte conferma che la restituzione somme al netto delle ritenute fiscali è la regola corretta, poiché le tasse trattenute alla fonte non entrano mai nel patrimonio del beneficiario.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo chiude la lite
Un lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello favorevole a un'azienda di panificazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole tramite una conciliazione sindacale. In seguito a questa intesa, il lavoratore ha depositato la formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'azienda. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziarie, già regolate privatamente dalle parti nel verbale di conciliazione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo spegne la lite
Una società proponeva opposizione a precetto contro l'intimazione di pagamento notificata da una creditrice. Dopo il rigetto nei primi due gradi, la società ricorreva in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo transattivo per chiudere bonariamente la lite. Il difensore della società depositava quindi la formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e compensato le spese. I giudici hanno chiarito che la rinuncia produce effetti immediati anche senza l'accettazione della controparte, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Inoltre, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione e zero spese per il lavoratore
Una lavoratrice ha impugnato il rigetto della sua richiesta di ammissione al passivo fallimentare per crediti di lavoro. Durante il giudizio, ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, accettata personalmente dal curatore fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'adesione personale della controparte, le spese di lite sono state compensate. Inoltre, la ricorrente è stata esonerata dal pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale al rigetto del ricorso.
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Rinuncia al ricorso: stop alla causa senza raddoppio tasse
Un'azienda ha proposto ricorso in Cassazione contro l'INPS. Nel corso del giudizio, l'azienda ha pagato a rate le somme richieste dall'ente previdenziale e ha quindi deciso di presentare formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per essere valida in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha stabilito che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, previsto invece solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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Aumenti contrattuali in house: dipendenti contro il blocco
Alcuni dipendenti di una società pubblica chiedono il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del contratto collettivo del terziario. L'azienda si oppone invocando il blocco degli stipendi pubblici. La Corte d'Appello riconosce il diritto solo parzialmente. La Cassazione, accogliendo il ricorso dei lavoratori, stabilisce che il blocco retributivo pubblico non si applica alle società partecipate escluse dall'elenco ISTAT. Di conseguenza, i dipendenti hanno diritto a ricevere gli aumenti contrattuali in house fin dal momento dell'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, ossia da aprile 2015. La sentenza viene cassata con rinvio per ricalcolare le somme spettanti.
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Aumenti contrattuali dipendenti in house: stop al blocco pubblico
Due lavoratori di una società partecipata pubblica (società in house) hanno richiesto il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL Terziario del 2015. L'Azienda si era opposta applicando il blocco degli stipendi previsto per il settore pubblico. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso dei lavoratori, ha stabilito che il blocco retributivo pubblico non si applica ai dipendenti di società partecipate non incluse nell'elenco ISTAT. Per queste realtà, il contenimento dei costi può avvenire solo tramite contrattazione di secondo livello e non con atti unilaterali. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire gli aumenti contrattuali dipendenti in house fin dalla data di entrata in vigore del rinnovo contrattuale (aprile 2015).
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Aumenti contrattuali dipendenti in house: stop al blocco pubblico
Un lavoratore, ex dipendente di una società in house, ha richiesto il pagamento degli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del contratto collettivo del settore terziario. L'azienda si è opposta invocando il blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il blocco degli stipendi pubblici non si applica automaticamente alle società partecipate. Per ridurre i trattamenti economici dei dipendenti di tali società è necessaria una contrattazione collettiva di secondo livello, che nel caso specifico non è mai avvenuta. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto a ricevere gli aumenti contrattuali dipendenti in house a partire dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale.
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Aumenti contrattuali nelle società in house: stop al blocco
Alcuni dipendenti di una società in house hanno richiesto il pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL Terziario del 2015. L'azienda si è opposta applicando il blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che il blocco degli stipendi statali non si applica alle società partecipate escluse dall'elenco ISTAT. Di conseguenza, gli aumenti contrattuali nelle società in house spettano fin dal momento del rinnovo contrattuale (aprile 2015), poiché solo la contrattazione collettiva di secondo livello può limitare i diritti economici dei lavoratori. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Piano straordinario di assunzione: no ai docenti di Bolzano
Alcuni docenti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Bolzano hanno chiesto di partecipare al piano straordinario di assunzione nazionale previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" (Legge 107/2015). Il Ministero dell'Istruzione si è opposto, sostenendo la diversità strutturale tra le graduatorie provinciali autonome e quelle nazionali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei docenti, confermando che il piano straordinario di assunzione è riservato esclusivamente agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali. La Corte ha valorizzato la speciale autonomia della Provincia di Bolzano, che gestisce in modo indipendente il proprio personale scolastico con regole proprie, come l'aggiornamento annuale dei punteggi anziché triennale. Di conseguenza, l'esclusione dei docenti altoatesini dal piano nazionale è legittima e non costituisce una discriminazione.
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Cessazione della materia del contendere: l’accordo ferma la causa
Un lavoratore ha ottenuto dalla Corte d'Appello il riconoscimento del diritto a un inquadramento professionale superiore. Il datore di lavoro ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima della decisione dei giudici di legittimità, le parti hanno firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale, risolvendo amichevolmente la controversia. Il datore di lavoro ha quindi rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la cessazione della materia del contendere, poiché è venuto meno l'interesse delle parti a proseguire la causa. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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