La ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione una sentenza della Corte d'appello, notificando il relativo ricorso. La controparte si è difesa con controricorso. Prima della decisione collegiale, il difensore della ricorrente, munito di apposito mandato speciale, ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione. La controparte e l'altra parte intimata hanno prontamente aderito alla rinuncia, accettandola. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Poiché tutte le parti hanno accettato formalmente l'abbandono dell'impugnazione, i giudici hanno escluso la condanna alle spese legali. Infine, la Corte ha stabilito che chi rinuncia all'impugnazione non deve pagare il raddoppio del contributo unificato, misura sanzionatoria riservata soltanto a chi perde integralmente il giudizio o vede respinto il proprio ricorso per inammissibilità.
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