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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Scorrimento della graduatoria: la rinuncia chiude il caso
Una candidata, classificatasi ottava in un concorso pubblico per dirigente medico esteso a sette posti, ha richiesto l'assunzione rivendicando lo scorrimento della graduatoria dopo le dimissioni di un vincitore durante il periodo di prova. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo che l'assunzione iniziale avesse esaurito gli effetti del bando. La candidata ha proposto ricorso in Cassazione, ma successivamente ha depositato un formale atto di rinuncia, accettato dall'azienda ospedaliera. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza condanna alle spese, confermando che la rinuncia accettata chiude il processo senza esaminare il merito della questione relativa allo scorrimento della graduatoria.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: l’Inps si oppone ma perde
Una Società Cooperativa ha impugnato una sentenza d'appello in materia di contributi previdenziali richiesti dall'Ente Previdenziale. Prima della fissazione dell'udienza, la Società ha depositato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione. L'Ente Previdenziale si è opposto, pretendendo una decisione nel merito e contestando un presunto accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Riguardo alle spese di lite, i giudici hanno deciso per la loro compensazione, poiché la rinuncia tempestiva ha evitato ulteriori attività processuali e l'opposizione dell'Ente era priva di utilità pratica.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: datore cede, lei vince
Una lavoratrice ha ottenuto nei primi due gradi di giudizio il riconoscimento dell'inquadramento superiore e delle relative differenze retributive. Il datore di lavoro ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare la decisione. Successivamente, lo stesso datore di lavoro ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, manifestando la mancanza di interesse a proseguire la causa. La Suprema Corte ha preso atto della regolarità della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la vittoria definitiva, confermando i diritti già riconosciuti nei precedenti gradi di giudizio, senza che si procedesse alla liquidazione delle spese di questa fase poiché la dipendente non si era costituita.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: lite estinta e spese azzerate
Una lavoratrice ha promosso un giudizio contro un'Azienda Sanitaria Locale per ottenere differenze retributive legate al suo inquadramento come dirigente. Dopo i rigetti in primo e secondo grado, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, la ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. L'ente sanitario ha accettato la rinuncia, concordando anche sulla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese processuali, chiudendo definitivamente la vicenda senza entrare nel merito della pretesa economica originaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo cancella la lite
Una lavoratrice ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello favorevole all'azienda. Prima della decisione della Suprema Corte, le parti hanno firmato un accordo transattivo per risolvere amichevolmente la controversia. La lavoratrice ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Grazie all'accordo bilaterale, i giudici non hanno disposto alcuna condanna al pagamento delle spese di giudizio. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'estinzione del processo esonera la parte ricorrente dal versamento del raddoppio del contributo unificato, in quanto tale sanzione tributaria non si applica in caso di rinuncia accettata.
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Accordo transattivo nel licenziamento: stop alla causa
Una cooperativa sociale ha impugnato la sentenza d'appello che annullava l'esclusione di un socio e il conseguente licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore. Prima della decisione della Cassazione, la cooperativa ha depositato una rinuncia formale al ricorso, avendo raggiunto un accordo transattivo nel licenziamento con il dipendente. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la rinuncia non equivale a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il processo si è concluso senza una decisione sul merito, confermando l'efficacia dell'accordo privato tra le parti.
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Estinzione del processo per rinuncia: l’accordo cancella la lite
Il Lavoratore, socio di una cooperativa, veniva escluso dalla società e licenziato. La Corte d'Appello dichiarava illegittimi tali provvedimenti, ordinando la reintegra e il risarcimento. L'Azienda proponeva ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, l'Azienda presentava formale rinuncia al ricorso, accettata dal Lavoratore. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, escludendo la condanna alle spese e il pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a un rigetto.
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Rinuncia al ricorso: si estingue la causa senza doppia tassa
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento, ma i giudici di merito hanno respinto la domanda dichiarando nullo il contratto di lavoro originario. Durante il successivo giudizio in Cassazione, il lavoratore ha presentato una formale rinuncia al ricorso, accettata dall'azienda. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso non comporta l'obbligo di pagare il doppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo nei casi di inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per cause sopravvenute come l'estinzione consensuale.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella il ricorso
Un'azienda ha avviato una procedura di mobilità sfociata nel licenziamento collettivo di nove dipendenti. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimi i licenziamenti a causa di gravi vizi di comunicazione alle autorità e ai sindacati, condannando l'azienda a risarcire i lavoratori con diciotto mensilità. La società ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, ha depositato un atto di formale rinuncia al ricorso, accettato dai lavoratori con accordo di compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia, rendendo definitiva la condanna risarcitoria a carico dell'azienda.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella la causa in Cassazione
Un'azienda di telecomunicazioni ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di un dipendente. La Corte territoriale aveva ordinato la reintegra del lavoratore poiché l'azienda aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a singole sedi senza giustificazione. Prima dell'udienza in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, la società ha rinunciato al ricorso e il lavoratore ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, ponendo fine alla controversia senza alcuna pronuncia sulle spese di lite.
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Licenziamento collettivo: la comunicazione a rate costa caro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a un dipendente. La controversia nasce dall'inosservanza delle regole sulla comunicazione finale dei lavoratori licenziati. L'azienda aveva inviato una prima informativa incompleta, priva dei nominativi dei lavoratori in esubero, seguita da successive rettifiche frammentate ben oltre i termini di legge. I giudici hanno chiarito che la comunicazione finale non può essere parcellizzata in più atti, ma deve essere unica, tempestiva e contenere l'elenco definitivo dei dipendenti licenziati e i criteri di scelta applicati. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'azienda al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità in favore del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella il ricorso
Due lavoratori hanno impugnato il licenziamento intimato dall'Azienda nell'ambito di una procedura di mobilità. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo per gravi vizi procedurali nella comunicazione finale, condannando l'Azienda a pagare un'indennità risarcitoria di diciotto mensilità. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la decisione. Tuttavia, prima dell'udienza, l'Azienda ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, accettato dai lavoratori con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, rendendo definitiva la sentenza d'appello favorevole ai lavoratori.
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Estinzione del processo per rinuncia: accordo tra giornalista e TV
Una Giornalista ha chiesto al Tribunale di accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro con un'Azienda televisiva e di dichiarare illegittimo il conseguente licenziamento. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo davanti al giudice del lavoro, firmando un verbale di conciliazione. Di conseguenza, la lavoratrice ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, accettato dall'Azienda. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo e ha pronunciato l'estinzione del processo per rinuncia, esonerando la ricorrente dal pagamento del raddoppio del contributo unificato e disponendo che nulla è dovuto per le spese di giudizio.
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Accordo conciliativo: chiude la lite ma evita le sanzioni
Un'azienda impugna la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento di un dipendente, ordinandone la reintegrazione. Nelle more del giudizio di Cassazione, le parti firmano un accordo conciliativo per chiudere la lite. L'azienda deposita quindi la rinuncia al ricorso, che però non viene formalmente notificata al lavoratore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, proprio a causa della firma dell'accordo conciliativo. Non potendo dichiarare l'estinzione formale del processo per vizio di notifica della rinuncia, la Corte chiude comunque il caso senza applicare la sanzione del raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.
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Carenza di interesse ad agire: l’accordo cancella il ricorso
Una lavoratrice ottiene in appello la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegra e risarcimento. L'azienda propone ricorso in Cassazione ma, nelle more del giudizio, le parti firmano un accordo conciliativo. L'azienda deposita la rinuncia al ricorso, che tuttavia non viene notificata alla lavoratrice. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché l'accordo transattivo ha risolto la lite. I giudici escludono l'estinzione formale per vizio di notifica della rinuncia, ma confermano che l'accordo fa venir meno l'utilità della decisione. Infine, viene escluso il raddoppio del contributo unificato, non applicabile in caso di inammissibilità sopravvenuta.
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Conversione del contratto a termine: la rinuncia salva il posto
Un'azienda a partecipazione pubblica impugna la sentenza d'appello che aveva disposto la conversione del contratto a termine di un dipendente in un rapporto a tempo indeterminato. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'azienda decide di presentare formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, confermando la decisione precedente favorevole al lavoratore. I giudici chiariscono inoltre che la rinuncia non comporta il pagamento del doppio contributo unificato, sanzione prevista solo per l'inammissibilità originaria. Vince definitivamente il lavoratore, che mantiene il posto fisso.
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Sì agli scatti di anzianità per docenti precari: l’ente perde
Un gruppo di docenti precari ha fatto causa alla Provincia Autonoma di Trento per ottenere gli scatti di anzianità per docenti precari, ossia gli aumenti di stipendio legati agli anni di servizio, finora riservati solo ai colleghi di ruolo. La Corte d'Appello ha dato ragione ai lavoratori, rifiutando anche di scalare dalle somme dovute gli stipendi estivi. La Provincia ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato il diritto dei docenti precari agli aumenti, ribadendo che non ci possono essere discriminazioni basate sulla durata del contratto. Ha accolto il ricorso solo per un docente che non aveva partecipato al primo grado di giudizio. Molti altri docenti hanno invece raggiunto un accordo transattivo prima della decisione.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo batte la sentenza
Il Lavoratore ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza d'appello che confermava la legittimità del suo licenziamento intimato dall'Azienda, richiedendo anche spettanze retributive e indennità. Prima dell'udienza decisiva, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale per definire amichevolmente ogni questione pendente. Di conseguenza, Il Lavoratore ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente notificata alla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite come concordato dalle parti.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: chi paga le spese legali?
Una lavoratrice, impiegata come educatrice scolastica, ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'Azienda Sanitaria per differenze retributive. L'Azienda Sanitaria ha impugnato la decisione fino in Cassazione. Tuttavia, a causa di precedenti sentenze sfavorevoli su casi identici, l'ente pubblico ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha chiarito che la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per essere valida, ma incide sulla ripartizione delle spese. Di conseguenza, la Corte ha compensato le spese legali al 50% e ha condannato l'Azienda Sanitaria al pagamento della restante metà a favore della lavoratrice, escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: chi paga le spese legali?
Un'azienda sanitaria locale ha proposto ricorso contro la decisione che la condannava a pagare differenze retributive a un lavoratore. Successivamente, l'azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione a causa di precedenti decisioni sfavorevoli. Il lavoratore non ha accettato formalmente la rinuncia, chiedendo la condanna alle spese. La Corte di Cassazione ha chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace e dichiarare l'estinzione del giudizio. Tuttavia, l'accettazione rileva per la ripartizione delle spese legali. In assenza di accordo, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese al 50% e condannando l'azienda al pagamento della restante metà a favore del lavoratore.
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