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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Anzianità di servizio apprendistato: l’Azienda rinuncia e perde.
L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che riconosceva ad alcuni dipendenti il diritto al computo dell'intero periodo di apprendistato per gli scatti di anzianità, dichiarando nulle le clausole contrarie del contratto collettivo. Successivamente, L'Azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dai lavoratori. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura sanzionatoria riservata solo al rigetto o all'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i lavoratori vedono confermato in via definitiva il proprio diritto all'anzianità di servizio apprendistato fin dal giorno dell'assunzione originaria.
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Computo dell’apprendistato: l’azienda rinuncia e i lavoratori vincono
I Lavoratori hanno ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto al computo dell'apprendistato ai fini degli scatti di anzianità, con conseguente nullità delle clausole del contratto collettivo che lo escludevano. L'Azienda ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, ma ha successivamente depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, accettato dai dipendenti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, escludendo la condanna alle spese per via dell'accordo tra le parti. Inoltre, i giudici hanno chiarito che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura sanzionatoria riservata solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità della domanda.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’azienda perde e paga
L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che riconosceva a tre dipendenti il diritto di calcolare il periodo di apprendistato ai fini degli aumenti di anzianità. Successivamente, l'Azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. Uno dei lavoratori ha accettato la rinuncia, mentre per gli altri l'accettazione non era necessaria per produrre effetti. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando che la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza precedente. L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali in favore del lavoratore costituito, ma è stata esonerata dal pagamento del raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale al rigetto del ricorso.
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Computo anzianità apprendistato: l’azienda rinuncia al ricorso
Un'azienda di trasporti ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che dichiarava nullo l'accordo sindacale escludente i primi 18 mesi di apprendistato dal calcolo degli scatti di stipendio. Prima della decisione della Cassazione, l'azienda ha rinunciato al ricorso con l'accordo dei dipendenti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, i lavoratori ottengono definitivamente il computo anzianità apprendistato e il pagamento delle differenze retributive dovute.
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Computo anzianità apprendistato: nullo l’accordo che lo esclude
I Lavoratori hanno chiesto il riconoscimento del primo periodo di apprendistato ai fini degli aumenti dello stipendio. L'Azienda escludeva tale periodo basandosi su un accordo sindacale. I giudici di merito hanno dato ragione ai dipendenti, dichiarando nullo l'accordo. L'Azienda ha fatto ricorso in Cassazione ma ha poi deciso di rinunciare alla causa. I Lavoratori hanno accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo. La vicenda si chiude con la vittoria dei dipendenti che mantengono il diritto al computo anzianità apprendistato per gli scatti di stipendio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’accordo che chiude la lite
Una società preponente e un suo ex agente si sono scontrati in giudizio in merito a spettanze provvigionali e a un presunto patto di non concorrenza. Dopo alterne vicende nei primi due gradi di giudizio, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole. La società ha quindi presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalla controparte, con contestuale accordo per compensare le spese legali. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del processo, senza applicare sanzioni o raddoppi del contributo unificato.
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Computo dell’apprendistato: l’azienda cede e la dipendente vince
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'Azienda. La controversia originaria riguardava il diritto della Lavoratrice al computo dell'apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'Appello aveva precedentemente confermato tale diritto, riconoscendo il valore del periodo di formazione. Con la rinuncia dell'Azienda, la decisione di secondo grado passa in giudicato, confermando definitivamente il diritto della Lavoratrice. Non si fa luogo alla regolazione delle spese poiché la Lavoratrice è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.
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Computo dell’apprendistato: l’Azienda si arrende ma paga le spese
Alcuni dipendenti hanno chiesto il computo dell'apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'Appello ha dato loro ragione. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, ma successivamente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza d'appello favorevole ai lavoratori. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in base al principio della soccombenza virtuale, poiché i precedenti giurisprudenziali davano ragione ai dipendenti. L'estinzione esonera l'Azienda dal pagamento del doppio contributo unificato. I lavoratori vincono definitivamente, ottenendo il riconoscimento dell'anzianità e il rimborso delle spese legali.
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Apprendistato e scatti di anzianità: l’Azienda rinuncia e perde
Alcuni lavoratori hanno chiesto il computo dell'apprendistato per gli scatti di anzianità, ottenendo ragione nei primi gradi di giudizio. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente depositato un atto di rinuncia formale. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando in via definitiva il diritto dei lavoratori. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in base al principio della soccombenza virtuale, poiché i precedenti giurisprudenziali davano ragione ai dipendenti. La rinuncia ha evitato all'Azienda il pagamento del doppio contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: docente chiude la causa senza sanzioni
Una docente precaria della scuola ha fatto causa al Ministero per ottenere differenze retributive legate all'anzianità di servizio. Dopo le sentenze di merito, la lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione, ma successivamente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Sebbene la rinuncia fosse formalmente imperfetta (irrituale), la Corte di Cassazione ha stabilito che essa dimostra comunque il venir meno dell'interesse a proseguire la causa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità non era originaria ma successiva.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla lite sulle polizze
Alcuni dipendenti di un ente pubblico di ricerca hanno chiesto l'attivazione di una polizza assicurativa aziendale. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, i lavoratori hanno proposto ricorso. Prima della decisione, i ricorrenti hanno presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'ente pubblico con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che l'accordo tra le parti esclude la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso: il docente precario ferma la Cassazione
Un docente precario ha ottenuto dal Tribunale il riconoscimento di differenze retributive basate sull'anzianità di servizio. La Corte d'Appello ha ridotto la somma, calcolandola solo sui giorni di effettivo lavoro anziché sull'intero anno scolastico. Il docente ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente depositato un atto di rinuncia. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia al ricorso, anche se non perfettamente regolare sotto il profilo formale, dimostra la perdita di interesse del ricorrente a proseguire la causa. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare sanzioni fiscali aggiuntive e senza condannare il lavoratore al pagamento delle spese di giudizio, poiché il Ministero non si era regolarmente costituito.
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Rinuncia al ricorso: addio a 200mila euro ma spese salvate
Il caso nasce dalla richiesta di una dipendente comunale che pretendeva oltre duecentomila euro per lo svolgimento di mansioni dirigenziali superiori rispetto al suo inquadramento formale. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole. La ricorrente ha quindi presentato formale rinuncia al ricorso e il Comune ha accettato la compensazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando la compensazione delle spese e stabilendo che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, chiudendo definitivamente la vicenda senza vincitori né vinti.
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Cessione di ramo d’azienda: l’azienda paga anche se non riassume
Un lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro originario per il pagamento degli stipendi arretrati. La richiesta nasceva dalla mancata riammissione in servizio dopo che il giudice aveva annullato la cessione di ramo d'azienda verso un'altra società. La Corte d'Appello ha confermato che il datore originario, una volta costituito in mora, deve pagare le retribuzioni e non un semplice risarcimento, anche se il dipendente ha continuato a lavorare temporaneamente per l'acquirente. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha poi depositato una formale rinuncia, accettata dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, confermando l'obbligo di pagamento a carico dell'azienda.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendi dovuti senza riammissione
Una lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'azienda originaria per il pagamento delle retribuzioni dovute dopo l'annullamento giudiziale della cessione di ramo d'azienda. L'azienda non l'aveva riammessa in servizio nonostante la decisione dei giudici. La Corte d'Appello ha confermato il diritto della lavoratrice a ricevere gli stipendi e non un semplice risarcimento. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, ha depositato un atto di rinuncia formale accettato dalla lavoratrice. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese di giudizio tra le parti come concordato.
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Computo dell’apprendistato: l’azienda rinuncia e i dipendenti vincono
I Lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio includendo il computo dell'apprendistato, superando le limitazioni del contratto collettivo. L'Azienda ha impugnato la decisione in Cassazione, ma ha successivamente depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dai dipendenti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando che la rinuncia non comporta il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo nei casi di rigetto o inammissibilità. La decisione di merito favorevole ai dipendenti diventa così definitiva.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendi dovuti senza riassunzione
Una lavoratrice ha ottenuto l'accertamento dell'illegittimità della cessione di ramo d'azienda effettuata dalla sua ex società datrice di lavoro. Dopo aver costituito in mora l'azienda, ha richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate tramite decreto ingiuntivo, confermato in appello. I giudici hanno stabilito che, una volta messa in mora l'azienda, questa deve pagare gli stipendi reali (natura retributiva) e non un mero risarcimento, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare temporaneamente per l'impresa acquirente. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla lavoratrice. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti senza riassunzione
Il caso nasce dall'annullamento giudiziale della cessione di ramo d'azienda da un'azienda cedente a un'altra. Il Lavoratore, non riammesso in servizio dall'azienda originaria nonostante l'annullamento, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate. I giudici di merito hanno stabilito che, dopo la messa in mora, l'azienda originaria deve pagare gli stipendi e non un semplice risarcimento, anche se il dipendente ha continuato a lavorare per l'impresa cessionaria. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente rinunciato. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia accettata.
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Cessione di ramo d’azienda: scontro sulle retribuzioni e rinuncia
Un lavoratore ha contestato la cessione di ramo d'azienda ritenendola illegittima. Il Tribunale ha ordinato il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda cedente. Il lavoratore ha poi ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni maturate dopo la sentenza, nonostante avesse continuato a lavorare in via provvisoria per la società cessionaria. La Corte d'Appello ha confermato il diritto del lavoratore a ricevere le retribuzioni dall'azienda cedente costituita in mora. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo con compensazione delle spese.
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Trasferimento interprovinciale docenti: la cattedra contesa
Una docente della scuola pubblica ha impugnato l'esito della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. L'insegnante lamentava il mancato trasferimento interprovinciale docenti verso la sede preferita, assegnata invece a colleghi con punteggio inferiore. La Corte di Cassazione ha rilevato che la causa coinvolge direttamente i diritti degli altri docenti assegnatari dei posti ambiti. Di conseguenza, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero la presenza obbligatoria di tutti gli interessati nel processo. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza d'appello. Il giudizio deve ricominciare dal primo grado per integrare il contraddittorio con tutti i controinteressati.
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