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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Anno 2019

Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio in Cassazione
La Corte di Cassazione, con decreto, dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte. Verificata la conformità della rinuncia agli artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte stabilisce che, stante l'accettazione, non si deve provvedere sulle spese.
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Rinuncia al ricorso: come si estingue il processo?
Una parte privata, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Verona nei confronti di un fallimento societario, ha deciso di rinunciare all'atto. La Suprema Corte, verificata la conformità della rinuncia al ricorso ai requisiti legali (artt. 390 e 391 c.p.c.), ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di particolare rilievo è la decisione di non provvedere sulle spese legali, motivata dalla totale assenza di attività difensiva da parte della controparte (il fallimento).
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Rinuncia al ricorso: niente doppio contributo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante. La decisione sottolinea un principio fondamentale: in caso di estinzione per rinuncia, non si applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come invece avviene in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione. La controparte, non essendosi costituita, non ha ottenuto una pronuncia sulle spese.
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Rinuncia al ricorso: come si estingue il giudizio
Un cittadino aveva richiesto alla Corte di Cassazione la correzione di un errore materiale in una precedente sentenza. Tuttavia, prima della decisione, lo stesso cittadino ha presentato una formale rinuncia al ricorso. La Corte, prendendo atto della rinuncia rituale, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese legali, poiché le controparti non avevano svolto attività difensiva nel procedimento.
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Estinzione processo civile: analisi della rinuncia
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un processo civile sorto in materia di diritto del lavoro. La decisione è stata presa in seguito alla formale rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e alla contestuale accettazione di tale rinuncia da parte del controricorrente. La Corte, verificati i presupposti di legge, ha applicato la normativa sull'estinzione processo civile, chiudendo il giudizio senza entrare nel merito della questione.
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Estinzione del processo: rinuncia e accettazione
Una società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, la stessa società ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata formalmente accettata dalla controparte. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, applicando le norme procedurali pertinenti, ha dichiarato l'estinzione del processo, chiudendo così definitivamente la lite.
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Estinzione del processo per rinuncia: analisi sentenza
Il caso analizza una decisione della Corte di Cassazione che dichiara l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte di una società di trasporti e della contestuale accettazione della controparte. La Corte, applicando gli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, ha terminato il giudizio senza entrare nel merito della questione, evidenziando come l'accordo tra le parti possa concludere una controversia legale anche in fase di legittimità.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del processo
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della successiva accettazione da parte del controricorrente. La decisione si basa sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, che disciplinano tale istituto procedurale, chiudendo il contenzioso senza una pronuncia nel merito.
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Progressione economica supplenti: sì alla parità
Con la sentenza n. 7658/2019, la Cass. Civ., Sez. Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Istruzione. Il caso riguardava il diritto alla progressione economica supplenti, negata a un'assistente amministrativa con contratti a termine. La Corte ha preso atto della rinuncia del Ministero, basata sull'ormai consolidato orientamento che vieta la discriminazione retributiva tra personale di ruolo e precario, in linea con la direttiva UE 1999/70/CE.
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