Una Lavoratrice, docente, aveva presentato ricorso in Cassazione contro il Ministero per questioni relative a contratti a tempo determinato, dopo che la Corte d'Appello aveva rigettato le sue domande. Prima dell'udienza, la Lavoratrice ha depositato un atto di **rinuncia al ricorso**. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene la **rinuncia al ricorso** sia un atto unilaterale, deve essere notificata alla controparte. Poiché questa notifica non è avvenuta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese legali sono state compensate.
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